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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26464/2025 del 30/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un fideiussore aveva proposto opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca per il recupero di somme dovute dalla società debitrice principale, sostenendo di essere liberato dalla garanzia ex art. 1956 c.c. perché, dopo aver prestato una fideiussione omnibus quando era socio della debitrice, era uscito dalla compagine e aveva comunicato sia l’uscita sia la revoca dell’impegno fideiussorio; nonostante ciò, la banca avrebbe continuato a concedere credito alla società pur conoscendone il peggioramento economico e senza chiedere l’autorizzazione del garante. In appello, il garante aveva anche invocato la nullità della fideiussione per contrasto con la disciplina antitrust, la liberazione ex art. 1957 c.c. per mancata tempestiva azione del creditore, e aveva contestato la ricostruzione del credito relativo al conto anticipi e la valutazione della prova. La Corte d’appello aveva però respinto l’appello principale e accolto quello incidentale della banca sul credito da conto anticipi. Il ricorso per cassazione articolava cinque motivi: 1) illegittimo rigetto dell’eccezione di nullità della fideiussione per asserita tardività delle allegazioni; 2) omessa declaratoria di nullità della clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c. e conseguente liberazione del garante; 3) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell’art. 1956 c.c. con riguardo all’uscita del ricorrente dalla società e alla prosecuzione del credito; 4) violazione degli artt. 116 e 2697 c.c. per erronea valutazione della prova e asserita inversione dell’onere probatorio sulla malafede della banca; 5) violazione delle norme processuali in tema di consulenza tecnica e impugnazioni, per aver la Corte ritenuto ammissibile l’appello incidentale della banca sul conto anticipi nonostante le contestazioni non fossero state svolte subito contro la CTU.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata o perché introducevano questioni non ritualmente dedotte; ha inoltre dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il quarto motivo, affermando che non vi era violazione degli artt. 116 e 2697 c.c. e che l’onere di provare i presupposti liberatori ex art. 1956 c.c. gravava sul fideiussore; ha infine dichiarato inammissibile il quinto motivo, osservando che le contestazioni alla CTU potevano essere svolte anche successivamente e che la banca non era incorsa in alcuna decadenza, non avendo interesse a censurare un elaborato peritale a lei favorevole. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1418 c.c.

    richiamato in tema di nullità contrattuale e nullità derivante da intesa anticoncorrenziale.

  • art. 1421 c.c.

    la nullità può essere rilevata d’ufficio, ma solo se i relativi presupposti di fatto risultano già acquisiti al giudizio nel rispetto delle preclusioni.

  • art. 1936 c.c.

    richiamato per la disciplina della fideiussione.

  • art. 1956 c.c.

    la liberazione del fideiussore richiede la prova, a carico del garante, che il creditore abbia fatto credito al terzo senza autorizzazione, pur conoscendo il peggioramento delle condizioni economiche del debitore; la clausola negoziale sull’informazione del garante non esclude di per sé l’applicazione della norma.

  • art. 1957 c.c.

    richiamato sia per la pretesa nullità della clausola derogatoria sia per la dedotta decadenza del creditore; la questione è stata ritenuta non ritualmente introdotta.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta tardività delle allegazioni e dei motivi nuovi in appello.

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1 n. 3; comma 1 n. 5; comma 4

    sono stati dichiarati inammissibili motivi che miravano in realtà a una nuova valutazione del merito; il vizio di omesso esame è precluso in ipotesi di doppia conforme nei limiti di legge.

  • art. 116 c.p.c.

    la sua violazione non può essere dedotta per ottenere un riesame del materiale istruttorio; è configurabile solo se il giudice attribuisce efficacia legale a prove non legali o viceversa.

  • art. 2697 c.c.

    l’onere della prova dei presupposti liberatori ex art. 1956 c.c. grava sul fideiussore che li invoca.

  • art. 157 c.p.c.

    richiamato in relazione alle eccezioni sulla consulenza tecnica d’ufficio e alle decadenze processuali.

  • art. 195 c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la preclusione delle contestazioni alla CTU; la Corte ha escluso la decadenza nel caso concreto.

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo all’impugnazione incidentale della banca.

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo ai requisiti dell’appello incidentale.

  • art. 343 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo all’appello incidentale.

  • D.M. 12 luglio 2012, n. 140

    richiamato ai fini della liquidazione delle spese.

Massime di principio

  • La nullità di una clausola o di un contratto può essere rilevata d’ufficio solo se i fatti costitutivi della nullità risultano già tempestivamente allegati e acquisiti al giudizio; il potere officioso non consente di superare le preclusioni assertive e istruttorie.
  • Nei contratti di fideiussione, la liberazione del garante ex art. 1956 c.c. non opera automaticamente per il solo peggioramento della situazione del debitore, ma richiede la prova che il creditore abbia concesso nuovo credito senza autorizzazione del garante pur conoscendo tale peggioramento.
  • L’onere di provare i presupposti della liberazione del fideiussore grava sul fideiussore che la invoca; il giudice di merito, una volta esclusa la prova della malafede del creditore, non viola l’art. 2697 c.c. se non rovescia l’onere probatorio.
  • La censura per violazione dell’art. 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio; il cattivo apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito è, di regola, insindacabile in cassazione.
  • Le contestazioni alla consulenza tecnica d’ufficio, se non integrano eccezioni di nullità del procedimento peritale e non introducono nuovi fatti o nuove domande, possono essere formulate anche successivamente, quando emerge l’interesse a censurare la valutazione del giudice sulle risultanze della consulenza.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatti decisivi è sottoposto a stringenti limiti di ammissibilità e non può essere utilizzato per riproporre una nuova lettura del merito già condivisa da due giudici.
  • La nullità parziale di fideiussioni 'a valle' di intese anticoncorrenziali richiede l’allegazione e la prova della concreta riconducibilità delle clausole contestate al contenuto dell’intesa sanzionata; non può essere automaticamente estesa all’intero contratto senza prova della diversa volontà delle parti.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioniProveMutuo
RamiContrattiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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