Cassazione Penale, Sentenza n. 06790/2026 del 19/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, dopo aver ridotto la pena di un sesto ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., ha rifiutato di concedere la sospensione condizionale della pena. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 665, comma 5, cod. proc. pen., sostenendo che la prognosi negativa del giudice di cognizione fosse dipesa dalla mancata possibilità di intraprendere un 'fattivo percorso riabilitativo' per ragioni non a lui imputabili (l'ente richiedeva la preventiva concessione del beneficio e il pagamento di una retta economicamente insostenibile). Il ricorrente sollevava inoltre questione di legittimità costituzionale (art. 3 Cost.) per l'assenza di un onere a carico dello Stato a copertura di costi necessari per l'accesso al percorso di recupero, pur essendo ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, conformemente alla declaratoria di incostituzionalità della Corte costituzionale n. 208/2024, il giudice dell'esecuzione possa concedere la sospensione condizionale della pena dopo la riduzione prevista dall'art. 442, comma 2-bis, soltanto quando il mancato riconoscimento del beneficio in sede di cognizione sia stato dovuto unicamente al superamento dei limiti legali di pena e il giudice della cognizione sia rimasto silente sulla prognosi di non recidiva. Nel caso concreto il giudice di cognizione aveva invece formulato una prognosi negativa ai sensi dell'art. 164 c.p.; tale valutazione è divenuta definitiva e il giudice dell'esecuzione non poteva riesaminarla senza violare il giudicato. Perciò non erano rilevanti i poteri istruttori richiesti dal ricorrente né la questione di legittimità costituzionale sollevata. Il ricorrente è altresì stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Prevede la riduzione della pena di un sesto per il condannato che non impugna la sentenza abbreviata; la rideterminazione compete al giudice dell'esecuzione e può comportare la possibilità di concedere benefici (es. sospensione condizionale) a condizione che il giudice di cognizione non abbia deciso sul punto per motivi di merito.
art. 164, primo comma, cod. pen.
Norma che richiede la prognosi di non recidiva per la concessione della sospensione condizionale; se il giudice di cognizione ha espresso una prognosi negativa tale valutazione è di merito e vincolante, impedendo la riesamina in sede esecutiva.
art. 165, quinto comma, cod. pen.
Riferimento ai percorsi di trattamento/recupero idonei ai fini della rieducazione del condannato; qui menzionato rispetto all'eccezione che il ricorrente aveva tentato di accedervi ma era stato ostacolato per ragioni non imputabili.
art. 665, comma 5, cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente come violata; riguarda i poteri istruttori del giudice dell'esecuzione, ma la Corte ha precisato che tali poteri non possono servire a rimettere in discussione un giudizio prognostico di merito già reso definitivo.
Schema procedurale per il procedimento esecutivo non limitato alla sola applicazione della riduzione ex art. 442, comma 2-bis; prevede l'udienza in contraddittorio e l'immediata ricorribilità per cassazione dell'ordinanza definitoria.
Limiti legali per l'applicabilità della sospensione condizionale della pena; rilevante per valutare se la misura di pena originaria abbia impedito al giudice di cognizione di concedere il beneficio.
Citato per analogia rispetto alla giurisprudenza richiamata: il giudice dell'esecuzione può integrare decisioni non assunte in sede di cognizione, ma non può riesaminare valutazioni di merito già deliberate e divenute definitive.
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Corte costituzionale, sent. n. 208/2024
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'assetto normativo che impediva al giudice dell'esecuzione di concedere la sospensione condizionale dopo la rideterminazione della pena ex art. 442, comma 2-bis, quando la sola ragione della mancata concessione fosse stato il superamento dei limiti di legge; tale decisione ha delineato il confine tra valutazioni rinnovabili in sede esecutiva e valutazioni di merito vincolanti.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può concedere la sospensione condizionale della pena dopo la riduzione ex art. 442, comma 2-bis solo se, nella cognizione, il mancato riconoscimento del beneficio dipendeva esclusivamente dalla misura della pena (ossia quando il giudice di cognizione sia rimasto silente sulla prognosi di non recidiva).
- Se il giudice di cognizione ha espresso una prognosi negativa ai sensi dell'art. 164 c.p., quella valutazione è di merito e non può essere riconsiderata in sede esecutiva senza violare il giudicato.
- I poteri istruttori del giudice dell'esecuzione (art. 665 e ss.) non autorizzano a riesaminare questioni di merito già decise definitivamente; possono invece essere usati per accertare fatti rilevanti quando la cognizione è stata impedita da un ostacolo normativo.
- Quando si intende ottenere la sospensione condizionale, è importante produrre e far valutare in sede di cognizione ogni elemento relativo al percorso riabilitativo e alle condizioni personali: le omissioni o i rifiuti dell'ente trattante, se non valorizzati in cognizione, difficilmente potranno essere riaperti in esecuzione.
- Se la decisione di rifiuto del beneficio è dovuta a ragioni economiche o organizzative dell'ente (es. richiesta di retta), il soggetto interessato dovrebbe sollevare tali fatti già nella fase di cognizione e, se necessario, impugnare la sentenza di cognizione; la questione di sostegno economico da parte dello Stato rileva ma non supera la forza del giudicato.
- Il procedimento esecutivo con istanze ulteriori (oltre la sola applicazione della riduzione) deve seguire l'iter dell'art. 666 c.p.p. e l'ordinanza è immediatamente impugnabile per cassazione.
- In caso di dubbio se il giudice di cognizione si sia pronunciato sul merito o sia rimasto silente, conviene chiedere al giudice dell'esecuzione un accertamento formale della motivazione originaria; se la motivazione è assente o ambigua, il giudice dell'esecuzione ha margini maggiori per intervenire.
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