Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15323/2022 del 13/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento catastale con cui l'Amministrazione aveva rettificato la categoria e la rendita catastale proposte tramite dichiarazione DOCFA in relazione a quattro unità immobiliari. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto l'impugnazione e la Commissione tributaria regionale della Liguria aveva rigettato l'appello, confermando integralmente la decisione di primo grado. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma in sede di legittimità ha poi rinunciato al ricorso, con dichiarazione notificata alla controparte.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, notificata alla parte resistente. Ha richiamato il principio secondo cui la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio ma ricettizio; se effettuata nel rispetto delle formalità di legge, determina l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c. La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione e ha compensato integralmente le spese tra le parti. Ha inoltre escluso l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, poiché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente portata a conoscenza delle parti costituite o dei loro difensori, produce l'estinzione del processo di legittimità.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica fuori dai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; non è estensibile in via interpretativa al caso di estinzione per rinuncia.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale non soggetto ad accettazione della controparte, ma deve essere portata a conoscenza delle parti costituite o dei loro difensori secondo le forme previste dalla legge.
  • Quando la rinuncia è ritualmente notificata o comunicata, il giudizio di cassazione si estingue senza necessità di una pronuncia sul merito dei motivi di ricorso.
  • In assenza delle formalità richieste per la rinuncia, il venir meno dell'interesse al ricorso può comunque condurre all'inammissibilità dell'impugnazione.
  • L'ulteriore contributo unificato ha natura eccezionale e non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.