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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20589/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Giudice di Pace di Livorno che aveva condannato il ricorrente per ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento del questore (art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998). Il ricorrente, tramite difensore, contestava: 1) l'impossibilità di ottemperare all'ordine a causa delle restrizioni alla circolazione dovute alla pandemia COVID-19; 2) il mancato riconoscimento della causa di giustificazione relativa allo stato di indigenza (impossibilità economica di acquistare titoli di viaggio) ai sensi dell'art. 14, comma 5-quater; 3) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la conseguente irrogazione della pena.

La decisione

Il tribunale di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: profili critici introdotti nel ricorso erano generici e aspecifici, e in sostanza miravano a rimettere in discussione la valutazione di merito senza contestare specifici vizi di diritto; la doglianza sulla pandemia è manifestamente infondata perché l'ordine di espulsione è stato emesso il 21/02/2019, ben prima delle restrizioni del marzo 2020; non risulta che il ricorrente avesse allegato o prospettato al giudice di merito l'impossibilità derivante dalla pandemia o lo stato di indigenza, per cui tali censure non erano ammesse in sede di legittimità; la motivazione del rigetto delle attenuanti generiche è ritenuta congrua. Per l'inammissibilità del ricorso il giudice ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • decreto legge n.137 del 2020, art.24

    Autorizza il rito camerale non partecipato applicato alla trattazione del ricorso (procedura adottata nel caso).

  • decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 - art.14, comma 5-ter

    Tipizza il reato di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento emesso dal questore; richiede la precedente adozione di provvedimento di espulsione o respingimento e considera l'ordine del questore elemento costitutivo della fattispecie.

  • decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 - art.14, comma 5-bis

    Stabilisce i requisiti formali e sostanziali dell'ordine di allontanamento del questore; l'ordine deve essere congruamente motivato e conforme alla legge, essendo elemento essenziale dell'illecito omissivo proprio.

  • decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 - art.13, comma 4 e comma 5

    Distinguono le ipotesi di espulsione eseguibile con accompagnamento coattivo alla frontiera (più grave, soggetta a sanzioni maggiori in caso di inottemperanza) e le ipotesi in cui viene concesso allo straniero un termine per allontanarsi (sanzioni minori in caso di inottemperanza).

  • codice di procedura penale - art.616

    Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di inammissibilità e la possibilità di condanna alla Cassa delle ammende se non vi sono elementi che escludano la colpa per la proposizione del ricorso.

  • Corte Costituzionale, sentenza n.186 del 2000

    Richiamata in relazione al principio secondo cui, in mancanza di elementi idonei a dimostrare l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, può essere disposta la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez.3 n.29968 del 22/02/2019 e Sez.4 n.46412 del 05/11/2015)

    Confermano che il giudice può determinare il trattamento sanzionatorio al di sotto della media edittale senza ampia articolazione della motivazione; richiamate per giustificare la congruità della pena irrogata (euro 15.000).

Massime di principio

  • La legittimità e la motivazione dell'ordine di allontanamento del questore sono elementi costitutivi del reato di cui all'art.14 comma 5-ter; chi contesta il reato deve poter provare vizi formali o sostanziali dell'ordine amministrativo già in sede di merito.
  • Eventuali impossibilità materiali a ottemperare all'ordine (es. restrizioni alla circolazione per pandemia) devono essere tempestivamente allegati e documentati nel processo di merito; se l'ordine è antecedente a tali restrizioni, l'argomento è difficilmente accoglibile.
  • Lo stato di indigenza come causa di giustificazione o attenuante va provato con atti e documenti concreti e sollevato in tempo utile; non può essere introdotto in cassazione come semplice asserzione priva di specifiche allegazioni.
  • In sede di legittimità non sono ammesse censure generiche o aspecifiche che chiedono una rivalutazione dei fatti o della motivazione se non sono indicate specifiche violazioni di legge o vizi motivazionali effettivi.
  • La distinzione tra espulsione eseguibile con accompagnamento coattivo e la concessione di un termine per allontanarsi ha effetti sulla sanzione applicabile in caso di inottemperanza: pene più elevate quando è prevista l'esecuzione coattiva.
  • Chi propone impugnazioni incerte o infondate rischia la condanna alle spese processuali e, in mancanza di giustificazioni sulla colpa dell'impugnazione, anche la condanna alla Cassa delle ammende; è quindi essenziale valutare e documentare preventivamente le ragioni di diritto e di fatto prima di ricorrere.

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