Cassazione Civile, Ordinanza n. 12137/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Una società, dopo aver presentato domanda di concordato con riserva e poi il ricorso per concordato preventivo in continuità diretta, aveva modificato la proposta a seguito di un sopravvenuto incremento dell’attivo derivante dall’esito favorevole di un contenzioso contabile. La modifica aveva inciso sulla composizione delle classi e sulla destinazione delle nuove risorse, riservandole ai creditori privilegiati in precedenza degradati al chirografo, senza alterare in peius le percentuali offerte ai chirografari. Il tribunale aveva negato l’omologa ritenendo invalidi i voti favorevoli espressi prima della modifica; la corte d’appello aveva confermato, reputando necessario conteggiare solo i voti successivi all’adeguamento della proposta. Con il ricorso per cassazione la debitrice ha censurato: la qualificazione della modifica come rilevante ai fini del rinnovo del voto, sostenendo che si trattasse di modifica esogena e non discrezionale; l’assunto che i chirografari avessero interesse a votare sulla destinazione delle nuove risorse; l’omesso esame dell’irrilevanza delle modifiche sugli elementi essenziali del piano; la mancata considerazione del fatto che i creditori non erano stati avvisati dell’inefficacia dei voti già espressi e della necessità di rivotare; l’erroneità dell’idea che il semplice rinvio dell’adunanza bastasse come nuova convocazione; la nullità del procedimento per l’impedimento ai creditori di esprimere una volontà attuale sulla proposta modificata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi, ritenendo corretta la conclusione della corte territoriale secondo cui la modifica della proposta, per quanto non alterasse struttura del piano e percentuali offerte ai chirografari, incideva comunque sulla composizione delle classi e sulla distribuzione dell’attivo e imponeva una nuova manifestazione di voto. Ha invece accolto il quarto, quinto e sesto motivo, affermando che, una volta modificata la proposta, i creditori che avevano già votato favorevolmente avrebbero dovuto ricevere informazioni aggiornate sull’inefficacia del voto già espresso e sulla necessità di rivotare; in mancanza di tale avviso, non era corretto considerare tacitamente revocato il voto favorevole pregresso. Ne è seguita la cassazione del decreto impugnato con rinvio al tribunale in diversa composizione, affinché ripeta le operazioni di voto previa nuova adunanza e specifico avviso ai creditori.
Norme richiamate
richiamato quale base della domanda di concordato con riserva.
richiamato in tema di relazione dei commissari e informazione ai creditori sulla proposta.
indicato come sede della nuova adunanza dei creditori da fissare in caso di rinnovazione del voto.
richiamato in relazione alla disciplina dell’adunanza e delle operazioni di voto.
richiamato per il computo delle maggioranze concordatarie.
art. 178, ultimo comma, l. fall.
richiamato per il verbale dei commissari e la verifica dei voti espressi.
richiamato quale udienza di omologa davanti al tribunale.
invocato dalla ricorrente sulla formazione del consenso contrattuale nella proposta concordataria.
invocato dalla ricorrente in tema di proposta e accettazione.
invocato dalla ricorrente sul principio della responsabilità patrimoniale del debitore.
invocato dalla ricorrente in tema di par condicio creditorum.
richiamato nel motivo di nullità del procedimento.
richiamato nel motivo di nullità del procedimento.
richiamato nel motivo di nullità del procedimento.
Cass. n. 22988/2022
utilizzata per affermare che le modifiche della proposta possono integrare una nuova proposta quando mutano natura dell'accordo o elementi dell'impianto satisfattorio, inclusa la composizione delle classi e la distribuzione dell'attivo.
Cass. n. 3860/2019
richiamata per il principio secondo cui il voto espresso prima di modifiche della proposta non è valido se non corrispondente alla proposta come modificata e richiede rinnovazione.
Massime di principio
- Nel concordato preventivo, una modifica della proposta può richiedere una nuova votazione dei creditori non solo quando muta la struttura essenziale del piano, ma anche quando incide sull’assetto satisfattorio, sulla composizione delle classi o sulla ripartizione dell’attivo.
- La circostanza che la modifica derivi da un fatto sopravvenuto esterno e non da una scelta discrezionale del debitore non esclude la necessità di rinnovare il voto, se la variazione incide sul contenuto della proposta sottoposta ai creditori.
- In presenza di modifica della proposta, i voti espressi prima della modifica non possono essere automaticamente conteggiati ai fini dell’approvazione della proposta modificata, perché il consenso deve riferirsi al contenuto attualmente vigente della proposta.
- Gli organi della procedura devono informare in modo chiaro e aggiornato i creditori che abbiano già votato della sopravvenuta inefficacia del voto e della necessità di rinnovarlo; in difetto, non è legittimo desumere una revoca tacita dal mero silenzio o dalla mancata reiterazione del voto.
- Nel procedimento concordatario, la natura negoziale della proposta si combina con la concorsualità della procedura, sicché trovano applicazione anche i canoni di correttezza, buona fede, trasparenza e affidamento nella formazione del consenso dei creditori.
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