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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31567/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR Lombardia e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso della società contribuente contro la cartella di pagamento. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio, valorizzando l'evoluzione giurisprudenziale e lo ius superveniens intervenuto nelle more.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento IVA 2006 emessa per il recupero di compensazioni ritenute indebite. La società, avendo aderito dal 1 gennaio 2006 al regime dell'IVA di gruppo, aveva utilizzato in compensazione orizzontale crediti IVA maturati nell'anno precedente all'opzione, anziché farli confluire nella liquidazione di gruppo. I giudici di merito avevano accolto il ricorso della contribuente ritenendo che, per l'anno 2006, la disciplina non imponesse in modo espresso il trasferimento di tali crediti al gruppo e che l'interpretazione della società fosse giustificata dall'incertezza normativa. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 73 DPR 633/1972, del d.m. 13 dicembre 1979 e dell'art. 8 DPR 542/1999, sostenendo che, nel regime vigente ratione temporis, i crediti maturati prima dell'adesione all'IVA di gruppo dovevano necessariamente essere trasferiti alla controllante e non potevano essere compensati autonomamente con altri tributi. La contribuente ha resistito con controricorso.

Norme richiamate

  • art. 73 DPR 633/1972

    Nel regime anteriore alla modifica del 2007, l'espressione "eccedenza detraibile" comprende anche i crediti maturati in anni precedenti l'attivazione dell'IVA di gruppo, che devono confluire nella liquidazione di gruppo e non possono essere compensati autonomamente dalla controllata.

  • d.m. 13 dicembre 1979

    Richiamato quale fonte regolamentare della disciplina dell'IVA di gruppo e del meccanismo di liquidazione interna al gruppo.

  • art. 8 DPR 542/1999

    Richiamato come norma relativa alle compensazioni IVA da parte delle società aderenti alla liquidazione di gruppo; nel quadro ricostruito dall'Agenzia, escludeva la compensazione orizzontale dei crediti dell'anno antecedente l'adesione.

  • legge n. 244/2007

    Ha novellato l'art. 73 DPR 633/1972 con efficacia dall'1 gennaio 2008, introducendo espressamente il divieto di considerare, nella liquidazione di gruppo, le eccedenze detraibili del periodo precedente delle società che non avevano già aderito nel medesimo periodo.

  • art. 1241 c.c.

    La compensazione presuppone reciprocità di crediti e debiti tra i medesimi soggetti; nel regime IVA di gruppo è ammissibile solo per i crediti confluiti nella dichiarazione della controllante e incidenti sull'IVA complessivamente dovuta.

Massime di principio

  • Nel regime dell'IVA di gruppo anteriore alla legge n. 244/2007, i crediti IVA maturati prima dell'opzione devono essere trasferiti alla controllante e non possono essere utilizzati dalla società partecipante per compensazioni autonome e orizzontali con altri tributi.
  • L'espressione normativa "eccedenza detraibile" va letta in senso letterale e comprende l'intero credito maturato dalla controllata, senza distinguere in base all'anno di formazione, salvo espressa previsione contraria del legislatore.
  • La successiva modifica legislativa che chiarisce o limita l'utilizzo dei crediti nel gruppo non può essere assunta come indice decisivo di una precedente libertà di compensazione, quando il testo previgente già imponeva il trasferimento al gruppo.
  • Nel meccanismo dell'IVA di gruppo, la compensazione rilevante è quella interna al gruppo e non la compensazione orizzontale tra crediti IVA e debiti relativi ad imposte diverse; il credito non trasferito va trattato come indebitamente utilizzato.
  • Quando il credito non è legittimamente compensabile secondo la disciplina speciale, la relativa posta attiva è come non spendibile ai fini del pagamento e il suo utilizzo determina un omesso versamento recuperabile dall'Erario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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