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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12864/2025 del 14/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento IVA, IRES e IRAP relativo al 2011 nei confronti della societa' Etablissement Renaredda (sede in Liechtenstein), sostenendo che la societa' fosse esterovestita e avesse sede effettiva in Italia, presso l'avv. Andrea Bortolazzi. L'avviso era intestato alla societa' ma notificato a Bortolazzi, indicato come 'rappresentante fiscale'. Bortolazzi ha impugnato l'atto come destinatario negando tuttavia di essere titolare di poteri rappresentativi. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello l'Agenzia ha proposto gravame e la CTR ha accolto l'appello dell'Agenzia. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, fra l'altro, omesso esame di fatti decisivi, vizi nella valutazione dell'esterovestizione e nella quantificazione dei ricavi, nonche' violazioni normative relative alla notificazione agli esteri.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione ad agire del ricorrente: Bortolazzi aveva impugnato l'atto in proprio, mentre l'atto impositivo era diretto ed intestato esclusivamente alla societa' Etablissement Renaredda; gli atti processuali prodotti da Bortolazzi non dimostravano di aver agito in nome e per conto della societa' né allegavano un potere di rappresentanza. La Corte ha rilevato d'ufficio la carenza di 'legitimatio ad causam' e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata (art. 382 c.p.c., terzo comma), compensando le spese processuali. Sono pertanto rimaste assorbite le questioni di merito sull'esterovestizione e sulla quantificazione dei ricavi.

Norme richiamate

  • art. 331 cod. proc. civ.

    Richiamato dal Pubblico Ministero come possibile norma per l'eventuale integrazione del contraddittorio nei confronti della societa'; la Corte ha però deciso sul presupposto preliminare della legittimazione senza disporre integrazione del contraddittorio.

  • art. 100 c.p.c.

    Citando la normativa probatoria per censurare la valutazione dei fatti da parte della CTR: la Corte di legittimita' ha ritenuto pero' che la questione preliminare della legittimazione rendesse assorbite le contestazioni probatorie.

  • art. 58, terzo comma; art. 60; art. 62 D.P.R. n. 600/1973

    Norme sul luogo e modalita' di notificazione agli enti non residenti: la ricorrente contestava la validita' della notifica effettuata in Italia presso Bortolazzi; la Corte non ha esaminato il merito di tale vizio perche' ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancanza di legittimazione del destinatario della notifica.

  • art. 39 D.P.R. 600/1973

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla determinazione dei redditi; la Corte ha lasciato assorbita la censura in relazione alla carenza di legittimazione ad agire.

  • art. 54 D.P.R. 633/1972

    Norma IVA richiamata dal ricorrente in ordine alla qualificazione delle operazioni e alla quantificazione dell'imponibile; la Corte non ha valutato il merito tenuto conto dell'inammissibilita' del ricorso.

  • art. 145 c.p.c.

    Norma richiamata in relazione alla competenza e alle modalita' processuali di notificazione: richiamo rilevante ma non decisivo alla luce della pronuncia sulla legittimazione.

  • art. 2639 c.c.

    Norma richiamata dal ricorrente (in relazione a presunte simulazioni o fattispecie di fatto) per contestare la qualita' di amministratore di fatto; la Corte ha ritenuto la questione di merito assorbita dalla declaratoria di inammissibilita'.

  • art. 73, comma 3, D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.)

    Norma sul domicilio fiscale e criteri di residenza delle persone giuridiche; evocata per la contestazione dell'esterovestizione societaria, ma non esaminata nel merito per difetto di legittimazione del ricorrente.

  • artt. 85 e 86 TUIR e d.lgs. 47/2015

    Richiamati in tema di criteri di imputazione dei redditi e di internazionalizzazione; le questioni collegate alla loro applicazione non sono state decise perche' la Corte ha rilevato l'inammissibilita' del ricorso.

  • art. 2697 c.c.

    Norma sulla prova: il ricorrente deduceva onere della prova a carico dell'Amministrazione in relazione alla utilizzazione della perizia d'ufficio; la Cassazione non ha valutato il merito della censura per la carenza di legittimazione.

  • art. 382 c.p.c., terzo comma

    Norma applicata dalla Corte per cassare senza rinvio la sentenza impugnata quando e' accertata l'inammissibilita' del gravame; la Cassazione ha deciso ai sensi di tale disposizione.

Massime di principio

  • La mera ricezione di una notificazione di un atto impositivo intestato esclusivamente a una societa' non conferisce al destinatario la legittimazione ad impugnare l'atto in proprio se l'atto non reca pretese tributarie dirette nei suoi confronti (neanche solidali o sanzionatorie).
  • Per impugnare un avviso diretto alla societa', chi agisce deve farlo nella qualita' e in nome della societa' (con allegazione dell'esercizio del potere di rappresentanza) o deve essere destinatario di un atto che gli imputa direttamente obbligazioni o sanzioni.
  • Il difetto di 'legitimatio ad causam' e' rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e, se accertato, determina l'inammissibilita' del ricorso e puo' condurre alla cassazione senza rinvio della decisione impugnata.
  • Le questioni di merito (es. esterovestizione, amministratore di fatto, quantificazione dei ricavi, utilizzabilita' di perizie) non vengono valutate se prevale una questione preliminare di legittimazione: e' quindi essenziale in via preliminare definire chi sia la parte legittimata ad agire.
  • Se chi riceve la notifica intende contestare la qualita' di rappresentante attribuitagli dall'Ufficio, deve attendere l'eventuale atto impositivo o sanzionatorio diretto nei suoi confronti o agire subito ma esplicitando e provando di agire in nome e per conto della societa'; altrimenti la sua impugnazione e' inammissibile.
  • Il giudice puo' valutare l'opportunita' di integrare il contraddittorio (art. 331 c.p.c.) nei confronti della societa' qualora rilevi che l'interesse e la posizione processuale rendono necessaria la presenza del terzo, ma tale integrazione non e' automatica e non opera se il ricorso e' manifestamente inammissibile.

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