Cassazione Civile, Ordinanza n. 20030/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Alcuni medici che avevano frequentato corsi di specializzazione post-laurea in medicina convennero in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri chiedendo, in via principale, il pagamento della borsa di studio asseritamente spettante e, in subordine, il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie in materia di remunerazione degli specializzandi. Il Tribunale rigettò la domanda per prescrizione; la Corte d'appello, invece, accolse l'impugnazione e condannò la Presidenza al pagamento di Euro 32.227,00 per ciascun appellante, oltre interessi. La Presidenza del Consiglio propose ricorso per cassazione con un motivo articolato in tre submotivi: 1) sosteneva che una delle controricorrenti, avendo iniziato il corso nel 1981, non avesse diritto al risarcimento; 2) censurava il riconoscimento del diritto per l'intera durata del corso ad alcuni specializzandi che avevano iniziato nell'anno accademico 1982/1983, deducendo che la decorrenza dovesse essere limitata dal 1 gennaio 1983; 3) contestava il parametro di liquidazione utilizzato dalla Corte territoriale, ritenendo che non dovesse farsi riferimento all'art. 6 del d.lgs. n. 257/1991 ma alla diversa quantificazione prevista dall'art. 11 della l. n. 370/1990. In via preliminare la Corte ha respinto le eccezioni di improcedibilità e di decadenza dal termine breve sollevate dai controricorrenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo submotivo, fondato il secondo e fondato il terzo. In particolare ha affermato che, secondo la giurisprudenza unionale e di legittimità, il diritto alla remunerazione adeguata spetta anche a chi ha iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982, ma solo dal 1 gennaio 1983 fino al termine della formazione; quindi la Corte d'appello aveva errato nel riconoscere la somma anche per il periodo anteriore a tale data. Inoltre ha ribadito che la quantificazione non può essere parametrata all'importo della borsa di studio introdotta dal d.lgs. n. 257/1991, perché tale disciplina non ha efficacia retroattiva; il parametro corretto è quello equitativo ricavabile dalla l. n. 370/1999, quale forma di parziale adempimento e di aestimatio del danno da ritardata attuazione delle direttive. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo esame conforme ai principi enunciati.
Norme richiamate
Direttiva 75/363/CEE
articolo 2, paragrafo 1, lettera c), articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché allegato
le disposizioni vanno interpretate nel senso che la formazione di medico specialista iniziata nel periodo rilevante deve essere remunerata adeguatamente, a determinate condizioni, dal 1 gennaio 1983 fino alla fine della formazione.
Direttiva 82/76/CEE
modifica della direttiva 75/363/CEE
il diritto alla remunerazione adeguata decorre, per le formazioni in corso, dal 1 gennaio 1983, cioè dalla scadenza del termine di trasposizione.
Direttiva 75/362/CEE
la remunerazione adeguata spetta solo se la specializzazione rientra tra quelle comuni a tutti gli Stati membri o a due o più Stati membri e ivi menzionate.
art. 117 Cost.
richiamato insieme alle norme civilistiche e comunitarie quale parametro della censura di violazione di legge.
richiamato a sostegno della domanda risarcitoria per inadempimento dell'obbligo di recepimento delle direttive.
richiamato per la disciplina del danno risarcibile, ma la Corte precisa che la quantificazione del danno da tardiva attuazione non coincide con una riparazione integrale parametrata al d.lgs. n. 257/1991.
d.lgs. n. 257 del 1991, art. 6
non può essere utilizzato come parametro di liquidazione del danno per le pregresse omissioni di recepimento, perché non ha efficacia retroattiva ed esprime una scelta discrezionale del legislatore interno.
costituisce il parametro equitativo di riferimento per la quantificazione del danno da ritardata attuazione delle direttive comunitarie in materia di specializzandi.
la comunicazione integrale della sentenza via PEC da parte della cancelleria non equivale a notificazione idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.
la notifica effettuata nei confronti di alcuni medici non richiamati nelle conclusioni del ricorso è stata ritenuta compiuta ai soli effetti dell'articolo 332 c.p.c.
norma processuale che ha regolato la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- In materia di responsabilità dello Stato per tardiva attuazione di direttive comunitarie sui medici specializzandi, il diritto alla remunerazione adeguata spetta anche a chi abbia iniziato il corso prima della completa trasposizione, ma la decorrenza va limitata al 1 gennaio 1983 e al solo periodo successivo fino al completamento della formazione.
- La quantificazione del danno da mancato recepimento delle direttive non può essere ancorata retroattivamente al regime introdotto dal d.lgs. n. 257 del 1991; il parametro correttivo va invece ricavato in via equitativa dalla successiva disciplina di parziale adempimento contenuta nella l. n. 370 del 1999.
- La comunicazione di cancelleria della sentenza a mezzo PEC non equivale alla notificazione della sentenza e non fa decorrere il termine breve per impugnare.
- Quando una questione attiene al fatto costitutivo della pretesa e non è coperta da giudicato interno, può essere dedotta validamente anche in cassazione se comporta la corretta delimitazione del diritto azionato.
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