Cassazione Civile, Ordinanza n. 19948/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un sollecito di pagamento e da un avviso di accertamento esecutivo per crediti tributari pari a euro 2.294,92, impugnati dalla contribuente dopo il tentativo di mediazione. In primo grado la CTP ha dichiarato cessata la materia del contendere perché l'atto era stato sgravato in autotutela dall'Agenzia delle Entrate, compensando integralmente le spese. In appello, la contribuente ha censurato solo la regolazione delle spese, sostenendo che la compensazione fosse immotivata e che mancassero motivi gravi ed eccezionali; la CGT del Lazio ha accolto l'appello, condannando l'Agenzia alle spese di entrambi i gradi, ma liquidandole in importi ritenuti dalla ricorrente troppo bassi e non adeguatamente motivati. In cassazione la ricorrente ha articolato due motivi: 1) violazione dell'art. 15 d.lgs. 546/1992, dell'art. 75 disp. att. c.p.c., dell'art. 4 d.m. 55/2014 e delle tabelle allegate, per essersi la CGT discostata in modo apprezzabile dai valori medi dei parametri senza motivazione e senza considerare la nota spese; 2) violazione dell'art. 4 d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 37/2018, e dell'art. 15 d.lgs. 546/1992, per avere liquidato complessivamente i compensi per ciascun grado senza distinguere le fasi processuali e al di sotto dei minimi tariffari inderogabili.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, richiamando la propria giurisprudenza secondo cui, nella liquidazione delle spese secondo il d.m. 55/2014, il giudice deve procedere per singole fasi processuali, in modo da rendere verificabile il rispetto dei parametri, e non può scendere sotto i valori minimi inderogabili previsti dalle tabelle, salvo diversa convenzione tra le parti. Ha inoltre evidenziato che, a fronte di una nota spese specifica, il giudice non può liquidare in via globale somme inferiori senza adeguata motivazione sulle voci ridotte o espunte. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla liquidazione delle spese nel processo tributario; la liquidazione deve rispettare i parametri applicabili e la regolazione delle spese deve essere motivata
richiamato insieme alle altre norme sui parametri di liquidazione delle spese
art. 4 d.m. 5 aprile 2014 n. 55
la liquidazione dei compensi va effettuata per ciascuna fase del giudizio e non può eludere la verifica del rispetto dei parametri tabellari
ha reso inderogabili i minimi tariffari richiamati nella liquidazione dei compensi professionali
utilizzato come norma di deduzione della violazione o falsa applicazione di legge in cassazione
richiamato per il previo esperimento della mediazione tributaria
Massime di principio
- Nel regime dei compensi liquidati secondo il d.m. n. 55/2014, il giudice deve indicare la liquidazione per ciascuna fase del giudizio, così da consentire il controllo della correttezza dei parametri applicati e del rispetto delle tabelle.
- In assenza di diversa convenzione tra le parti, la liquidazione dei compensi professionali parametrata al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi previsti, che hanno natura inderogabile.
- Quando la parte vittoriosa deposita una nota spese specifica, il giudice non può procedere a una riduzione globale e immotivata delle somme richieste, ma deve rendere conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni della riduzione o dell'eliminazione delle singole voci.
- La motivazione sulla liquidazione delle spese deve essere sufficiente a rendere intelligibile il percorso decisorio e a permettere il controllo di legittimità sulla conformità ai parametri normativi.
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