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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08130/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di lesioni personali aggravate dall'uso di arma. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione, riproponendo sostanzialmente le stesse censure già articolate in appello e già disattese dal giudice di merito. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la motivazione sarebbe stata insufficiente. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili per difetto di specificità e di correlazione con le ragioni della decisione impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il primo motivo era una mera reiterazione delle doglianze già respinte in appello e quindi privo di specificità, mentre il secondo non si confrontava adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata sul diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sindacabile in cassazione nei limiti della congruità della motivazione; il giudice può fondarsi sugli elementi ritenuti decisivi o rilevanti senza dover analizzare tutti quelli prospettati dalle parti.

  • art. 591 c.p.p.

    Sono inammissibili i motivi di ricorso che siano privi di specificità, meramente reiterativi delle censure già respinte in appello o che non presentino correlazione con le ragioni della decisione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e criticamente calibrato sulla motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure di appello non è sufficiente.
  • È inammissibile il motivo che non si confronti con le rationes decidendi effettivamente poste a base della decisione, perché difetta della necessaria correlazione con il provvedimento impugnato.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere sorretto da una motivazione sintetica, purché richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieLesioniImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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