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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28580/2023 del 13/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l'opposizione proposta dalla Procura della Repubblica avverso il decreto di liquidazione dei compensi spettanti a un avvocato quale difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il giudice dell'opposizione aveva ritenuto che la comunicazione del provvedimento risultasse dal registro informatico come invio "a visto PM" del 5 luglio 2018, con conseguente decorrenza del termine di trenta giorni previsto per l'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, e aveva posto a carico del PM opponente l'onere di dimostrare il diverso momento di effettiva conoscibilità. La Procura ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, contestando la declaratoria di tardività e, in sostanza, la disciplina applicata dal Tribunale in ordine alla decorrenza del termine e alla comunicazione del decreto di liquidazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha però precisato che la tardività dell'opposizione doveva essere confermata per una ragione diversa da quella indicata dal Tribunale: l'opposizione era stata proposta il 4 febbraio 2020 contro un decreto di liquidazione del 5 luglio 2018, quindi oltre il termine lungo di sei mesi per impugnare previsto dall'art. 327 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis. La Corte ha affermato che tale termine si applica anche al procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, sia per la parte contumace sia per quella costituita, quando non risulti intervenuta la comunicazione del provvedimento. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, sia per la qualità di organo propulsore dell'attività giurisdizionale della Procura, sia per la mancata difesa degli intimati; è stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato poiché il ricorso era stato proposto dal Pubblico Ministero.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    disciplina l'opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato; l'opposizione è soggetta a termini di impugnazione che, in mancanza di comunicazione del provvedimento, ricadono nella regola generale del termine lungo.

  • art. 327 c.p.c.

    il termine lungo semestrale per le impugnazioni si applica anche all'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, sia per la parte contumace sia per quella costituita, quando non intervenga la comunicazione del provvedimento.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    non opera il raddoppio del contributo unificato quando il ricorso è proposto dal Pubblico Ministero.

  • Cass. S.U. nn. 5079/2005 e 5165/2004

    richiamate per affermare che la Procura della Repubblica, quale organo propulsore dell'attività giurisdizionale, non è condannabile alle spese processuali nonostante la soccombenza.

Massime di principio

  • Il decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato, pur emesso in un procedimento sommario, è soggetto al termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. quando non risulti perfezionata la comunicazione del provvedimento.
  • L'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 non può essere proposta oltre sei mesi dalla pubblicazione del decreto impugnato, anche se il soggetto opponente era costituito nel procedimento originario e anche in assenza di comunicazione.
  • Ai fini della tempestività dell'impugnazione, la questione della validità o meno della comunicazione può risultare irrilevante se il ricorso è comunque proposto oltre il termine lungo previsto per le impugnazioni.
  • Quando ricorre il Pubblico Ministero, non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
  • La Procura della Repubblica, quale organo propulsore dell'attività giurisdizionale, non è normalmente destinataria di condanna alle spese processuali in caso di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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