Cassazione Penale, Sentenza n. 38924/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Di Tria deduceva la violazione dell'art. 268, comma 3, c.p.p., chiedendo dichiararsi l'inutilizzabilità delle intercettazioni (telefoniche e ambientali) svolte nella sala di ascolto della Compagnia Carabinieri NORM di Andria per mancata indicazione di specifici profili tecnici e di inidoneità degli impianti della Procura. Carlone contestava che la Corte d'appello non avesse valutato l'eventuale sussistenza delle condizioni per il proscioglimento e sollevava vizi relativi alla sentenza emessa in concordato in appello.
La decisione
Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Per Di Tria la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo: la valutazione delle ragioni di eccezionale urgenza (e l'esistenza di inidoneità degli impianti della Procura) è stata ritenuta sufficiente per la utilizzabilità delle intercettazioni, anche in assenza di dettagli tecnici, richiamando nota del Procuratore del 24.7.2009 e il rischio di inquinamento/reiterazione del reato. Per Carlone è stata dichiarata l'inammissibilità perché, nel caso di concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.), sono ammissibili in Cassazione solo i motivi relativi alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del PM o a contenuti difformi della pronuncia; sono invece inammissibili doglianze su questioni rinunciate, su condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o su vizi attinenti alla determinazione della pena che non incidano sulla legalità della sanzione. Entrambi i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 DPR 9 ottobre 1990 n. 309, comma 5
art. 73, comma 5, del d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309
La Corte territoriale ha proceduto alla riqualificazione dei fatti ai sensi di questa norma per inquadrare i reati ascritti agli imputati
art. 268 cod. proc. pen., comma 3
art. 268, comma 3, cod.proc.pen.
La norma richiede l'indicazione delle ragioni di eccezionale urgenza per l'utilizzo di impianti in dotazione alla polizia giudiziaria; la Corte ha ritenuto che la motivazione sulle ragioni di urgenza assorba i profili tecnici di idoneità degli impianti, rendendo non decisiva l'omessa indicazione di dettagli tecnici
art. 606 cod. proc. pen., lett. b
art. 606 lett. b) cod.proc.pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (vizio di motivazione) richiamata per qualificare i motivi di Di Tria
art. 599-bis cod. proc. pen.
Regola il concordato in appello; la Corte di legittimità chiarisce i limiti dei motivi ammissibili in cassazione quando l'imputato ha acconsentito al concordato
Disciplina le condizioni di proscioglimento; la Corte ha ritenuto che le doglianze sulla mancata valutazione di tali condizioni, se rinunciate o assorbite dal concordato, non siano ammissibili in cassazione
Massime di principio
- In materia di intercettazioni, la Corte valuta prioritariamente le ragioni di eccezionale urgenza per l'utilizzo di impianti della polizia giudiziaria: se sussiste una motivazione di urgenza adeguata e prova dell'inidoneità della struttura della Procura (anche tramite documentazione antecedente), l'assenza di particolari tecnici non rende automaticamente inutilizzabili le intercettazioni
- La prova di inagibilità o temporanea inidoneità degli impianti della Procura (anche tramite nota amministrativa) può giustificare l'uso di sale/ascolto alternative e la registrazione da parte della polizia giudiziaria senza effetti di inutilizzabilità, purché sussistano le ragioni di urgenza e il rischio di inquinamento o reiterazione del reato
- Nel sistema del concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.) i ricorsi per cassazione sono molto ristretti: sono ammissibili solo i motivi attinenti alla formazione della volontà dell'imputato di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e a difformità formali della pronuncia; questioni rinunciate in sede di concordato o censure sulla mera determinazione della pena sono generalmente inammissibili
- La declaratoria di inammissibilità in cassazione comporta normalmente la condanna alle spese processuali e può anche comportare sanzioni economiche (somma da versare alla cassa delle ammende)
- Se si impugnano intercettazioni, è utile documentare sia l'urgenza che l'effettiva inidoneità degli impianti alternativi, con prove documentali recenti; per i ricorsi dopo concordato in appello, concentrare i motivi su vizi della formazione del consenso o sull'assenza del consenso del PM
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