Cassazione Penale, Ordinanza n. 23581/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado e con sentenza d'appello confermativa, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo deducendo inosservanza o erronea applicazione di legge e carenza di motivazione sulla determinazione della pena. Ha sostenuto che la pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 2.000 di multa fosse eccessiva e ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. In sostanza chiedeva un sindacato di legittimità sulla quantificazione del trattamento sanzionatorio e sul diniego del beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da motivazione congrua sulla determinazione della pena, osservando che una specifica e dettagliata giustificazione è necessaria solo quando la pena sia prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media. Nel caso concreto, la pena irrogata era media o prossima al minimo edittale e la valutazione rientrava nella discrezionalità del giudice di merito ex art. 133 c.p. Ha inoltre ritenuto immune da vizi logici la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice per il fatto di detenzione/cessione di stupefacenti in ipotesi di lieve entità, quale titolo di condanna confermato nei gradi di merito.
I criteri di cui all'art. 133 c.p. sono richiamati come base della valutazione discrezionale del giudice di merito nella determinazione della pena quando questa sia contenuta in misura media o prossima al minimo edittale.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione insindacabile in cassazione se la motivazione è logica e coerente con le emergenze processuali.
Corte Cost. n. 186/2000
Richiamata per fondare la condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione non è sindacabile la scelta del giudice di merito sulla misura della pena quando la sanzione sia determinata in misura media o prossima al minimo edittale e la motivazione risulti coerente con i criteri legali di commisurazione.
- Una motivazione analitica e specifica sulla quantificazione della pena è richiesta solo se la pena si colloca vicino al massimo edittale o comunque sopra la media; negli altri casi è sufficiente una motivazione non apparente.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in sede di legittimità solo in presenza di illogicità o manifesta carenza motivazionale; se la motivazione è congrua e ancorata agli elementi processuali, la decisione è insindacabile.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, seguono per legge le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.
Come è indicizzato
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