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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12911/2025 del 14/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione in Cassazione dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società Due G. Commerciale s.r.l. (e notificato al curatore fallimentare e a Giuseppe Balsamo in quanto legale rappresentante dell'epoca) relativo a maggior reddito d'impresa 1994 e sanzioni. L'Agenzia deduce due motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212 per presunta carenza di motivazione dell'atto per omessa allegazione del processo verbale di constatazione (p.v.c.) e per la mancata partecipazione di Balsamo alle operazioni di verifica; (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 7 d.l. 269/2003 (con riferimento all'art. 98 d.P.R. 602/1973) sostenendo che, ratione temporis, le sanzioni irrogate nel 2000 sono regolate dall'art. 98 d.P.R. 602/1973 che rendeva il legale rappresentante solidalmente obbligato al pagamento delle pene pecuniarie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Primo motivo: la motivazione dell'avviso di accertamento è stata ritenuta valida anche in assenza dell'allegazione del p.v.c., poiché il p.v.c. è parte della documentazione amministrativa della società e l'avviso conteneva gli elementi essenziali già presenti nel p.v.c.; inoltre la giurisprudenza ammette che non sia necessaria l'allegazione se gli elementi sono riportati nell'avviso. Secondo motivo: trovando applicazione la disciplina anteriore al 2 ottobre 2003, è stato confermato che le sanzioni irrogate nel 2000 si regolano dall'art. 98 d.P.R. 602/1973 con responsabilità solidale del legale rappresentante. Conseguenza: cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale e rinvio per nuovo giudizio alla CTR Puglia — sezione staccata di Taranto, in diversa composizione; la Corte ha rimesso alla Corte di merito anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42

    L'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento si considera assolto anche quando il processo verbale di constatazione cui l'avviso fa riferimento non è allegato, purché l'avviso contenga gli elementi essenziali desumibili dal p.v.c. o il p.v.c. sia parte della documentazione amministrativa presumibilmente in possesso del contribuente/curatore fallimentare

  • legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    Richiamata dalla parte ma non ritenuta ostativa alla valida motivazione dell'atto qualora l'avviso contenga gli elementi essenziali; il riferimento è funzionale alla questione probatoria/motivazionale

  • art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.

    Norma processuale invocata per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione nella decisione impugnata

  • d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. l. 24 novembre 2003, n. 326, art. 7

    «le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica»

    La norma stabilisce il principio di attribuzione delle sanzioni alla persona giuridica, ma la sua efficacia è limitata nel tempo: si applica solo alle violazioni non ancora contestate o non ancora sanzionate alla data di entrata in vigore (2 ottobre 2003).

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 98

    Norma applicabile ratione temporis alle sanzioni irrogate nel 2000: prevedeva la responsabilità solidale del legale rappresentante per le soprattasse e pene pecuniarie, perciò applicabile con effetto sugli obblighi di pagamento in capo al rappresentante

Massime di principio

  • L'omessa allegazione del processo verbale di constatazione all'avviso di accertamento non invalida automaticamente l'atto: se l'avviso riporta gli elementi essenziali del p.v.c. o il p.v.c. è parte della documentazione amministrativa in possesso del contribuente/curatore, la motivazione si considera valida.
  • Occorre sempre verificare la data di contestazione/irrogazione delle sanzioni: per violazioni e sanzioni anteriori all'entrata in vigore del d.l. 269/2003 (2 ottobre 2003) può trovare applicazione la responsabilità prevista dall'art. 98 d.P.R. 602/1973 a carico del legale rappresentante; per violazioni non ancora contestate o sanzionate alla predetta data si applica invece l'art. 7 del d.l. 269/2003 (sanzioni a carico della persona giuridica).
  • In casi di fallimento o successione di amministrazioni, è importante verificare chi è stato destinatario della notifica (curatore fallimentare, legale rappresentante pro-tempore ecc.) e se la documentazione amministrativa è accessibile a chi ha ricevuto l'atto: ciò incide sulla valutazione della regolarità della motivazione.
  • Nei ricorsi tributari è rilevante distinguere vizi di forma che comportano nullità dell'atto da vizi che, pur essendo irregolarità, non incidono sulla chiarezza degli elementi posti a fondamento dell'accertamento; i giudici accolgono l'eccezione formale solo se il vizio ha effettiva incidenza sulla possibilità di difesa del contribuente.
  • Quando la Corte di Cassazione annulla e rinvia per nuovo giudizio, la questione sostanziale può essere riesaminata in diversa composizione, inclusa la valutazione delle spese: è pertanto consigliabile, in analoghe situazioni, predisporre documentazione che dimostri la conoscibilità degli elementi del p.v.c. e la tempestività delle contestazioni rispetto alle modifiche legislative.

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