Cassazione Civile, Ordinanza n. 25489/2021 del 21/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di equa riparazione ex legge Pinto davanti alla Corte d'appello, in cui la liquidazione delle spese della fase monitoria in favore dei ricorrenti era stata effettuata in misura ritenuta inferiore a quella spettante. I ricorrenti hanno impugnato il decreto della Corte d'appello di Perugia articolando quattro motivi: con il primo hanno denunciato la violazione delle tabelle del d.m. n. 55/2014 sostenendo che per la fase davanti al consigliere designato dovesse applicarsi il minimo tariffario previsto per i procedimenti ordinari dinanzi alla corte d'appello, e non la tabella n. 8 sui procedimenti monitori; con il secondo hanno sostenuto che il compenso liquidato, pari a euro 225,00 oltre accessori, fosse inferiore al minimo tabellare; con il terzo e il quarto hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. e dell'art. 4 del d.m. n. 55/2014, nonché omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte non avesse disposto l'aumento del compenso per ciascun soggetto assistito oltre il primo, aumento che i ricorrenti ritenevano doveroso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando continuità con il recente orientamento secondo cui la liquidazione delle spese della fase dinanzi al consigliere designato nel procedimento Pinto va effettuata sulla base della tabella n. 8 del d.m. n. 55/2014, relativa ai procedimenti monitori, perché tale fase presenta profili di atipicità ma conserva elementi comuni con il monitorio ordinario, quali il decreto iniziale e l'assenza originaria di contraddittorio. Ha respinto anche il secondo motivo, osservando che, a fronte di un valore della causa di euro 750,00, la tabella prevede euro 450,00 riducibili fino al 50% ex art. 4 d.m. n. 55/2014, sicché la liquidazione di euro 225,00 si collocava nel minimo tabellare e non al di sotto. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo perché la censura relativa al mancato aumento per ciascun assistito era nuova in cassazione, non emergendo che fosse stata proposta nei gradi di merito; in ogni caso ha rilevato che la disposizione usa la formula 'può essere', quindi l'aumento è rimesso alla discrezionalità del giudice e non è obbligatorio. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Per la fase davanti al consigliere designato nel procedimento Pinto si applica la tabella n. 8 sui procedimenti monitori; il compenso può essere ridotto fino al 50% nei limiti previsti dall'art. 4.
Norma invocata dai ricorrenti a sostegno della doglianza sulla liquidazione delle spese e sull'eventuale aumento per più soggetti assistiti.
Richiamati in comparazione per evidenziare l'analogia funzionale con il procedimento monitorio ordinario.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, applicabile ratione temporis.
Massime di principio
- Nella liquidazione delle spese della fase iniziale del procedimento di equa riparazione davanti alla corte d'appello deve applicarsi, per analogia funzionale, la tabella dei procedimenti monitori prevista dal d.m. n. 55/2014, non quella dei procedimenti ordinari contenziosi.
- Quando il valore della causa rientra in una fascia tariffaria determinata, la liquidazione che coincide con il minimo previsto dopo la riduzione consentita dalla norma non è censurabile come inferiore al minimo.
- La previsione dell'aumento del compenso per ciascuna parte assistita oltre la prima, quando formulata con espressione facoltativa ('può essere'), rimette la maggiorazione alla discrezionalità del giudice e non configura un obbligo.
- È inammissibile in cassazione la censura che introduca per la prima volta una questione di fatto o di diritto non dedotta nei gradi di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza Interlocutoria n. 25558/2021 del 21/09/2021
- ordinanza_civile · 21 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25437/2021 del 21/09/2021
- ordinanza_civile · 21 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25438/2021 del 21/09/2021
- ordinanza_civile · 21 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25441/2021 del 21/09/2021
- ordinanza_civile · 21 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25442/2021 del 21/09/2021
- ordinanza_civile · 21 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25443/2021 del 21/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →