Cassazione Civile, Ordinanza n. 13217/2023 del 15/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società ricorrente era stata raggiunta da una comunicazione di irregolarità relativa al tardivo versamento di IRES e IVA per l’esercizio 2008. Aveva versato quanto richiesto nei trenta giorni successivi alla comunicazione per ottenere la riduzione delle sanzioni, ma poi domandava il rimborso sostenendo che la pretesa fosse infondata perché i tributi erano stati in realtà pagati entro il termine previsto dall’art. 17, comma 2, d.P.R. n. 435/2001, senza maggiorazione dello 0,40%, in quanto la società riteneva erroneamente di poter fruire del diverso termine previsto per i contribuenti soggetti agli studi di settore. In ricorso per cassazione deduceva: violazione dell’art. 17 d.P.R. n. 435/2001 e delle norme richiamate, sostenendo che la mancata corresponsione della maggiorazione dello 0,40% non potesse comportare la sanzione per omesso versamento dell’intera imposta; violazione dell’art. 13 d.lgs. n. 471/1997, assumendo che, al più, la sanzione dovesse essere commisurata al mancato versamento parziale della maggiorazione; violazione della circolare n. 27/13, interpretata nel senso che l’omesso pagamento della maggiorazione integrerebbe un omesso versamento parziale; vizio motivazionale delle sentenze di merito; e, da ultimo, contestazione della liquidazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha richiamato il principio già affermato in precedenza secondo cui la maggiorazione dello 0,40% prevista per il differimento di trenta giorni ha natura di interesse corrispettivo, e il suo omesso versamento costituisce pagamento parziale, non perdita del beneficio del termine dilatorio. Di conseguenza, la sanzione ex art. 13 d.lgs. n. 471/1997 deve essere calcolata solo sulla parte non versata e non sull’intero tributo. Poiché la CTR non si era conformata a tale principio, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 17, comma 2, d.P.R. n. 435/2001
maggiorazione dello 0,40%
La maggiorazione prevista per il versamento entro trenta giorni successivi al termine ordinario ha natura di interesse corrispettivo; il suo mancato pagamento non fa decadere dal beneficio del termine differito, ma integra un pagamento parziale.
art. 1 d.P.C.M. 4 giugno 2009
Consente, per i contribuenti soggetti agli studi di settore e nei limiti indicati, il differimento dei versamenti senza maggiorazione fino al 6 luglio 2009 e con maggiorazione dal 7 luglio al 5 agosto 2009.
La sanzione per omesso o tardivo versamento deve essere rapportata alla sola parte di importo effettivamente non versata, quando il pagamento sia stato eseguito solo parzialmente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata dedotta per denunciare violazioni di legge sostanziale in ordine alla disciplina del versamento e delle sanzioni.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È stata invocata per censurare il preteso difetto di motivazione delle sentenze di merito.
È stata richiamata nel quinto motivo per contestare la liquidazione delle spese di lite.
Massime di principio
- La maggiorazione prevista per il versamento differito di tributi annuali costituisce un interesse corrispettivo dovuto per il maggiore tempo concesso al contribuente; se essa non viene versata, il versamento del tributo principale resta solo parziale e non omesso.
- Quando il contribuente paga tempestivamente il tributo principale entro il termine prorogato ma omette la sola maggiorazione, la sanzione per omesso versamento non può essere applicata sull’intero importo dovuto, bensì solo sulla differenza non corrisposta.
- Il giudice di merito deve conformarsi al principio di diritto già affermato dalla Corte di cassazione in tema di qualificazione giuridica della maggiorazione e di correlata determinazione della sanzione.
- Se il decisum di merito si discosta dal criterio secondo cui la sanzione va commisurata alla sola parte non versata, la sentenza è cassabile con rinvio per nuovo esame e regolazione delle spese.
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