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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35818/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso su richiesta di una banca nei confronti della società debitrice principale e di tre fideiussori, per il recupero di un credito derivante da rapporti bancari. Gli ingiunti proposero opposizione sostenendo, in via preliminare, che la banca creditrice non fosse più legittimata ad agire perché posta in liquidazione coatta amministrativa e perché, al momento del ricorso monitorio, le funzioni dei commissari straordinari sarebbero già cessate per effetto del decreto ministeriale e della successiva cessione delle attività e passività a un altro istituto. Contestavano anche il potere di rappresentanza del difensore e la validità della procura. Nel merito deducevano l'illegittimità dei rapporti bancari per applicazione di interessi ultralegali e per capitalizzazione trimestrale degli interessi. In appello la decisione di rigetto fu confermata. In cassazione i ricorrenti dedussero violazione e falsa applicazione degli artt. 80, 83 e 84 TUB, sostenendo che la corte territoriale avesse errato nel ritenere prorogati i poteri dei commissari straordinari fino all'insediamento del commissario liquidatore e, comunque, nel ritenere operante una legittimazione processuale opponibile ai debitori, quando invece, a loro avviso, la cessazione delle funzioni degli organi precedenti era immediata con il decreto di liquidazione coatta amministrativa.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la sentenza d'appello era sorretta da due rationes decidendi autonome: da un lato, la legittimazione dei commissari straordinari a promuovere il monitorio perché, al momento del deposito, il commissario liquidatore non si era ancora insediato; dall'altro, l'ulteriore ratio secondo cui la perdita della capacità processuale del soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa non è eccepibile dai debitori, ma solo dalla massa dei creditori. I ricorrenti avevano censurato solo la prima ratio e non la seconda, con conseguente inammissibilità per difetto di interesse. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 645 c.p.c.

    ex art. 645 cod. proc. civ.

    norma richiamata per l'opposizione a decreto ingiuntivo

  • art. 72, comma 3, TUB

    richiamato nel quadro della prorogatio delle funzioni degli organi della banca fino all'insediamento del commissario liquidatore

  • art. 80, comma 5, TUB

    utilizzato per sostenere la cessazione delle funzioni degli organi precedenti con la liquidazione coatta amministrativa

  • art. 83 TUB

    interpretato dalla corte di merito in combinazione con altre norme per affermare la sopravvivenza temporanea dei poteri dei commissari straordinari

  • art. 84, comma 1, TUB

    richiamato nel motivo di ricorso come norma violata

  • art. 85 TUB

    richiamato nella ricostruzione sistematica della disciplina della liquidazione coatta amministrativa bancaria

  • artt. 42, 43, 44, 45 e 66 l.fall.

    richiamati dalla corte territoriale nell'interpretazione sistematica della disciplina della liquidazione coatta amministrativa

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Quando una sentenza è fondata su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggere il dispositivo, il ricorso per cassazione è inammissibile se non vengono censurate tutte le rationes, poiché l'impugnazione parziale non può produrre l'annullamento della decisione.
  • La censura che attacca solo una delle basi autonome della decisione è inammissibile per difetto di interesse, perché la ratio non impugnata rimane definitivamente ferma e rende comunque insuscettibile di cassazione la sentenza sul punto.
  • In materia di liquidazione coatta amministrativa bancaria, la questione della legittimazione processuale degli organi dell'ente può essere affrontata sia sul piano della tempistica dei poteri rappresentativi sia sul piano della legittimazione a eccepire la perdita di capacità processuale, secondo i principi richiamati dalla giurisprudenza di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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