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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38924/2023 del 25/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Di Tria deduceva la violazione dell'art. 268, comma 3, c.p.p., chiedendo dichiararsi l'inutilizzabilità delle intercettazioni (telefoniche e ambientali) svolte nella sala di ascolto della Compagnia Carabinieri NORM di Andria per mancata indicazione di specifici profili tecnici e di inidoneità degli impianti della Procura. Carlone contestava che la Corte d'appello non avesse valutato l'eventuale sussistenza delle condizioni per il proscioglimento e sollevava vizi relativi alla sentenza emessa in concordato in appello.

La decisione

Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Per Di Tria la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo: la valutazione delle ragioni di eccezionale urgenza (e l'esistenza di inidoneità degli impianti della Procura) è stata ritenuta sufficiente per la utilizzabilità delle intercettazioni, anche in assenza di dettagli tecnici, richiamando nota del Procuratore del 24.7.2009 e il rischio di inquinamento/reiterazione del reato. Per Carlone è stata dichiarata l'inammissibilità perché, nel caso di concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.), sono ammissibili in Cassazione solo i motivi relativi alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del PM o a contenuti difformi della pronuncia; sono invece inammissibili doglianze su questioni rinunciate, su condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o su vizi attinenti alla determinazione della pena che non incidano sulla legalità della sanzione. Entrambi i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 DPR 9 ottobre 1990 n. 309, comma 5

    art. 73, comma 5, del d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309

    La Corte territoriale ha proceduto alla riqualificazione dei fatti ai sensi di questa norma per inquadrare i reati ascritti agli imputati

  • art. 268 cod. proc. pen., comma 3

    art. 268, comma 3, cod.proc.pen.

    La norma richiede l'indicazione delle ragioni di eccezionale urgenza per l'utilizzo di impianti in dotazione alla polizia giudiziaria; la Corte ha ritenuto che la motivazione sulle ragioni di urgenza assorba i profili tecnici di idoneità degli impianti, rendendo non decisiva l'omessa indicazione di dettagli tecnici

  • art. 606 cod. proc. pen., lett. b

    art. 606 lett. b) cod.proc.pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (vizio di motivazione) richiamata per qualificare i motivi di Di Tria

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    art. 599-bis cod. proc. pen.

    Regola il concordato in appello; la Corte di legittimità chiarisce i limiti dei motivi ammissibili in cassazione quando l'imputato ha acconsentito al concordato

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Disciplina le condizioni di proscioglimento; la Corte ha ritenuto che le doglianze sulla mancata valutazione di tali condizioni, se rinunciate o assorbite dal concordato, non siano ammissibili in cassazione

Massime di principio

  • In materia di intercettazioni, la Corte valuta prioritariamente le ragioni di eccezionale urgenza per l'utilizzo di impianti della polizia giudiziaria: se sussiste una motivazione di urgenza adeguata e prova dell'inidoneità della struttura della Procura (anche tramite documentazione antecedente), l'assenza di particolari tecnici non rende automaticamente inutilizzabili le intercettazioni
  • La prova di inagibilità o temporanea inidoneità degli impianti della Procura (anche tramite nota amministrativa) può giustificare l'uso di sale/ascolto alternative e la registrazione da parte della polizia giudiziaria senza effetti di inutilizzabilità, purché sussistano le ragioni di urgenza e il rischio di inquinamento o reiterazione del reato
  • Nel sistema del concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.) i ricorsi per cassazione sono molto ristretti: sono ammissibili solo i motivi attinenti alla formazione della volontà dell'imputato di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e a difformità formali della pronuncia; questioni rinunciate in sede di concordato o censure sulla mera determinazione della pena sono generalmente inammissibili
  • La declaratoria di inammissibilità in cassazione comporta normalmente la condanna alle spese processuali e può anche comportare sanzioni economiche (somma da versare alla cassa delle ammende)
  • Se si impugnano intercettazioni, è utile documentare sia l'urgenza che l'effettiva inidoneità degli impianti alternativi, con prove documentali recenti; per i ricorsi dopo concordato in appello, concentrare i motivi su vizi della formazione del consenso o sull'assenza del consenso del PM

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