Cassazione Penale, Ordinanza n. 00705/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando per conseguenza la decisione di merito che aveva ribadito la responsabilità penale dell'imputato per il reato contestato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva ribadito la sua responsabilità penale per il reato di detenzione/porto illegale di arma ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge n. 110 del 1975. Nel ricorso sono state dedotte censure relative alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e al diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha qualificato tali doglianze come assertive, reiterative e di puro fatto, quindi non deducibili in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 4, secondo comma, l. n. 110/1975
È la norma incriminatrice richiamata nella sentenza impugnata; la responsabilità dell'imputato è stata ribadita per tale fattispecie di reato in materia di armi.
La Corte rileva che le censure relative alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sono assertive e di puro fatto, e quindi non scrutinabili in sede di legittimità nel caso deciso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in mere contestazioni assertive o nella diversa lettura di elementi di fatto già valutati dai giudici di merito.
- La deduzione del diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve confrontarsi con motivazioni specifiche e non può tradursi in una generica richiesta di rivalutazione del fatto.
- Analogamente, le doglianze contro il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non sono scrutinabili in cassazione se mirano soltanto a ottenere una rivalutazione del merito senza evidenziare vizi giuridicamente rilevanti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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