Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12762/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per tentato furto aggravato (violenza sulle cose) sostenendo che la rimozione della placca antitaccheggio non aveva comportato danneggiamento né incapacità di riutilizzo del dispositivo, per cui non sarebbe configurabile l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. In subordine il difensore ha sostenuto la improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 che ha reso perseguibile a querela la fattispecie.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul merito del primo motivo la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l'aggravante della violenza sulle cose si configura anche quando l'energia sia diretta sul dispositivo di protezione (es. placca antitaccheggio) purché ne risulti qualche conseguenza come rottura, guasto, danneggiamento o trasformazione che ne impedisca il normale utilizzo. Ha inoltre chiarito che la giurisprudenza che esclude l'aggravante riguarda i casi in cui il dispositivo sia stato rimosso senza danneggiamento e sia riutilizzabile. Sul motivo relativo alla sopravvenuta condizione di procedibilità (querela) la Corte ha osservato che, essendo il ricorso inammissibile, non è possibile rilevare la mancanza sopravvenuta della condizione di procedibilità in cassazione, richiamando il principio che l'inammissibilità impedisce l'instaurazione di un valido rapporto processuale. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 625, n. 2, codice penale

    La Corte interpreta l'aggravante della violenza sulle cose in senso ampio: non è necessario che la violenza sia esercitata direttamente sulla 'res' oggetto dell'impossessamento; è sufficiente che l'energia sia rivolta allo strumento di protezione della cosa e ne provochi danno, rottura, guasto o alterazione tale da impedirne l'uso.

  • d.lgs. n. 150/2022

    Con l'entrata in vigore del decreto legislativo alcune ipotesi di furto aggravato sono divenute perseguibili a querela. Tuttavia la Corte segnala che l'eventuale sopravvenuta condizione di procedibilità non può essere fatta valere in cassazione quando il ricorso è inammissibile e non si è instaurato un rapporto processuale valido.

  • art. 129 codice di procedura penale

    Richiamata quale norma che regola gli effetti dell'inammissibilità del ricorso e la possibilità di rilevare questioni processuali sopravvenute; la Corte utilizza il principio consolidato secondo cui l'inammissibilità della cassazione impedisce di far rilevare in cassazione la mancanza sopravvenuta di condizioni di procedibilità.

  • art. 609, comma 2, codice di procedura penale

    Citato insieme all'art. 129 per indicare i limiti della giurisdizione di cassazione rispetto a questioni di procedibilità sopravvenute quando il ricorso è inammissibile.

  • art. 616 codice di procedura penale

    Norma che consente la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende a carico del ricorrente per ricorso dichiarato inammissibile; applicata per stabilire la sanzione pecuniaria di euro 3.000.

Massime di principio

  • La circostanza aggravante della violenza sulle cose ai sensi dell'art. 625 n.2 cod. pen. si configura anche quando la violenza è esercitata sul dispositivo di protezione della cosa (per esempio la placca antitaccheggio) se ne deriva danno, rottura, guasto o trasformazione tale da impedirne il riutilizzo.
  • Se il dispositivo antitaccheggio viene rimosso intatto e riutilizzabile non sussiste l'aggravante della violenza sulle cose; la valutazione è fattuale e richiede prova sullo stato e sulla riutilizzabilità del dispositivo.
  • Le modifiche legislative che rendono alcune fattispecie perseguibili a querela (es. d.lgs. n.150/2022) incidono sulla procedibilità, ma la mancanza sopravvenuta di tale condizione non può essere fatta valere per la prima volta in cassazione se il ricorso è inammissibile, perché in tal caso non si instaura un valido rapporto processuale.
  • In cassazione non è sufficiente formulare prospettazioni generiche: i motivi devono confrontarsi adeguatamente con la motivazione impugnata e con l'orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte di cassazione.
  • Difesa pratica: in ipotesi di contestazione di furto con rimozione di dispositivi antitaccheggio, è utile acquisire prova tecnica o documentale sul danno o sulla riutilizzabilità del dispositivo (perizia, fotografie, testimonianze del personale del punto vendita) e sollevare tempestivamente eventuali questioni di procedibilità a livello di primo grado o appello.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.