Cassazione Penale, Sentenza n. 46481/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato in appello, all'esito del giudizio abbreviato, per il reato previsto dall'art. 624-bis c.p., commesso ad Agropoli il 6/02/2021. Con ricorso per cassazione il difensore ha proposto due motivi: 1) nullità assoluta della sentenza per omissione della Corte d'appello di Salerno nel prendere in considerazione la richiesta, inviata tempestivamente via PEC il 4/01/2022, di autorizzazione alla traduzione e partecipazione dell'imputato detenuto all'udienza d'appello; 2) censura di eccessività della pena irrogata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo assorbente: ha constatato che la Corte territoriale non ha preso in considerazione la richiesta tempestivamente trasmessa dall'imputato detenuto e ha applicato il principio di diritto secondo cui la mancata traduzione all'udienza dell'imputato detenuto che abbia manifestato tempestivamente la volontà di comparire determina la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della sentenza. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli.
Norme richiamate
Norma del codice penale relativa al reato contestato all'imputato (titolo di reato che ha portato alla condanna in primo e secondo grado).
art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
Disciplina le nullità processuali assolute; la Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie di nullità all'omessa traduzione dell'imputato detenuto che abbia tempestivamente manifestato la volontà di comparire.
Regola le conseguenze delle nullità assolute; applicata nella valutazione dell'insanabilità del vizio procedurale rilevato.
Sez. U., n. 35399 del 24/06/2010
Giurisprudenza guida secondo la quale la mancata traduzione all'udienza di chi è detenuto e ha tempestivamente manifestato la volontà di comparire determina nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale.
Sez. 3, n. 3958 del 12/11/2021 (dep. 04/02/2022)
Conferma della validità del principio di cui sopra anche durante la disciplina emergenziale legata alla pandemia da COVID-19.
Norme richiamate relative alle modalità procedurali e alla produzione della requisitoria del Procuratore Generale; citate in relazione alla requisitoria resa nel procedimento di cassazione.
Massime di principio
- Se l'imputato è detenuto o soggetto a misure limitative della libertà e manifesta tempestivamente la volontà di comparire, il giudice d'appello è obbligato a disporre ed eseguire la traduzione: l'omissione determina nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della sentenza.
- Le istanze di partecipazione trasmesse tempestivamente via PEC alla cancelleria devono essere considerate e annotate: la mancata registrazione/valutazione può costituire vizio formale grave che porta all'annullamento.
- Il principio della tutela della presenza dell'imputato in udienza permane anche in situazioni di emergenza sanitaria e il regime emergenziale non legittima, di per sé, l'omissione della traduzione.
- In casi analoghi la difesa deve documentare con cura l'avvenuto invio (PEC, ricevute) e sollevare tempestivamente la questione per ottenere l'annullamento; la corte di cassazione può annullare e rinviare il processo per nuovo giudizio.
- Motivi sostanziali (es. eccesso di pena) possono risultare assorbiti se sussiste una nullità processuale assoluta che rende inutilizzabile il giudizio impugnato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46234/2022 del 07/12/2022
- Sentenza penale · 7 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46235/2022 del 07/12/2022
- Sentenza penale · 7 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46236/2022 del 07/12/2022
- Sentenza penale · 7 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46237/2022 del 07/12/2022
- Sentenza penale · 7 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46238/2022 del 07/12/2022
- Sentenza penale · 7 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46239/2022 del 07/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →