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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34434/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’insinuazione al passivo di un credito per compenso professionale maturato da un componente del collegio sindacale di una società poi fallita, credito successivamente ceduto alla resistente. Il giudice delegato aveva respinto la domanda di ammissione in privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c.; la cessionaria aveva proposto opposizione ex art. 98 l. fall., che il Tribunale di Mantova aveva accolto, ritenendo provata l’esecuzione della prestazione e insussistenti i presupposti della compensazione giudiziale invocata dalla curatela. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull’eccezione di inadempimento del sindaco, deducendo che il Tribunale non aveva esaminato il gravissimo inadempimento ai doveri di vigilanza e controllo; 2) violazione dell’art. 1460 c.c. in relazione agli artt. 2403 e 2407 c.c., sostenendo che, a fronte dell’eccezione di inadempimento, la controparte non aveva provato l’esatto adempimento; 3) violazione degli artt. 93 e 99 l. fall., 2402 e 2697 c.c., deducendo che il credito fosse contestato anche nel quantum e che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto preclusa tale contestazione in sede di opposizione; 4) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c. sui comportamenti addebitati al sindaco. La Corte ha ritenuto fondati i primi tre motivi e assorbito il quarto.

La decisione

La Corte ha accolto i primi tre motivi di ricorso, dichiarando assorbito il quarto, ha cassato il decreto del Tribunale di Mantova e ha rinviato allo stesso Tribunale, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione afferma che il giudice di merito aveva omesso di pronunciarsi sull’eccezione di inadempimento/inesatto adempimento e che, in applicazione dei principi sull’art. 1460 c.c., gravava sulla creditrice la prova dell’esatto adempimento, prova che non risultava offerta. Inoltre, in sede di opposizione allo stato passivo, la curatela poteva legittimamente proporre nuove eccezioni di merito non rilevabili d’ufficio, sicché era irrilevante che la contestazione sul quantum non fosse stata formulata già in verifica del passivo.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    l’omessa pronuncia sull’eccezione di inadempimento integra vizio del provvedimento di merito.

  • art. 1460 c.c.

    quando viene opposta l’eccezione di inadempimento, il creditore che pretende il pagamento deve provare il proprio esatto adempimento; il medesimo criterio vale anche se si deduce inesatto adempimento.

  • art. 2403 c.c.

    definisce i doveri di vigilanza e controllo del collegio sindacale, la cui allegata violazione è posta a fondamento dell’eccezione di inadempimento.

  • art. 2407 c.c.

    richiamato come norma sui doveri e la responsabilità dei sindaci in relazione all’attività di controllo.

  • art. 93 l. fall.

    comma 3, n. 2 e n. 3; comma 6

    richiamato dalla ricorrente nella deduzione sul contenuto della domanda di insinuazione e sulla prova del credito.

  • art. 99 l. fall.

    nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore può proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, anche nuove rispetto alla verifica del passivo.

  • art. 2402 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel quadro normativo del credito del sindaco.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di ripartizione dell’onere della prova.

  • art. 2751-bis, n. 2, c.c.

    norma invocata per il privilegio del credito professionale del sindaco.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    dedotto come vizio di omesso esame di fatti decisivi, ma il motivo è stato assorbito.

  • R.D. n. 267/1942

    richiamato con riferimento alla disciplina fallimentare dell’insinuazione e dell’opposizione allo stato passivo.

Massime di principio

  • L’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. comprende non solo la mancata esecuzione della prestazione, ma anche il suo inesatto adempimento; se l’eccezione è sollevata, il creditore deve provare il proprio esatto adempimento o la mancata scadenza dell’obbligazione.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il curatore può proporre nuove eccezioni di merito non rilevabili d’ufficio anche se non formulate in sede di verifica del passivo, perché il regime delle impugnazioni concorsuali è autonomo rispetto all’appello ordinario.
  • L’omessa considerazione da parte del giudice di merito dell’eccezione di inadempimento dedotta dalla parte costituisce vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c.
  • Quando la pretesa riguarda il compenso di un professionista tenuto a specifici doveri di vigilanza, la mera allegazione della prestazione non basta se viene contestato l’esatto adempimento degli obblighi professionali; incombe al creditore fornire la prova positiva dell’adempimento corretto.
  • In sede di impugnazione dello stato passivo, la contestazione del credito può investire anche il quantum, purché l’eccezione sia dedotta nel giudizio di opposizione nei limiti consentiti dalla disciplina concorsuale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoInadempimentoGiurisdizione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioniProcesso civileLavoro
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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