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Sentenza

Sentenza del 03/07/2025 n. 93 - Corte Costituzionale

IVA - Imposte doganali - Confisca doganale, obbligatoria, prevista dalle disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine (art. 301 DPR n. 43/1973) - Violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni, anche amministrative - DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 70, primo comma, in relazione agli artt. 282 e 301 del DPR 23 gennaio 1973 n. 43.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Questione di legittimità costituzionale dell'art. 70, primo comma, del d.P.R. n. 633/1972 in relazione agli artt. 282 e 301 del d.P.R. n. 43/1973 e all'Accordo CEE‑Svizzera: l'art. 70 rinvia alle disposizioni doganali sui diritti di confine e ha consentito l'applicazione dell'art. 301 (confisca obbligatoria) nei casi di omesso versamento dell'IVA all'importazione. Si contesta che la confisca obbligatoria, applicata cumulativamente con sanzioni pecuniarie anche quando il contribuente ha integralmente adempiuto al pagamento dell'imposta, degli accessori, degli interessi e della sanzione, violi il principio di proporzionalità (art. 3 Cost.) e i criteri della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (art. 49 CDFUE), specie dopo la depenalizzazione del contrabbando semplice.

La decisione

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 70, primo comma, del d.P.R. n. 633/1972 nella parte in cui non esclude l'applicabilità dell'art. 301 del d.P.R. n. 43/1973 senza prevedere un'eccezione: le cose oggetto della violazione non possono essere confiscate se l'obbligato, prima della confisca, provvede al pagamento integrale dell'imposta evasa, degli accessori comprensivi degli interessi e della sanzione pecuniaria. La Corte ha motivato la decisione sul terreno del principio di proporzionalità (anche in chiave unitaria con il diritto UE), rilevando il disallineamento fra la disciplina applicata all'IVA all'importazione e quella dell'IVA interna e dei dazi, nonché l'effetto sproporzionato del cumulo fra confisca obbligatoria e sanzioni pecuniarie quando il debito è integralmente soddisfatto. La Corte ha inoltre escluso la restituzione degli atti al giudice rimettente in ragione della non retroattività delle novità legislative successive (d.lgs. n. 141/2024) rispetto al caso concreto.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 70, primo comma

    "[s]i applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine"

    Disposizione di rinvio che permetteva l'applicazione delle sanzioni doganali (tra cui la confisca) all'IVA all'importazione; la Corte l'ha dichiarata illegittima nella parte che non prevede l'esclusione della confisca quando l'importo evaso e le sanzioni sono integralmente pagati.

  • D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, art. 282

    Norma che punisce il contrabbando con sanzioni pecuniarie (da due a dieci volte i diritti di confine); utilizzata come riferimento per il cumulo sanzionatorio in caso di evasione dell'IVA all'importazione.

  • D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, art. 301

    "[n]ei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto"

    Prevede la confisca obbligatoria delle cose oggetto del reato/illecito doganale; la Corte ha ritenuto inaccettabile l'applicazione automatica di tale confisca all'IVA all'importazione quando il contribuente estingue integralmente il debito e la sanzione, per ragioni di proporzionalità.

  • Costituzione italiana, art. 3

    Principio di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità usato come parametro costituzionale per valutare la congruità delle sanzioni tributarie/amministrative.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 49

    "[l]e pene non devono essere sproporzionate rispetto al reato" (par. 3)

    Richiama il principio di proporzionalità delle sanzioni penali; la Corte lo ha considerato pertinente anche per le sanzioni afflittive di natura amministrativa collegate a tributi armonizzati (IVA).

  • Regolamento (UE) 952/2013 (Codice doganale dell'Unione), art. 124, par. 1, lett. e)

    Prevede che l'obbligazione doganale relativa al dazio si estingue quando le merci soggette a dazi vengono confiscate; è stata utilizzata in comparazione per mostrare che la disciplina della confisca nei dazi è diversa e meno gravosa rispetto alla situazione applicata all'IVA all'importazione.

  • D.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8 (depinalizzazione)

    Depenalizzazione del contrabbando semplice: rilevante perché nel caso concreto il procedimento penale si era concluso con assoluzione per non essere più previsto come reato, lasciando posto alla sanzione amministrativa; elemento che ha alimentato il dubbio di proporzionalità.

  • D.lgs. 26 settembre 2024 n. 141, Allegato 1, art. 27 comma 2

    "fra i diritti doganali... l'imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo, dovuta all'atto dell'importazione, a favore dello Stato"

    Novella che qualifica espressamente l'IVA all'importazione quale diritto di confine; la Corte ha ritenuto che questa qualificazione non incida sul nucleo della questione di proporzionalità e, per i fatti anteriori all'entrata in vigore, non operi retroattivamente.

  • D.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, art. 12‑bis

    "La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario..." (testo previgente e richiamato nella motivazione)

    Norma sulla confisca per violazioni penali dell'IVA interna che consente, nei fatti, di evitare l'ablazione del bene se il contribuente estingue il debito; è stata utilizzata come parametro comparativo per dimostrare il diverso regime applicato all'IVA interna rispetto a quella all'importazione.

  • D.lgs. 14 giugno 2024 n. 87 e D.lgs. 5 novembre 2024 n. 173

    Interventi di revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio tributario volti a maggiore proporzionalità; rilevati nella motivazione come contesto normativo che rende la norma censurata disallineata.

Massime di principio

  • Il principio di proporzionalità si applica anche alle sanzioni tributarie e amministrative: misure ablative automatiche e cumulative (confisca + sanzione pecuniaria) possono essere illegittime se, confrontate con regimi analoghi (IVA interna, dazi), risultano sproporzionate.
  • Se il contribuente estingue integralmente il debito tributario (imposta evasa, accessori, interessi) e la sanzione pecuniaria prima dell'adozione del provvedimento ablatorio, la confisca dell'oggetto non deve essere disposta (salvo concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale).
  • La qualificazione legislativa dell'IVA all'importazione come "diritto di confine" non cancella la sua natura sostanziale (tributo armonizzato con meccanismi di detrazione) e non elimina i profili di proporzionalità richiesti dal diritto costituzionale e unionale.
  • La depenalizzazione di una condotta influisce sulla valutazione delle sanzioni applicabili: quando resta solo un sistema sanzionatorio amministrativo, misure di estrema afflittività vanno riesaminate alla luce della proporzionalità.
  • In fase difensiva, il pagamento tempestivo dell'imposta, degli accessori, degli interessi e della sanzione pecuniaria costituisce strumento decisivo per evitare misure ablative gravi e per fondare eccezioni di illegittimità per eccesso sanzionatorio.
  • Le novità legislative successive (es. d.lgs. n. 141/2024) non operano retroattivamente in assenza di espressa disposizione: il giudizio di legittimità costituzionale resta quindi ancorato alla normativa vigente al momento del fatto.

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