Cassazione Penale, Sentenza n. 33113/2026 del 08/09/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel corso di un procedimento penale relativo a un tentato omicidio aggravato in concorso e a lesioni aggravate commessi durante un'aggressione, il pubblico ministero aveva disposto il sequestro probatorio dei telefoni cellulari degli indagati. Dopo l'annullamento senza rinvio del precedente provvedimento di convalida, il pubblico ministero aveva emesso un nuovo decreto, individuando come oggetto dell'accertamento le conversazioni scambiate in una specifica chat di gruppo, indicando i temi delle chiavi di ricerca, l'arco temporale compreso tra le ore 10 del 4 ottobre 2025 e le ore 12 del 5 ottobre 2025 e un termine presumibile di quaranta giorni per la copia forense e la selezione dei dati, salvo proroga motivata, con successiva restituzione dei dispositivi e della copia integrale dei dati. Il Tribunale del riesame aveva confermato il decreto. Il ricorrente ha dedotto: la violazione del giudicato cautelare e del ne bis in idem cautelare, sostenendo che il nuovo sequestro reiterasse il precedente modello acquisitivo già censurato dalla Corte di cassazione e fosse stato emesso prima del deposito delle motivazioni della sentenza di annullamento; il difetto di motivazione sulla pertinenzialità probatoria, sulla necessità del sequestro integrale del dispositivo e sull'ulteriore formazione di una copia forense totale; la violazione degli artt. 8 e 13 CEDU e degli artt. 7, 8 e 52 CDFUE, per la protratta disponibilità investigativa delle copie forensi; l'apparente delimitazione temporale delle operazioni, poiché il termine di quaranta giorni era prorogabile dal pubblico ministero. La Corte ha ritenuto il primo motivo, nella parte relativa al giudicato cautelare, inammissibile per manifesta infondatezza e gli ulteriori motivi infondati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha stabilito che l'annullamento senza rinvio del precedente sequestro per vizi formali rimuove immediatamente il titolo genetico, ma non crea, prima del deposito della motivazione, alcun giudicato cautelare sulle questioni effettivamente decise né un obbligo conformativo derivante da un giudizio rescissorio. Pertanto il pubblico ministero può emettere un nuovo sequestro, anche sugli stessi beni e sulla base degli stessi elementi, purché il nuovo provvedimento sia esente dai vizi rilevati. Nel caso concreto il nuovo decreto era sufficientemente motivato perché individuava le esigenze investigative, il nesso di pertinenzialità tra telefoni e reati, la specifica chat, i criteri di ricerca, l'arco temporale dei dati e il termine per la selezione e la restituzione. La clausola di eventuale proroga motivata non rendeva indeterminata la durata del vincolo, trattandosi di evenienza eventuale e futura, soggetta a autonoma motivazione e controllo, contestabile mediante gli strumenti previsti dagli artt. 262 e 263 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa del concorso di persone nei reati contestati.
Richiamato quale disciplina delle circostanze aggravanti del concorso nei reati contestati.
Richiamato per la contestazione del tentato omicidio.
Richiamato per il delitto di omicidio volontario, nella forma tentata.
Richiamato per il delitto di lesioni personali.
Richiamato per l'aggravamento delle lesioni personali.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione dei provvedimenti.
Richiamato quale disciplina del sequestro probatorio.
Indicato quale rimedio per chiedere la restituzione del bene sequestrato e dei dati non rilevanti.
Indicato quale procedura esperibile contro il rigetto dell'istanza di restituzione.
Richiamato in relazione al riesame delle misure reali.
Richiamato in relazione al ricorso per cassazione contro i provvedimenti in materia di misure reali.
Richiamato per qualificare la sentenza di annullamento senza rinvio come decisione di effetto rescindente, senza instaurazione di un giudizio rescissorio.
Richiamato per escludere che vi fosse stato un annullamento parziale idoneo a determinare un giudicato progressivo.
art. 8 CEDU
Rilevante per la tutela della vita privata e della corrispondenza rispetto all'acquisizione di dati informatici.
art. 13 CEDU
Richiamato dal ricorrente in relazione all'effettività dei rimedi contro l'ingerenza investigativa.
art. 7 CDFUE
Richiamato dal ricorrente per la tutela della vita privata.
art. 8 CDFUE
Richiamato dal ricorrente per la protezione dei dati personali.
art. 52 CDFUE
Richiamato dal ricorrente in relazione ai limiti delle restrizioni ai diritti fondamentali.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- L'annullamento senza rinvio di un sequestro probatorio per vizi formali rimuove il titolo genetico della misura, ma non instaura un giudizio rescissorio né impone un obbligo conformativo ai sensi dell'art. 624 c.p.p.; il pubblico ministero può quindi disporre un nuovo sequestro, anche sui medesimi beni, purché il nuovo provvedimento sia esente dai vizi rilevati.
- Il giudicato cautelare nelle misure reali ha portata limitata allo stato degli atti e copre soltanto le questioni dedotte ed effettivamente decise. Se la motivazione della decisione di annullamento non è ancora conoscibile, non è ancora individuabile alcun vincolo preclusivo sulle questioni decise.
- Nel sequestro probatorio di un dispositivo informatico il decreto deve motivare, in rapporto alle esigenze investigative, la necessità del vincolo e il nesso di pertinenzialità, indicando il carattere eventualmente esteso della ricerca oppure le specifiche informazioni da acquisire, i criteri di selezione, l'eventuale delimitazione temporale e il tempo necessario alla selezione, con restituzione dei dati non rilevanti.
- La gravità del reato investigato non esonera dall'obbligo di rispettare proporzionalità, adeguatezza e minima invasività nell'acquisizione dei dati contenuti in un dispositivo informatico.
- L'indicazione del termine per la selezione dei dati informatici può essere approssimativa e non deve necessariamente fissare una data inderogabile, poiché la durata dipende anche dalla mole dei dati, dalla collaborazione dell'interessato e dalle difficoltà tecniche.
- Una clausola di proroga del termine per le operazioni di selezione non rende di per sé illegittimo il sequestro quando la proroga sia eventuale, debba essere motivata autonomamente e resti soggetta al controllo dell'interessato e ai rimedi di restituzione previsti dagli artt. 262 e 263 c.p.p.
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