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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33760/2021 del 12/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La società contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR che aveva respinto l'appello avverso il rigetto, in primo grado, del ricorso contro un avviso di liquidazione TARI per l'annualità 2014 emesso dal Comune. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su vari motivi preliminari e pregiudiziali dell'appello, relativi alla motivazione dell'atto, alla scelta del metodo di misurazione presuntivo, alla individuazione dei coefficienti di produzione dei rifiuti, alla commisurazione dei costi ai volumi e alla natura dei rifiuti producibili e alla mancata considerazione delle prove offerte. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 115 c.p.c. per non avere i giudici di merito valorizzato le prove documentali e le perizie di parte sulla quantità di rifiuti producibili, né motivato sul rigetto della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio. Con il terzo motivo ha dedotto violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 117 Cost. per mancata valutazione delle prove e dei fatti relativi alla pretesa non commisurazione del tributo ai volumi e alla natura dei rifiuti, secondo la normativa europea. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che non vi è omessa pronuncia quando la decisione, pur senza esaminare espressamente ogni argomento, è incompatibile con le tesi della parte e le disattende implicitamente; ha inoltre rilevato che la CTR aveva effettivamente deciso sui motivi di appello, condividendo la sentenza di primo grado quanto alla congruità del regolamento comunale e alla mancata prova di elementi idonei alla disapplicazione della disciplina. I secondi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché, sotto la veste della violazione di legge, miravano in realtà a ottenere un nuovo esame del merito e dell'accertamento di fatto sulla congruità della tariffa e perché non rispettavano il paradigma del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., non indicando fatti storici decisivi trascurati dal giudice di merito. È stato quindi rigettato integralmente il ricorso; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione del Comune; disposto inoltre il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente. Ha escluso il vizio di omessa pronuncia, ritenendo che la CTR avesse comunque deciso sulle censure di appello, e ha dichiarato inammissibili le doglianze che, formalmente prospettate come violazioni di legge, tendevano in realtà a contestare l'accertamento di fatto sulla congruità della TARI e sulla valutazione delle prove. Non sono state liquidate spese perché il Comune non si è costituito; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia non ricorre quando il giudice rigetta la domanda o il motivo in modo incompatibile con la pretesa della parte, anche senza esaminare espressamente ogni argomento

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    è sufficiente una motivazione concisa che esponga gli elementi in fatto e in diritto posti a base della decisione

  • art. 115 c.p.c.

    non consente di trasformare in violazione di legge una critica alla valutazione di merito delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    la censura non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio da parte della Cassazione

  • art. 117 Cost.

    la dedotta violazione costituzionale non è prospettabile direttamente come motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dovendo transitare tramite l'illegittimità della norma applicata

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il motivo è ammissibile solo se indica fatti storici, discussi e decisivi, il cui esame sia stato omesso dal giudice di merito

  • art. 346 c.p.c.

    le questioni di primo grado non espressamente riproposte in appello devono intendersi rinunciate

  • d.p.r. n. 158/1999

    i coefficienti regolamentari adottati dal Comune devono collocarsi negli intervalli previsti dalla disciplina di settore

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito, decidendo in senso contrario alla tesi della parte, abbia implicitamente disatteso le relative censure, purché la motivazione consenta di comprendere la ratio della decisione.
  • La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove o per sindacare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti, non essendo sufficiente dedurre in modo generico l'insufficiente apprezzamento delle risultanze istruttorie.
  • Le questioni non riproposte espressamente in appello si intendono rinunciate e non possono essere ulteriormente coltivate in cassazione.
  • La contestazione della tariffa o del tributo fondato su criteri presuntivi richiede la dimostrazione di specifici elementi fattuali idonei a mostrare la concreta non congruità o non commisurazione del prelievo; in difetto, la valutazione del giudice di merito non è sindacabile in cassazione come violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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