Cassazione Civile, Ordinanza n. 29884/2021 del 25/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP relativo agli anni d'imposta 2008 e 2009. In primo grado la Commissione tributaria provinciale di Vicenza aveva accolto solo parzialmente il ricorso del contribuente; in appello la Commissione tributaria regionale del Veneto aveva accolto l'appello del contribuente e rigettato quello incidentale dell'Ufficio, annullando l'atto impositivo. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., sostenendo che, una volta ritenuti inattendibili i dati posti a base dell'accertamento, la CTR non avrebbe potuto limitarsi ad annullare integralmente l'avviso, ma avrebbe dovuto procedere a una nuova quantificazione della pretesa tributaria; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 2697 e 2709 c.c., lamentando che i giudici di merito avessero omesso di considerare l'onere del contribuente di provare l'inesattezza dei dati assunti dall'Ufficio, in particolare quanto alla dedotta sovrastima delle rimanenze iniziali rispetto all'inventario.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. Ha affermato che, quando il giudice tributario ritenga l'avviso di accertamento invalido per ragioni sostanziali e non meramente formali, non può limitarsi ad annullarlo, ma deve esaminare nel merito la pretesa fiscale e, con motivata valutazione sostitutiva, eventualmente rideterminarla entro i limiti delle domande di parte. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della censura sull'asserita ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte non si sofferma autonomamente sul suo contenuto, ma accoglie la doglianza nella parte in cui la CTR avrebbe dovuto riesaminare il merito della pretesa tributaria.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla valutazione delle prove; la decisione non esamina il profilo autonomamente perché il primo motivo è accolto per il diverso principio sul potere-dovere del giudice tributario di rideterminare la pretesa.
Richiamato nel secondo motivo sul riparto dell'onere della prova, che resta assorbito.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alle risultanze contabili; il motivo resta assorbito.
Indicato come parametro del primo motivo di ricorso per cassazione.
Indicato come parametro del secondo motivo di ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, se l'avviso di accertamento è ritenuto invalido per ragioni sostanziali e non meramente formali, il giudice non può arrestarsi all'annullamento dell'atto, ma deve esaminare il merito della pretesa fiscale e, se del caso, rideterminarla motivatamente in misura corretta.
- La decisione del giudice tributario deve essere sostitutiva rispetto alla pretesa impositiva contestata, nei limiti delle domande delle parti, quando emerga che l'atto non sia integralmente condivisibile ma la pretesa non sia da escludere in toto per ragioni formali.
- Quando un motivo di ricorso è accolto e conduce alla cassazione con rinvio, i motivi ulteriori restano assorbiti se non è necessario esaminarli per la definizione della controversia.
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