Sentenza del 03/07/2025 n. 18025 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l’avviso di accertamento relativo a IRES 2014 a tassazione separata, con cui l’Ufficio le aveva imputato per trasparenza, ai sensi dell’art. 167 TUIR, redditi della controllata estera D. C. A. P. Holding PTE Ltd, con sede a Singapore. Ha sostenuto che la partecipazione era stata acquisita solo nel 2011 e che gli utili contestati erano stati prodotti prima dell’acquisizione, sicché non potevano esserle imputati. Ha inoltre contestato il mancato riconoscimento dell’esimente prevista dall’art. 167, comma 5, lett. a), e il calcolo del reddito recuperato al 100%, anziché nella misura imponibile del 5% prevista per i dividendi. La controversia sugli altri due avvisi, relativi a transfer pricing per IRES e IRAP 2014, era stata definita con conciliazione in appello.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo, relativo al momento di acquisizione della partecipazione, e ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo, concernenti la disciplina dei dividendi esteri e l’omesso esame della tassazione nominale a Hong Kong. Ha cassato la sentenza della CTR della Lombardia, che aveva confermato il terzo avviso, e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese di legittimità. Il giudice del rinvio dovrà verificare se la società fosse già socia quando la controllata conseguì i redditi contestati. Non è stata disposta una definizione definitiva dell’imponibilità né una condanna alle spese.
Norme richiamate
Art. 167 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
ai sensi dell' art. 167 t.u.i.r. i redditi della controlled foreign company vanno imputati al socio residente nel momento in cui sono conseguiti; è, pertanto, indispensabile, ai fini della tassazione del reddito in capo al socio residente, verificare se, al momento del conseguimento del reddito da parte della CFC, il socio residente avesse già acquisito la partecipazione nella controllata.
La tassazione per trasparenza CFC richiede che la partecipazione del soggetto residente sussista nel momento in cui la controllata consegue il reddito. Gli utili maturati prima dell’acquisizione della partecipazione non possono essere imputati al nuovo socio sulla sola base della successiva titolarità della quota.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
È la disposizione processuale indicata per la censura di violazione o falsa applicazione di legge proposta con il primo e il secondo motivo.
Art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
È la disposizione processuale indicata per la censura di omesso esame di un fatto decisivo, proposta con il terzo motivo; tale motivo è rimasto assorbito.
Artt. 87 e 89 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
La società li aveva invocati per contestare la tassazione dei dividendi di fonte estera e sostenere l’applicabilità dell’imponibilità limitata al 5%. La Cassazione non ha deciso nel merito tali questioni, dichiarandole assorbite.
Massime di principio
- Per applicare il regime CFC, occorre individuare quando la controllata ha conseguito ciascun reddito e verificare chi fosse titolare della partecipazione in quel momento: la successiva acquisizione della società non comporta automaticamente l’imputazione al nuovo socio degli utili già conseguiti.
- La tassazione per trasparenza CFC anticipa l’imposizione al momento del conseguimento dei redditi da parte della controllata, invece di attendere la distribuzione dei dividendi; proprio per questo, l’imputazione va riferita al socio che deteneva la partecipazione quando quei redditi sono stati conseguiti.
- La pronuncia non risolve le contestazioni relative all’esimente CFC o alla percentuale imponibile dei dividendi: in caso di rinvio, questi profili potranno essere valutati nei limiti delle questioni ancora rilevanti dopo la verifica temporale richiesta dalla Cassazione.
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