Cassazione Penale, Sentenza n. 05791/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP nei confronti di Antonio Callipari per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/1990) e numerosi reati "scopo". Il difensore ha dedotto (1) vizio di violazione di legge e di motivazione per presunta omissione di valutazione della memoria depositata in udienza camerale e per la mancata prova della gravità indiziaria rispetto al reato associativo; si evidenziava che alcuni reati ascritti precedevano la nascita dell'associazione, l'arco temporale dell'attività sarebbe stato breve e, dal gennaio 2023, il ricorrente non avrebbe fornito apporto. (2) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione del ruolo del ricorrente come "promotore": si sosteneva che le intercettazioni e le chat dimostravano al più una interlocuzione con soggetti apicali, senza autonoma capacità decisionale, la mancanza di prova di organizzazione del laboratorio sequestrato e il fatto che il gruppo abbia continuato ad operare dopo l'arresto del ricorrente.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il giudice di legittimità ha ritenuto che le censure erano generiche e non affrontavano la motivazione del provvedimento impugnato, che aveva esaminato dettagliatamente i numerosi reati scopo e le risultanze (conversazioni captate tramite sistema Sky-Ecc, uso di criptofonini, creazione di chat, ricerca di trasportatori con autovetture a doppiofondo, individuazione di immobili ad uso deposito) ricavando in modo coerente e logico l'esistenza di una organizzazione stabile e il ruolo apicale del prevenuto. La Corte ha precisato i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto in materia di misure cautelari (verifica della adeguatezza logico-giuridica della motivazione, non il riesame del merito). Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e in considerazione dell'art. 1, comma 64, legge n. 103/2017.
Norme richiamate
Norma relativa all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto sussistenti, sulla base degli elementi indiziari esaminati, i caratteri di un'associazione stabile e organizzata e il ruolo apicale del ricorrente
Riferita ai reati "scopo" (detenzione, spaccio, ecc.); la pluralità e la gravità di tali reati sono state valorizzate come elementi concorrenti a dimostrare la struttura associativa
art. 80, comma 2 d.P.R. n. 309/1990
Aggravante richiamata nella imputazione; utilizzata nel quadro complessivo per qualificare la gravità delle condotte e l'entità del traffico
Norma sulla motivazione dell'ordinanza di custodia cautelare; la Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione e l'obbligo di motivazione logica e coerente del giudice di merito
Prevede l'onere di rifusione delle spese a carico del ricorrente in caso di inammissibilità; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali
art. 1, comma 64, legge n. 103/2017
Autorizza l'aumento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità; la Corte ha esercitato tale facoltà disponendo il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione ai criteri applicabili per valutare l'eventuale colpevolezza della parte nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per escludere la buona fede, ma ha comunque fissato il versamento equitativo
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze di riesame sulle misure cautelari è soggetto a limiti: la Corte verifica la coerenza e l'aderenza ai canoni logico-giuridici della motivazione del giudice di merito, non riesamina liberamente le valutazioni di fatto.
- Censure generiche che non affrontano direttamente e puntualmente la motivazione impugnata sono inammissibili; il ricorrente deve confrontarsi specificamente con le ragioni poste a base del provvedimento.
- In tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la ripetizione di reati "scopo", l'uso di strumenti di comunicazione criptati, l'organizzazione logistica (trasportatori, autovetture a doppiofondo, immobili per deposito) e la creazione/gestione di chat di coordinamento costituiscono elementi forti per ritenere la sussistenza di un'organizzazione stabile.
- Per contestare il ruolo apicale (promotore/organizzatore) è necessario fornire elementi specifici e contraddittori rispetto alle fonti probatorie (intercettazioni, conversazioni, atti di gestione/organizzazione); la mera prospettazione alternativa generica non è sufficiente.
- L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente condanna alle spese e può comportare il pagamento alla Cassa delle ammende, anche aumentato ai sensi della normativa vigente, salvo comprovata assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05765/2026 del 12/02/2026
- Sentenza penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05768/2026 del 12/02/2026
- Sentenza penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05772/2026 del 12/02/2026
- Sentenza penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05773/2026 del 12/02/2026
- Sentenza penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05775/2026 del 12/02/2026
- Sentenza penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05795/2026 del 12/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →