Cassazione Civile, Ordinanza n. 29222/2024 del 12/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (editore)
La controversia
La controversia origina da un articolo pubblicato nella sezione sport di un quotidiano nazionale, a firma del giornalista, in cui, nel contesto di un pezzo di critica sul mondo del calcio, il destinatario dell'espressione "in odore di 'ndrangheta" è stato ritenuto leso nella reputazione. In primo grado la domanda risarcitoria era stata respinta, mentre in appello la decisione è stata riformata con condanna dei convenuti al pagamento di euro 40.000 a titolo di danno non patrimoniale. I ricorrenti hanno proposto cinque motivi: (1) violazione delle norme sulla diffamazione e sul diritto di critica, sostenendo che la Corte d'appello avesse negato erroneamente la scriminante dell'art. 51 c.p. per difetto di verità, senza considerare il contesto e vicende pregresse del soggetto offeso; (2) violazione delle stesse norme per erronea esclusione della continenza, lamentando una motivazione superficiale e l'applicazione di un criterio troppo rigoroso rispetto a un articolo critico; (3) violazione delle stesse norme per erronea esclusione della pertinenza/interesse pubblico, ritenendo che il tema calcistico e la posizione pubblica del soggetto giustificassero l'interesse alla notizia; (4) violazione degli artt. 1223, 2043 e 2059 c.c. per avere la Corte ritenuto provato il danno non patrimoniale in via presuntiva senza verificare il nesso causale; (5) violazione degli artt. 1226, 2043, 2056 e 2059 c.c., delle tabelle di Milano e dell'art. 8 l. n. 47/1948, per avere liquidato il danno in modo incongruo e senza considerare tutti i criteri tabellari rilevanti. La Cassazione ha ritenuto infondati i primi quattro motivi, confermando la responsabilità per diffamazione, ma ha accolto il quinto motivo limitatamente al profilo della liquidazione del danno, cassando la sentenza d'appello sul punto e rinviando alla Corte territoriale in diversa composizione per nuova quantificazione del risarcimento e regolazione delle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi quattro motivi di ricorso e ha accolto il quinto motivo nei limiti relativi alla quantificazione del danno. Ha quindi cassato la sentenza impugnata solo in relazione alla liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale da diffamazione e ha rinviato alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, affinché proceda a una nuova delibazione sulla misura del danno applicando correttamente i criteri di liquidazione equitativa e delle tabelle milanesi. Le spese sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 21 Cost.
Richiamato come fondamento del diritto di manifestazione del pensiero e del diritto di critica, bilanciato con il diritto all'onore e alla reputazione.
Richiamato quale norma generale di responsabilità aquiliana per il danno da diffamazione.
Indicata quale esimente del diritto di cronaca/critica; la Corte ribadisce che opera solo se sono rispettati i limiti di verità, continenza e interesse pubblico.
Richiamato quale fattispecie di diffamazione, anche a mezzo stampa.
Richiamato nel quadro della responsabilità per diffamazione a mezzo stampa.
Usato per affermare che la verità putativa esige la diligenza qualificata del giornalista nell'accertamento dei fatti e nella verifica delle fonti.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato per affermare che la motivazione della sentenza d'appello supera il minimo costituzionale.
Richiamato in relazione al nesso causale e al danno risarcibile.
Richiamato per il danno non patrimoniale da lesione della reputazione.
Richiamato per la liquidazione equitativa del danno, che deve essere motivata e non manifestamente incongrua.
Richiamato per i criteri di liquidazione del danno in materia di responsabilità aquiliana.
Richiamato nel motivo sulla quantificazione del danno, quale parametro normativo connesso alla pubblicazione della rettifica o della sentenza.
Menionata per il deposito della memoria in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Base formale dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sulla motivazione in tema di continenza e offensività, non specificamente dedotto dai ricorrenti.
Massime di principio
- Nel giudizio per diffamazione a mezzo stampa, il diritto di critica è scriminato solo se ricorrono cumulativamente interesse alla conoscenza del fatto, continenza espositiva e verità del fatto presupposto, sia pure in forma putativa, verificata secondo la diligenza esigibile dal giornalista.
- L'esimente non opera quando l'espressione utilizzata, pur inserita in un contesto di commento o approfondimento, alluda in modo insinuante e fuorviante a una connessione mafiosa senza adeguato supporto fattuale e senza indicazione trasparente della fonte o del contenuto dell'atto richiamato.
- Ai fini della verità putativa, il giornalista deve compiere un serio lavoro di ricerca e dare conto con chiarezza della fonte e del contesto delle informazioni; non basta richiamare generiche vicende pregresse o provvedimenti non fedelmente rappresentati.
- Il requisito della continenza è violato quando l'espressione trascende nella denigrazione personale, assume significato inequivocabilmente offensivo e crea nel lettore un convincimento peggiorativo non giustificato dal contenuto informativo.
- Il danno non patrimoniale da diffamazione non è in re ipsa: deve essere allegato e può essere provato anche per presunzioni, valorizzando diffusione del mezzo, gravità dell'offesa e posizione sociale della vittima.
- La liquidazione equitativa del danno da diffamazione deve essere motivata in modo puntuale e coerente con tutti i parametri rilevanti; l'uso delle tabelle di Milano richiede la verifica effettiva degli indici tabellari pertinenti e l'esplicitazione del peso attribuito a ciascuno di essi.
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