Cassazione Civile, Ordinanza n. 07697/2023 del 16/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
Una società, debitrice principale in due rapporti di conto corrente bancario affidati, e i suoi fideiussori hanno convenuto la banca chiedendo di accertare la nullità di varie clausole contrattuali e degli addebiti applicati nel corso del rapporto: variazione unilaterale del tasso passivo mai approvata, capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, commissione di massimo scoperto, valute asseritamente illegittime, interessi superiori al tasso soglia in alcuni periodi, oltre ad altre commissioni e spese non pattuite. Domandavano poi la rideterminazione del dare-avere e la restituzione delle somme indebitamente percepite, con risarcimento del danno per violazione della buona fede contrattuale; i fideiussori chiedevano anche la propria liberazione ex art. 1956 c.c. Il tribunale e poi la corte d'appello avevano respinto le domande, ritenendo inammissibile la ripetizione in costanza di uno dei conti ancora aperti e, soprattutto, reputando insufficiente la prova perché non erano stati prodotti tutti gli estratti conto dell'intera durata dei rapporti. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione i ricorrenti denunciavano violazione di legge e omesso esame/omessa pronuncia sulla illegittimità degli addebiti, sostenendo che la domanda di accertamento e di ricalcolo del saldo poteva essere accolta almeno per la parte di rapporto documentata, che la mancata produzione integrale degli estratti non impediva una consulenza tecnica e che l'onere della prova doveva essere ripartito anche in base al principio di vicinanza della prova, gravando la banca della dimostrazione delle movimentazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Cagliari in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e ha considerato fondata la censura principale perché la corte territoriale, pur correttamente ponendo l'onere probatorio a carico del correntista attore che agisce in ripetizione di indebito, aveva errato nel pretendere necessariamente la produzione integrale di tutti gli estratti conto e nel negare in assoluto un accertamento del dare-avere per il periodo documentato. La Cassazione ha ribadito che il correntista può agire per far dichiarare la nullità delle clausole e per ottenere la rettifica del saldo anche prima della chiusura del conto, che l'incompletezza della documentazione non impedisce un accertamento giudiziale limitato alla parte di rapporto provata, eventualmente anche mediante CTU e altri elementi documentali, e che il principio di vicinanza della prova non sovverte questo riparto quando la documentazione è normalmente accessibile alle parti.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
L'indicazione sommaria dei fatti e della decisione impugnata è sufficiente; non è richiesta la trascrizione integrale della sentenza né, nel caso concreto, l'esame di documenti su cui il ricorso sia fondato per ritenere inammissibile il ricorso.
Nei rapporti di conto corrente bancario l'onere della prova va ripartito in base alla posizione processuale e al tipo di domanda proposta: quando il correntista agisce in ripetizione di indebito deve provare i pagamenti e la mancanza di valida causa debendi mediante la documentazione del rapporto.
Richiamato come norma relativa all'anatocismo, in relazione alla dedotta nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori.
Richiamato con riferimento alla misura degli interessi applicati e alla loro eventuale ultralegalità.
Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate, senza un'autonoma trattazione specifica nella decisione.
art. 24 Cost.
La ripartizione dell'onere probatorio deve evitare di rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dell'azione giudiziale.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata, senza specifica autonoma statuizione.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata, senza specifica autonoma statuizione.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata, senza specifica autonoma statuizione.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata, senza specifica autonoma statuizione.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata, senza specifica autonoma statuizione.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata, senza specifica autonoma statuizione.
Il giudice può valorizzare, in mancanza di parte della documentazione, altri elementi di prova e la condotta processuale delle parti per ricostruire il rapporto.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina dei rapporti bancari e alla forma/validità delle condizioni contrattuali.
La richiesta di documentazione degli estratti conto può essere formulata dal cliente e, secondo la giurisprudenza richiamata, anche dal fideiussore.
Richiamato nella domanda originaria per chiedere la liberazione dei fideiussori rispetto a obbligazioni future.
L'ordine di esibizione non può supplire automaticamente alle carenze probatorie quando la domanda è proposta dal correntista per la ripetizione dell'indebito.
Richiamati per evidenziare l'accessorietà della fideiussione e il rapporto tra creditore e fideiussore.
Evocato per sostenere che il fideiussore deve poter acquisire informazioni sul rapporto garantito.
Le risultanze delle scritture contabili possono concorrere alla ricostruzione delle movimentazioni del conto in mancanza di parte degli estratti.
Massime di principio
- Nel giudizio promosso dal correntista contro la banca per la ripetizione di somme asseritamente indebitamente addebitate su conto corrente, l'attore deve provare i pagamenti e l'assenza di una valida causa debendi, ordinariamente mediante gli estratti conto dell'intero rapporto; l'incompletezza della documentazione gli preclude la prova del periodo non documentato, ma non impedisce di accertare le movimentazioni e il saldo per la parte di rapporto effettivamente provata.
- La domanda di accertamento della nullità di clausole bancarie e di rettifica del saldo può essere proposta anche prima della chiusura del conto, poiché il correntista ha un interesse attuale a rimuovere gli addebiti illegittimi e a ottenere un saldo corretto, utile anche per il futuro e per la disponibilità di affidamento.
- Quando mancano alcuni estratti conto, il giudice non deve arrestarsi automaticamente al rigetto dell'intera domanda: può procedere a una ricostruzione parziale del rapporto sulla base dei documenti disponibili, di altri mezzi rappresentativi delle movimentazioni e, se del caso, di una consulenza tecnica contabile.
- Il principio di vicinanza della prova non può essere invocato in modo da spostare integralmente sulla banca un onere probatorio che grava sull'attore quando la documentazione del rapporto è normalmente accessibile anche al cliente, mediante gli estratti periodici e gli strumenti di acquisizione documentale previsti dall'ordinamento.
- Nella ricostruzione del dare-avere di un conto corrente, l'assenza di documentazione relativa alla fase iniziale del rapporto non impone di partire da zero: il saldo va ricostruito, di regola, dal primo saldo documentalmente riscontrato o dagli elementi probatori comunque acquisiti.
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