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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29222/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (editore)

La controversia

La controversia origina da un articolo pubblicato nella sezione sport di un quotidiano nazionale, a firma del giornalista, in cui, nel contesto di un pezzo di critica sul mondo del calcio, il destinatario dell'espressione "in odore di 'ndrangheta" è stato ritenuto leso nella reputazione. In primo grado la domanda risarcitoria era stata respinta, mentre in appello la decisione è stata riformata con condanna dei convenuti al pagamento di euro 40.000 a titolo di danno non patrimoniale. I ricorrenti hanno proposto cinque motivi: (1) violazione delle norme sulla diffamazione e sul diritto di critica, sostenendo che la Corte d'appello avesse negato erroneamente la scriminante dell'art. 51 c.p. per difetto di verità, senza considerare il contesto e vicende pregresse del soggetto offeso; (2) violazione delle stesse norme per erronea esclusione della continenza, lamentando una motivazione superficiale e l'applicazione di un criterio troppo rigoroso rispetto a un articolo critico; (3) violazione delle stesse norme per erronea esclusione della pertinenza/interesse pubblico, ritenendo che il tema calcistico e la posizione pubblica del soggetto giustificassero l'interesse alla notizia; (4) violazione degli artt. 1223, 2043 e 2059 c.c. per avere la Corte ritenuto provato il danno non patrimoniale in via presuntiva senza verificare il nesso causale; (5) violazione degli artt. 1226, 2043, 2056 e 2059 c.c., delle tabelle di Milano e dell'art. 8 l. n. 47/1948, per avere liquidato il danno in modo incongruo e senza considerare tutti i criteri tabellari rilevanti. La Cassazione ha ritenuto infondati i primi quattro motivi, confermando la responsabilità per diffamazione, ma ha accolto il quinto motivo limitatamente al profilo della liquidazione del danno, cassando la sentenza d'appello sul punto e rinviando alla Corte territoriale in diversa composizione per nuova quantificazione del risarcimento e regolazione delle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi quattro motivi di ricorso e ha accolto il quinto motivo nei limiti relativi alla quantificazione del danno. Ha quindi cassato la sentenza impugnata solo in relazione alla liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale da diffamazione e ha rinviato alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, affinché proceda a una nuova delibazione sulla misura del danno applicando correttamente i criteri di liquidazione equitativa e delle tabelle milanesi. Le spese sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 21 Cost.

    Richiamato come fondamento del diritto di manifestazione del pensiero e del diritto di critica, bilanciato con il diritto all'onore e alla reputazione.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato quale norma generale di responsabilità aquiliana per il danno da diffamazione.

  • art. 51 c.p.

    Indicata quale esimente del diritto di cronaca/critica; la Corte ribadisce che opera solo se sono rispettati i limiti di verità, continenza e interesse pubblico.

  • art. 595 c.p.

    Richiamato quale fattispecie di diffamazione, anche a mezzo stampa.

  • art. 11 l. n. 47/1948

    Richiamato nel quadro della responsabilità per diffamazione a mezzo stampa.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    Usato per affermare che la verità putativa esige la diligenza qualificata del giornalista nell'accertamento dei fatti e nella verifica delle fonti.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato per affermare che la motivazione della sentenza d'appello supera il minimo costituzionale.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato in relazione al nesso causale e al danno risarcibile.

  • art. 2059 c.c.

    Richiamato per il danno non patrimoniale da lesione della reputazione.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato per la liquidazione equitativa del danno, che deve essere motivata e non manifestamente incongrua.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato per i criteri di liquidazione del danno in materia di responsabilità aquiliana.

  • art. 8 l. n. 47/1948

    Richiamato nel motivo sulla quantificazione del danno, quale parametro normativo connesso alla pubblicazione della rettifica o della sentenza.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Menionata per il deposito della memoria in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Base formale dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sulla motivazione in tema di continenza e offensività, non specificamente dedotto dai ricorrenti.

Massime di principio

  • Nel giudizio per diffamazione a mezzo stampa, il diritto di critica è scriminato solo se ricorrono cumulativamente interesse alla conoscenza del fatto, continenza espositiva e verità del fatto presupposto, sia pure in forma putativa, verificata secondo la diligenza esigibile dal giornalista.
  • L'esimente non opera quando l'espressione utilizzata, pur inserita in un contesto di commento o approfondimento, alluda in modo insinuante e fuorviante a una connessione mafiosa senza adeguato supporto fattuale e senza indicazione trasparente della fonte o del contenuto dell'atto richiamato.
  • Ai fini della verità putativa, il giornalista deve compiere un serio lavoro di ricerca e dare conto con chiarezza della fonte e del contesto delle informazioni; non basta richiamare generiche vicende pregresse o provvedimenti non fedelmente rappresentati.
  • Il requisito della continenza è violato quando l'espressione trascende nella denigrazione personale, assume significato inequivocabilmente offensivo e crea nel lettore un convincimento peggiorativo non giustificato dal contenuto informativo.
  • Il danno non patrimoniale da diffamazione non è in re ipsa: deve essere allegato e può essere provato anche per presunzioni, valorizzando diffusione del mezzo, gravità dell'offesa e posizione sociale della vittima.
  • La liquidazione equitativa del danno da diffamazione deve essere motivata in modo puntuale e coerente con tutti i parametri rilevanti; l'uso delle tabelle di Milano richiede la verifica effettiva degli indici tabellari pertinenti e l'esplicitazione del peso attribuito a ciascuno di essi.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoProveSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civileContratti
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimoniale

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