Cassazione Civile, Ordinanza n. 25074/2026 del 06/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (intermediario)
La controversia
La controversia riguarda un buono fruttifero postale della serie AA1, emesso il 26 gennaio 2001, per l’importo di 500 euro, sottoscritto da un cointestatario e da un soggetto successivamente deceduto, del quale l’altro resistente è erede unica. I detentori avevano chiesto il pagamento dell’importo del titolo; il Giudice di pace aveva accolto la domanda e il Tribunale ne aveva confermato la decisione, ritenendo che la società emittente fosse inadempiente agli obblighi informativi relativi alle modalità di riscossione, poiché il buono recava soltanto la generica dicitura "buono a termine". La società ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: con il primo ha denunciato l’erronea interpretazione della natura dei buoni postali e delle disposizioni normative e regolamentari che ne integrano il contenuto; con il secondo ha sostenuto che il decreto ministeriale del 19 dicembre 2000 consentisse di indicare rendimenti e scadenza nei fogli informativi consegnati al momento della sottoscrizione, senza necessità di riportarli sul titolo; con il terzo ha dedotto ultrapetizione, assumendo che non fosse stata contestata in precedenza la mancata consegna dei fogli informativi; con il quarto ha censurato la decorrenza della prescrizione, ritenendo che il termine dovesse decorrere dal momento della sottoscrizione o dell’inadempimento dell’obbligo informativo e non dalla conoscenza personale dell’intervenuta prescrizione; con il quinto ha contestato l’attribuzione alla società dell’esclusiva responsabilità per la mancata riscossione, assumendo che il titolo consentisse al detentore di conoscere la disciplina applicabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso complessivamente fondato, richiamando il principio già affermato dalla stessa Sezione secondo cui l’omessa consegna del foglio informativo analitico previsto dall’art. 3 del d.m. Tesoro 19 dicembre 2000 non crea un nesso causale tra la carenza informativa sulla data di maturazione della prescrizione e il successivo maturare della prescrizione stessa. Ne consegue che il cliente non può ottenere, a titolo risarcitorio, l’equivalente del credito estinto per prescrizione, sostenendo che la mancata conoscenza della scadenza abbia determinato la sua inerzia. La Corte ha inoltre rilevato che l’art. 2941, n. 8, c.c. contempla, quale causa di sospensione della prescrizione, il comportamento doloso del debitore volto a occultare il debito, non anche una condotta colposa o un inadempimento informativo che abbia ostacolato soggettivamente l’esercizio tempestivo del diritto. La sentenza impugnata, ritenendo rilevante la carenza informativa ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto all’incasso, non si è conformata a tali principi. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza e deciso la causa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., rigettando la domanda originaria. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate in ragione del recente consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale.
Norme richiamate
d.m. Tesoro 19 dicembre 2000, art. 3
foglio informativo analitico
La mancata consegna del foglio informativo analitico non determina, secondo la Corte, un nesso causale tra il deficit informativo sulla scadenza e il maturare della prescrizione del diritto al rimborso.
d.m. Tesoro 19 dicembre 2000, art. 9
È richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dei buoni fruttiferi postali e alla possibilità che rendimenti e scadenza siano indicati nei fogli informativi; la decisione si fonda tuttavia sul principio generale relativo agli effetti della carenza informativa sulla prescrizione.
È richiamato dalla ricorrente in relazione all’eterointegrazione del contenuto dei buoni postali mediante legge e decreti ministeriali.
È richiamato dalla ricorrente nell’ambito della censura relativa agli obblighi di correttezza.
È richiamato dalla ricorrente nell’ambito della censura relativa alla diligenza nell’adempimento degli obblighi informativi.
È richiamato in relazione all’individuazione del momento dal quale il diritto può essere fatto valere e, quindi, alla decorrenza della prescrizione.
La sospensione della prescrizione opera per il comportamento doloso del debitore che occulti il debito; non comprende condotte meramente colpose o inadempimenti informativi che abbiano ostacolato l’esercizio tempestivo del diritto.
prescrizione ordinaria decennale
Il diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale; la carenza informativa sulla scadenza non impedisce il maturare della prescrizione né fonda un diritto risarcitorio sostitutivo.
È richiamato dalla ricorrente in relazione al concorso del comportamento del creditore nella produzione del danno; la Corte decide sulla base dell’assenza di nesso causale e dell’impossibilità di riconoscere il credito risarcitorio sostitutivo.
È richiamato per la dedotta ultrapetizione, non accolta espressamente nella motivazione decisiva.
art. 24 Cost.
È richiamato dalla ricorrente insieme all’art. 112 c.p.c. per la dedotta ultrapetizione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la disposizione processuale indicata per le censure di violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Ha consentito alla Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di cassare la sentenza e decidere la causa nel merito rigettando la domanda originaria.
Massime di principio
- Nei rapporti relativi a buoni fruttiferi postali, l’omessa consegna del foglio informativo analitico non determina un nesso causale tra la carenza informativa sulla scadenza o sulla prescrizione e il maturare della prescrizione del diritto al rimborso.
- La mancata conoscenza della scadenza del titolo, derivante da un’informazione incompleta o generica imputabile all’intermediario, non consente di ottenere a titolo risarcitorio l’equivalente del credito estinto per prescrizione, quando il diritto non sia stato esercitato tempestivamente.
- La causa di sospensione della prescrizione prevista dall’art. 2941, n. 8, c.c. richiede il comportamento doloso del debitore volto a occultare il debito; non è sufficiente una condotta colposa o un inadempimento informativo che abbia costituito un ostacolo soggettivo all’esercizio del diritto.
- La disciplina applicabile ai buoni fruttiferi postali deve essere individuata anche attraverso i decreti ministeriali istitutivi della serie di appartenenza; tuttavia, l’eventuale violazione di obblighi informativi non altera, di per sé, la decorrenza della prescrizione ordinaria né fa sorgere un diritto risarcitorio avente come contenuto il credito prescritto.
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