Cassazione Penale, Sentenza n. 17762/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Bologna non convalidò l'arresto in data 3 dicembre 2025 di Nicola Anselmi e Andrea Salvioli per tentato furto aggravato, ritenendo mancante la querela, condizione di procedibilità per il reato. Il Procuratore della Repubblica ha impugnato l'ordinanza sostenendo che l'arresto era stato eseguito quando la persona offesa non era prontamente rintracciabile (proprietà di una catena con delegati da altra regione), e che, ai sensi dell'art. 380, comma 3, c.p.p., modificato dalla legge n. 60/2023, in tale ipotesi l'arresto è legittimo anche in assenza di querela e deve essere convalidato; il giudice avrebbe dovuto sospendere il giudizio direttissimo in attesa dell'eventuale querela entro 48 ore; l'ordinanza di non convalida sarebbe perciò illegittima
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, ritenendo legittimamente eseguito l'arresto. La Corte ha richiamato l'art. 380, comma 3, c.p.p., nella formulazione risultante dalla legge n. 60/2023, chiarendo che quando la persona offesa non è prontamente rintracciabile la querela non è condizione di legittimità dell'arresto e quindi l'arresto va convalidato anche in assenza di querela. Ha precisato altresì che la mancata proposizione della querela entro 48 ore, la rinuncia o la remissione comportano l'immediata liberazione dell'arrestato e non l'annullamento della convalida già resa. La Corte ha escluso che vi fosse abnormità del provvedimento impugnato e ha motivato l'annullamento senza rinvio in quanto il ricorso mirava alla verifica di una fase ormai perenta e alla sola correzione della legittimità dell'operato della polizia giudiziaria
Norme richiamate
art. 380, comma 3, codice di procedura penale
In caso di reato perseguibile a querela, laddove la persona offesa non sia prontamente rintracciabile, l'arresto è eseguito anche in mancanza della querela che può ancora sopravvenire e, in questo caso, se la querela non è proposta nel termine di quarantotto ore dall'arresto oppure se l'avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.
La Corte interpreta la norma nel senso che, nella specifica ipotesi della non immediata rintracciabilità della persona offesa, la querela non è condizione di legittimità dell'arresto: l'arresto deve essere convalidato anche in assenza di querela; la conseguenza della mancata querela nei 48 ore o della rinuncia/remissione è l'immediata liberazione e non l'annullamento della convalida già disposta.
Ha modificato il testo dell'art. 380, comma 3, c.p.p., consentendo l'esecuzione dell'arresto in assenza di querela quando la persona offesa non è prontamente rintracciabile; la Corte applica tale modifica per ritenere legittimo l'arresto.
art. 56, 624 e 625, primo comma, nn. 2 e 3, codice penale
Indicano la qualificazione giuridica del fatto contestato (tentato furto aggravato), ossia le norme sostanziali richiamate nel processo che giustificano l'intervento di polizia giudiziaria e l'arresto in flagranza.
Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 14971 del 10/11/2022, dep. 2023, Pmt, Rv. 284323 - 01)
Richiamata per motivare l'annullamento senza rinvio quando il ricorso verte sulla verifica di una fase ormai perenta e finalizzata alla sola definizione della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria, evitando pronunce formali prive di effetti concreti.
Massime di principio
- Quando il reato è perseguibile a querela, ma la persona offesa non è prontamente rintracciabile, l'arresto in flagranza può essere eseguito anche in assenza della querela e deve essere convalidato dal giudice
- La mancata proposizione della querela entro 48 ore dall'arresto, oppure la rinuncia o la remissione da parte dell'avente diritto, comportano l'immediata liberazione dell'arrestato; non costituiscono motivo per annullare una convalida già intervenuta
- In caso di arresto eseguito nelle condizioni sopra descritte il giudice del giudizio direttissimo, pur dovendo convalidare l'arresto, può sospendere il procedimento in attesa dell'eventuale querela entro il termine di 48 ore
- La restituzione degli atti al Pubblico Ministero in seguito alla mancata convalida è un esito normale se l'arrestato non acconsente al rito direttissimo; tuttavia il Pubblico Ministero può impugnare la decisione e ottenere l'annullamento quando la questione riguarda una fase oramai perenta
- La modifica normativa operata dalla legge n. 60/2023 ha adduzzato una deroga alla condizione della querela per l'arresto in determinate ipotesi, e va dunque tenuta presente nei casi di arresto con persona offesa non prontamente reperibile
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