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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15636/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società ha proposto opposizione ex artt. 667 e 676 c.p.p. avverso l'ordinanza del GIP che aveva respinto la richiesta di revoca della confisca disposta con sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.). Denuncia violazione di norme procedurali (artt. 178, 179, 667, 666 c.p.p.) per aver deciso l'opposizione senza fissare l'udienza camerale in contraddittorio e di merito (artt. 240, 640-quater c.p., 322-ter c.p.p., d.lgs. 231/2011) per la mancata restituzione delle somme che la ricorrente ritiene ingiustamente sottoposte a confisca in quanto provento della truffa subita.

La decisione

La Corte ha accolto il motivo in rito: ha ritenuto vietata la decisione dell'opposizione senza la fissazione della udienza camerale prevista dall'art. 666 c.p.p. e ha qualificato la mancata fissazione dell'udienza come nullità assoluta per violazione del contraddittorio. Ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al giudice dell'esecuzione affinché fissi l'udienza camerale e decida l'opposizione nel contraddittorio; non è stata invece decisa nel merito la richiesta di restituzione delle somme, che rimane da esaminare in sede di udienza.

Norme richiamate

  • art. 667 cod. proc. pen.

    art. 667, co. 4; art. 667, co. 6

    Regola la procedura d'ufficio e gli effetti dell'opposizione agli atti dell'esecuzione: la Corte richiama la necessità di riqualificare correttamente i rimedi e che l'opposizione debba essere trattata secondo le forme previste, con fissazione dell'udienza quando previsto dal rito

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Prevede l'udienza camerale nell'ambito dell'esecuzione per decisioni ablative: la Corte afferma che tale udienza è obbligatoria per assicurare il contraddittorio quando l'opposizione è proposta

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Riguarda l'opposizione agli atti dell'esecuzione: citato come testo di riferimento per l'impugnazione davanti al giudice dell'esecuzione

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Norma sulle nullità processuali: la Corte invoca l'art. 178 per qualificare la violazione della regola del contraddittorio come causa di nullità

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze delle nullità assolute; la Corte lo usa per giustificare l'annullamento con rinvio quando il contraddittorio è stato violato

  • art. 240 cod. pen.

    Norma sostanziale sul reato di truffa: citata in rapporto all'affermazione che le somme oggetto di confisca sarebbero provento del reato subito dalla società

  • art. 640-quater cod. pen.

    Riguarda specifiche fattispecie truffaldine (ad es. informatiche); la Corte lo menziona in relazione alla qualificazione della condotta illecita che avrebbe prodotto le somme confiscate

  • art. 322-ter cod. proc. pen.

    Norma sul sequestro e confisca per delitti presupposto: richiamata in relazione alla misura ablativa e ai presupposti per la restituzione delle somme

  • art. 19 d.lgs. n. 231/2011

    art. 19, d.lgs. n. 231/2011

    Riferimento alla responsabilità amministrativa degli enti; evocato nel contesto della posizione della società come parte civile e della possibile confisca nei confronti dell'ente

  • art. 610 cod. proc. pen.

    Consente al Primo Presidente di delegare un consigliere per qualificazioni di ricorsi; la Corte rileva che tale qualificazione amministrativa non vincola il giudice dell'esecuzione

  • art. 674 cod. proc. pen.

    Dispositivo relativo al provvedimento impugnato nell'esecuzione (presumibilmente l'ordinanza ablativa): la Corte ordina che l'opposizione avverso tale provvedimento sia trattata in udienza camerale

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina la sentenza di applicazione della pena mediante patteggiamento; qui è il titolo esecutivo della confisca impugnata

Massime di principio

  • La decisione di opposizione contro provvedimenti di confisca deve essere decisa in udienza camerale ex art. 666 c.p.p. per garantire il contraddittorio; la mancata fissazione dell'udienza è nullità assoluta.
  • L'opposizione in sede d'esecuzione non è una semplice impugnazione: ha la funzione di introdurre il contraddittorio e ottenere una nuova valutazione dal medesimo giudice, pertanto il dibattimento specifico è indispensabile.
  • La celebrazione di un'udienza 'de plano' in una fase precedente non può sostituire l'udienza camerale prevista dopo la qualificazione dell'atto come opposizione: il contraddittorio deve svolgersi nella fase e nella forma codificata.
  • In presenza di nullità assolute per violazione del contraddittorio la via corretta è l'annullamento con rinvio al giudice dell'esecuzione per la celebrazione dell'udienza camerale e il riesame della questione nel merito.
  • La qualificazione amministrativa (da parte del Primo Presidente o del consigliere delegato) di una istanza come opposizione non vincola il giudice dell'esecuzione, che deve rispettare le forme previste dal rito quando procede.

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