Cassazione Civile, Sentenza n. 12865/2025 del 14/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della decisione della Commissione tributaria regionale Emilia-Romagna che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado. Il ricorrente contestava, tra l'altro, la correttezza della notifica dell'avviso di accertamento (intestato alla societa' estera Etablissement Renaredda ma notificato a Bortolazzi), la qualita' di rappresentante fiscale/amministratore di fatto a lui attribuita dall'Ufficio, la configurabilita' dell'esterovestizione della societa', la qualificazione dei corrispettivi come ricavi imponibili e la qualifica delle somme versate come caparra o acconto. In sintesi il ricorrente chiedeva la riforma della sentenza regionale e la dichiarazione di invalidita' dell'accertamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto preliminarmente e d'ufficio che il ricorso introduttivo fosse stato proposto da Bortolazzi in proprio contro un atto imputato e diretto esclusivamente alla societa' Etablissement Renaredda. Non essendovi nell'atto introduttivo alcuna allegazione di spendita del nome della societa' o di esercizio di poteri rappresentativi, e non essendo l'atto impositivo diretto a far valere pretese tributarie anche nei confronti della persona fisica, e' stato affermato il difetto di legittimazione ad agire di Bortolazzi. Conseguentemente il ricorso e' stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione; la sentenza impugnata e' stata cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382 c.p.c.; le spese processuali si compensano in considerazione del rilievo d'ufficio.
Norme richiamate
art. 331 c.p.c.
Richiamato dal Pubblico Ministero come possibile strumento per integrare il contraddittorio nei confronti della societa' estera; la Corte ha valutato l'eventualita' ma ha deciso il procedimento sulla questione preliminare della legittimazione ad agire senza ordinare integrazione.
art. 100 c.p.c.
Invocato dal ricorrente per lamentare omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha ritenuto che la questione decisiva fosse invece la legittimazione ad agire, non valutata nei giudizi precedenti.
artt. 58, comma 3; 60; 62 D.P.R. n. 600/1973
Richiamati dal ricorrente per sostenere che la notifica avrebbe dovuto essere effettuata all'estero sulla base della destinazione dell'atto; la Corte ha pero' sottolineato che l'avviso era formalmente diretto alla societa' e che la legittimazione ad impugnare spetta alla societa' stessa.
art. 145 c.p.c.
Citando norme in materia di notificazioni e domicilio processuale, il ricorrente eccepiva la nullita' della notifica; la Corte ha ritenuto la questione della validita' della notifica subordinata alla legittimazione ad agire, che mancava nel ricorrente.
art. 2639 c.c.
Invocato in relazione alla prova dello stato di fatto (amministratore di fatto); la Corte non e' entrata nel merito probatorio perche' ha deciso sul difetto di legittimazione.
art. 73, comma 3, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Richiamato nelle doglianze relative all'esterovestizione e alla determinazione della residenza fiscale della societa'; la Corte ha rilevato che tali questioni di merito non potevano essere esaminate prima di risolvere la legittimazione ad impugnare.
artt. 85 e 109 T.U.I.R.
Richiamati relativamente al momento di rilevanza dei ricavi (preliminare vs atto definitivo); la Corte ha assorbito tali motivi subordinandoli alla preesistente questione di legittimazione.
artt. 1385 e 2697 c.c.
Invocati in relazione alla natura della somma ricevuta (caparra confirmatoria vs acconto) e alla ripartizione dell'onere della prova; la Corte non ha esaminato il merito in presenza dell'inammissibilita' della procedura introduttiva.
art. 382 c.p.c.
Utilizzato dalla Corte per cassare senza rinvio la sentenza impugnata alla luce dell'accertata inammissibilita' del ricorso introduttivo (rilievo d'ufficio).
Massime di principio
- La mera ricezione di una notifica diretta e intestata a una societa' non conferisce automaticamente alla persona fisica destinataria della notifica la legittimazione ad impugnare in proprio l'atto, se l'atto non contesta pretese tributarie nei suoi confronti (neppure in via solidale o sanzionatoria).
- Prima di esaminare questioni di merito (esterovestizione, qualificazione di ricavi, prova dell'amministratore di fatto) il giudice deve verificare d'ufficio la legitimatio ad causam; il difetto di legittimazione e' rilevabile in ogni stato e grado e puo' portare all'inammissibilita' del ricorso.
- Chi intende impugnare un atto in nome e per conto di una societa' deve allegare e dimostrare la spendita del nome o l'esercizio effettivo dei poteri di rappresentanza fin dall'atto introduttivo; l'assenza di tali allegazioni comporta carenza di legittimazione.
- Se si vuole contestare il presunto ruolo di rappresentante o amministratore e le conseguenti responsabilita' nei confronti del fisco, la via corretta e' impugnare gli atti che direttamente pongono pretese nei confronti della persona fisica (accertamenti, sanzioni o atti di riscossione a suo carico), non gli atti diretti esclusivamente alla societa'.
- In presenza di una parte mancante e di potenziale interesse processuale della societa' destinataria dell'atto, il PM o le parti possono chiedere l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c.; tuttavia l'integrazione non sopperisce al difetto di legittimazione dell'attore originario se questi non ha mai agito come rappresentante.
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