Sentenza n. 13203/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso per 350 posti nella qualifica di vigile del fuoco, fondata sulla confermata presenza di etanolo nelle urine
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, collocato tra i vincitori del concorso, è stato giudicato non idoneo dalla commissione medica dopo che un esame delle urine aveva rilevato la presenza confermata di etanolo mediante gascromatografia accoppiata a spettrometria di massa. Egli ha dedotto l’erronea applicazione del d.m. n. 166/2019, dell’art. 1, comma 4, allegato A, punto 4, e del d.P.R. n. 309/1990, sostenendo che l’etanolo non rientra tra le sostanze stupefacenti o psicotrope e che la presenza di alcol nelle urine non dimostra alcolismo, dipendenza o consumo patologico. Ha inoltre dedotto violazione del bando, difetto di istruttoria, travisamento, contraddittorietà e ingiustizia manifesta, poiché l’amministrazione avrebbe applicato un protocollo non previamente conoscibile e non avrebbe svolto gli accertamenti diagnostici necessari, nonostante ulteriori test CDT e del capello avessero dato esito negativo. Con un secondo motivo ha lamentato la violazione dei principi di favor partecipationis, buona amministrazione, imparzialità e legittimo affidamento. Il Ministero ha eccepito l’irricevibilità per mancata tempestiva impugnazione del bando e ha sostenuto che fosse sufficiente il mero riscontro della presenza di etanolo al momento del prelievo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ricevibile, rilevando che non erano state impugnate clausole del bando immediatamente escludenti, ma l’errata valutazione compiuta dall’amministrazione nel corso della procedura sugli accertamenti dei requisiti fisici. Nel merito ha accolto entrambi i motivi, trattati congiuntamente, e ha annullato l’esclusione. Il giudice ha distinto il regime previsto dal punto 3 e dal punto 4 della tabella A allegata al d.m. n. 166/2019: la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o dei loro metaboliti può integrare autonomamente la causa di non idoneità, mentre il consumo di alcol rileva soltanto se riconducibile ad alcolismo, dipendenza, patologia correlata, consumo patologico o cronico, ovvero intossicazione cronica con compromissione psichica o organica. L’etanolo non è incluso nell’elenco delle sostanze stupefacenti o psicotrope del d.P.R. n. 309/1990 e non può essere equiparato a esse sulla base della disciplina del codice della strada. Il solo riscontro di etanolo nelle urine dimostra il consumo di alcol nelle ore precedenti, ma non prova frequenza, abitualità, dipendenza o patologia e, isolatamente considerato, è neutro ai fini concorsuali. L’amministrazione avrebbe dovuto svolgere ulteriori approfondimenti diagnostici e non poteva applicare analogicamente all’alcol i criteri validi per le sostanze stupefacenti. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
d.m. 4 novembre 2019, n. 166, art. 1, allegato A, punto 3
«L’alcolismo e le patologie correlate al consumo di bevande alcoliche; le tossicomanie e l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope; le intossicazioni croniche di origine esogena, con compromissione psichica o organica»
Per l’alcol, la causa di non idoneità richiede l’accertamento di alcolismo, dipendenza, consumo patologico o cronico, patologie correlate o intossicazione cronica con compromissione psichica o organica; non è sufficiente la mera presenza di etanolo nelle urine.
d.m. 4 novembre 2019, n. 166, art. 1, allegato A, punto 4
«La presenza nelle urine o in altri liquidi biologici o nelle formazioni pilifere di una o più sostanze stupefacenti o psicotrope o dei loro metaboliti, accertata con i relativi test tossicologici»
Per le sostanze stupefacenti o psicotrope, la presenza di tracce nell’organismo costituisce autonomo presupposto della causa di esclusione; tale criterio non è estensibile analogicamente all’etanolo.
L’etanolo non figura nell’elenco delle sostanze stupefacenti o psicotrope disciplinate dal testo unico; non è quindi equiparabile a tali sostanze ai fini della causa di esclusione.
Richiamato dal giudice tra le disposizioni che regolano e limitano la vendita o il consumo di alcol, senza equiparare l’alcol alle sostanze stupefacenti.
artt. 14-bis e 14-ter l. 30 marzo 2001, n. 125
Richiamati quali disposizioni speciali che regolano il consumo di alcol, confermando la diversa considerazione normativa rispetto alle sostanze stupefacenti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati personali relativi alla salute mediante oscuramento in caso di diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali per l’accesso a ruoli operativi dei vigili del fuoco, la mera presenza di etanolo nelle urine non integra di per sé la causa di non idoneità prevista per l’alcolismo e le patologie correlate al consumo di bevande alcoliche.
- La disciplina che considera sufficiente la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o dei loro metaboliti non può essere applicata analogicamente all’etanolo, che non rientra nell’elenco delle sostanze stupefacenti o psicotrope del d.P.R. n. 309/1990.
- Per escludere un candidato a causa del consumo di alcol, l’amministrazione deve accertare un quadro clinico indicativo di dipendenza, consumo patologico o cronico, o comunque di una compromissione psichica od organica idonea a fondare un giudizio prognostico negativo sull’affidabilità e sull’autocontrollo del candidato.
- Un referto che attesti soltanto la presenza di etanolo nelle urine dimostra il consumo nelle ore precedenti, ma non prova frequenza, abitualità, dipendenza o patologia; sono quindi necessari ulteriori approfondimenti diagnostici coerenti con la causa di esclusione applicabile.
- L’impugnazione del bando è immediatamente necessaria soltanto per le clausole ostative alla partecipazione alla procedura; non è tardiva l’impugnazione proposta contro l’esclusione derivante dall’errata valutazione, durante la procedura, dei risultati degli accertamenti fisici.
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