Cassazione Civile, Ordinanza n. 09507/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privati)
La controversia
Due soggetti convenivano il Ministero chiedendo l’accertamento dell’indennizzo spettante per la perdita, in Somalia, di un complesso aziendale comprensivo di azienda, avviamento e frutti pendenti, nonché la condanna al pagamento del residuo importo dopo gli acconti già versati. Il Tribunale riconosceva una somma maggiore, mentre la Corte d’appello, accogliendo il gravame ministeriale, riduceva notevolmente l’indennizzo e disponeva una diversa decorrenza degli interessi. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) l’inammissibilità dell’appello ministeriale per difetto di specificità ex artt. 342 e 163 c.p.c.; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte d’appello invertito l’onere della prova, attribuendo agli attori la mancata produzione del contratto di affitto dell’azienda e svalutando le prove documentali e le dichiarazioni notarili di terzi, nonché violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere trattato come mere dichiarazioni di parte delle dichiarazioni giurate rese da testimoni indifferenti e verbalizzate da notaio; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. e delle norme sugli interessi per avere riformato la sentenza sul punto della decorrenza degli interessi senza specifica richiesta, oltre a omesso esame di un fatto decisivo relativo a una pretesa messa in mora del 2.6.1994.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e autosufficienza, ha accolto il secondo motivo limitatamente alla violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., rilevando che la Corte d’appello aveva erroneamente addossato agli attori l’onere di produrre il contratto di affitto e aveva inoltre travisato il contenuto di prove atipiche ritualmente prodotte in giudizio, qualificandole impropriamente come semplici dichiarazioni di parte. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza d’appello è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e il giudizio è stato rinviato alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
Le censure in cassazione vanno ricondotte al corretto vizio dedotto: violazione di legge, nullità processuale o omesso esame di un fatto decisivo.
L’appello deve essere specifico; in cassazione chi deduce l’erronea dichiarazione di inammissibilità del gravame deve trascriverne o sintetizzarne i contenuti rilevanti.
Richiamato dai ricorrenti come parametro di specificità dell’atto introduttivo/di gravame.
La violazione si configura solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesta la mera valutazione delle prove.
La violazione è deducibile quando il giudice utilizza prove inesistenti o travisa il contenuto oggettivo di prove ritualmente acquisite e discusse; non quando semplicemente attribuisce maggiore forza a una prova rispetto ad un’altra.
Richiamato nel quadro della valutazione delle prove documentali e delle attestazioni notarili.
Invocato per l’asserita pronuncia oltre i limiti della domanda sulle decorrenze degli interessi.
Richiamato in relazione alla mora e alla decorrenza degli interessi.
Richiamato in relazione agli interessi dovuti in caso di inadempimento/mora.
art. 1, comma 3, L. 29 gennaio 1994, n. 98
La dichiarazione giurata prevista per la domanda amministrativa di indennizzo non ha valore di prova legale nel giudizio civile; resta però distinta la valutazione di prove atipiche diverse dalla mera autodichiarazione.
L. n. 16 del 1980
Richiamata insieme alle altre leggi speciali sul regime indennitario per i beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana.
L. n. 135 del 1985
Richiamata insieme alle altre leggi speciali sul regime indennitario per i beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana.
Richiamata come disciplina dell’indennizzo per i beni perduti e della relativa dichiarazione giurata.
Massime di principio
- Quando si contesta in cassazione l’inammissibilità di un motivo di appello, il ricorrente deve riportare con precisione il contenuto del gravame e della decisione di primo grado, in modo da consentire alla Corte il controllo diretto senza generiche verifiche degli atti.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice ha invertito il riparto dell’onere probatorio tra fatti costitutivi ed eccezioni; non basta sostenere che il giudice abbia male apprezzato o interpretato le prove acquisite.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile non per il semplice dissenso sulla valutazione del materiale probatorio, ma quando il giudice fondi la decisione su prove non esistenti nel processo oppure travisi in modo oggettivo e decisivo il contenuto di prove ritualmente prodotte e discusse.
- Nel giudizio civile possono essere valutate anche prove atipiche o dichiarazioni provenienti da terzi, purché siano ritualmente acquisite, discusse in contraddittorio e idonee, unitamente agli altri elementi, a sorreggere il convincimento del giudice.
- La dichiarazione sostitutiva o giurata prevista in sede amministrativa per ottenere un indennizzo speciale non assume automaticamente valore di prova legale nel processo civile, ma non esclude che il giudice valuti altri elementi probatori atipici o documentali secondo il prudente apprezzamento.
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