Cassazione Penale, Sentenza n. 42881/2023 del 20/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha parzialmente rigettato l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra plurime condanne. Il ricorrente denunciava: 1) erronea esclusione della continuazione per i reati giudicati con la prima sentenza (declinazione di false generalità e violazione della misura di sorveglianza), sostenendo che le false generalità erano strumentali alla commissione di truffe e ricettazioni; 2) illogicità nella valutazione del lasso temporale tra fatti rientranti nelle sentenze 5), 6) e 7), ossia eccessiva rigidità rispetto ad altre continuazioni riconosciute con distanziamenti maggiori; 3) violazione dell'art. 81 c.p. (limite del triplo della pena per il reato più grave) nella determinazione della pena complessiva che, secondo la difesa, eccedeva il massimo consentito rispetto alla pena della più grave ricettazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio e all'omessa/equivoca valutazione della continuazione con il fatto oggetto della sentenza del Tribunale di Verona (15/05/2017), disponendo il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Padova in diversa persona fisica. Ha rilevato violazione del limite del triplo di cui all'art. 81 c.p. per la sequenza che comprendeva i reati unificati dall'ordinanza del Tribunale di Fermo e altri reati, essendo la pena complessiva eccedente il limite moderatore; ha per converso rigettato il motivo che impugnava l'esclusione della continuazione per i reati della prima sentenza, ritenendo la motivazione del giudice dell'esecuzione logica e non rivedibile in sede di legittimità. Il resto del ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
Il limite del triplo della pena stabilita per la violazione più grave deve essere rispettato anche in sede di determinazione della pena per continuazione in esecuzione; la Corte ha rilevato che la pena complessiva eccedeva tale limite e ha disposto la correzione in sede di rinvio
Norma richiamata in tema di provvedimenti del giudice dell'esecuzione relativamente alla continuazione; la Corte conferma che l'applicazione dei criteri di cui a tale articolo deve conciliarsi con il rispetto del limite di cui all'art. 81 c.p.
art. 620, lett. I) cod. proc. pen.
Norma richiamata nella memoria del Procuratore generale come strumento per chiedere l'annullamento e la rideterminazione della pena senza rinvio; la Corte però ha optato per l'annullamento con rinvio limitato sui punti indicati
Sentenza Corte costituzionale n. 183 del 03/07/2013
Richiamata come principio che impone la designazione di diverso giudice in sede di rinvio per garantire imparzialità o nuova valutazione; la Corte ne ha disposto l'osservanza nel rinvio
Massime di principio
- La continuazione va valutata con riferimento agli indici esteriori (strumentalità, identità di finalità, omogeneità degli interessi tutelati, vicinanza temporale): il giudice deve motivare chiaramente la scelta e la Cassazione interviene solo se la motivazione è illogica o carente
- La mera distanza temporale non è automaticamente ostativa alla continuazione: occorre valutare la misura della cesura in rapporto al complesso delle condotte e agli altri indici; se il giudice usa criteri incoerenti rispetto a precedenti riconoscimenti analoghi, la decisione può essere annullata
- Il limite del 'triplo' di cui all'art. 81 c.p. opera anche in sede esecutiva e per la continuazione in executivis: nel calcolo della pena complessiva il giudice deve applicare il criterio moderatore e motivare incrementi e attenuazioni in modo congruo
- Quando la Corte rileva violazioni di diritto nella determinazione della pena o omissioni valutative rilevanti sulla continuazione, può annullare l'ordinanza limitatamente ai punti viziati e disporre il rinvio per nuovo giudizio (spesso a diverso giudice)
- La valutazione della 'strumentalità' di condotte come la dichiarazione di false generalità è valutazione di merito: la Cassazione non sostituisce il giudice dei fatti se la motivazione data è logica e coerente
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