Cassazione Civile, Ordinanza n. 20341/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una sequenza di rapporti di lavoro subordinato a termine intrattenuti da una lavoratrice con la società resistente. Dopo una sentenza di primo grado che aveva dichiarato nullo il termine finale di un contratto del 2004, la lavoratrice era stata riammessa in servizio in esecuzione provvisoria. In seguito ella aveva chiesto la stabilizzazione sulla base di più accordi sindacali aziendali, in particolare uno del 2012, uno del 2018 e uno del 2022, sostenendo di avere diritto all'assunzione a tempo indeterminato con inquadramento nel livello E. I giudici di merito avevano negato il diritto: per l'accordo del 2012 mancava l'inoltro della domanda con raccomandata A/R entro il termine previsto; per l'accordo del 2018 la lavoratrice era esclusa perché già astrattamente destinataria dell'accordo precedente; per l'accordo del 2022 non risultavano integrati i requisiti temporali e tipologici, perché l'accordo richiedeva almeno sei mesi di lavoro a termine nel periodo 2014-2022, mentre il periodo valorizzato dalla ricorrente era un rapporto a tempo indeterminato instaurato solo provvisoriamente in esecuzione della sentenza di primo grado. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto quattro motivi: 1) mancata ammissione di prova testimoniale e interrogatorio formale per dimostrare la presentazione dell'istanza di stabilizzazione del 2012; 2) violazione di legge per avere ritenuto necessaria, in via esclusiva, la raccomandata A/R e per aver escluso altri bandi o procedure aziendali; 3) violazione dell'art. 3 Cost. in relazione alla clausola dell'accordo 2018 che escludeva chi poteva partecipare alla precedente procedura del 2012; 4) omessa considerazione del fatto che ella avrebbe lavorato per più di sei mesi ai fini dell'accordo 2022, includendo anche il periodo di servizio svolto in esecuzione della sentenza favorevole poi riformata. La Corte di cassazione ha dichiarato il primo motivo inammissibile perché non specificava la norma violata ed era comunque non pertinente rispetto alla ratio decidendi, fondata non sulla mancata prova dell'istanza in sé ma sul mancato rispetto della forma prescritta dall'accordo; ha dichiarato il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, affermando che la stabilizzazione derivava da accordi sindacali e non da un obbligo legale, sicché incombeva sulla lavoratrice provare l'adempimento di tutti i requisiti previsti; ha dichiarato il terzo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, rilevando che non è sindacabile giudizialmente la scelta delle parti sociali di delimitare l'ambito applicativo di un accordo collettivo e che, in ogni caso, la distinzione tra tempestivi e tardivi era ragionevole; ha dichiarato il quarto motivo in parte inammissibile e in parte infondato, perché il periodo di servizio svolto in esecuzione provvisoria di una sentenza non riformata non era un contratto a termine e comunque l'accordo del 2022 si riferiva soltanto a rapporti a tempo determinato. Il ricorso è stato integralmente rigettato con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della lavoratrice. Ha ritenuto i motivi per lo più inammissibili per difetto di specificità o per mancato confronto con la ratio decidendi, e per il resto infondati nel merito. Ha confermato che la pretesa di stabilizzazione non poteva essere accolta perché la lavoratrice non aveva rispettato le condizioni poste dall'accordo sindacale del 2012, era esclusa dall'ambito applicativo degli accordi successivi del 2018 e del 2022, e non era sindacabile in giudizio la scelta delle parti sociali di delimitare diversamente i destinatari delle procedure di assunzione. Alla ricorrente sono state poste a carico le spese di lite e l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge richiede la specifica indicazione delle norme asseritamente violate e il confronto critico tra queste e la motivazione della sentenza impugnata; in difetto il motivo è inammissibile.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Impone un onere di specificità del ricorso per cassazione: il ricorrente deve indicare le norme violate e le ragioni del contrasto con la decisione impugnata.
art. 3 Cost.
Invocato dalla ricorrente per censurare la disciplina differenziata degli accordi sindacali; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile o infondata, reputando ragionevole il diverso trattamento di situazioni diverse e non sindacabile la delimitazione dell'ambito applicativo dell'accordo collettivo.
art. 39 Cost.
Richiamato per affermare che la libertà sindacale comprende anche la facoltà delle parti sociali di stabilire l'ambito soggettivo di applicazione degli accordi collettivi.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Norma richiamata per il contributo unificato dovuto in sede di impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il motivo formulato ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c. è inammissibile se non indica puntualmente le norme violate e non mette a confronto la regula iuris della sentenza impugnata con il precetto asseritamente disatteso.
- È inammissibile il motivo che non si confronti con la ratio decidendi effettiva della decisione impugnata, poiché la censura deve investire il fondamento concreto della statuizione e non una motivazione solo apparente o diversa da quella effettivamente posta a base del rigetto.
- Quando la pretesa del lavoratore deriva da un accordo sindacale aziendale e non da un comando legale, il diritto nasce solo se sono rispettate tutte le condizioni, formali e sostanziali, previste dall'accordo; incombe quindi sull'istante dimostrare l'integrale soddisfacimento dei requisiti pattizi.
- La scelta delle parti sociali di delimitare l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione di un accordo collettivo non è, di regola, sindacabile dal giudice quanto alla sua convenienza o ragionevolezza, in ragione della libertà sindacale e dell'autonomia collettiva.
- Il principio di uguaglianza non impedisce trattamenti differenziati quando le situazioni poste a confronto non sono omogenee, come accade tra domanda tempestiva e domanda tardiva o tra rapporti di lavoro di natura diversa (tempo determinato e tempo indeterminato provvisorio).
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