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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47999/2022 del 19/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di revisione ex art. 630, lett. a) c.p.p. della sentenza di condanna irrevocabile (GUP Tribunale di Trani 3/4/2012, irrev. 23/11/2013) per il reato di tentato omicidio, deducendo inconciliabilità dei fatti con la successiva sentenza assolutoria nei confronti del fratello Alessandro (Tribunale di Trani 6/5/2015, definitivo 12/6/2020). Il ricorrente ha sostenuto che la presunta prova (intercettazione in cui si indicava "Alessandro e Davide") non conteneva il cognome "Caggianelli" e che quindi la condanna sarebbe fondata su un errore di identificazione/non sarebbe conciliabile con l'assoluzione di Alessandro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non sussista errore di fatto rilevante ai fini della revisione: le sentenze avevano ricostruito i medesimi fatti (dalle dichiarazioni della persona offesa Michele Di Pierro e dall'intercettazione in cui Ferruccio indicava "Alessandro e Davide"), mentre la diversa conclusione sull'identità e sulla responsabilità deriva da valutazioni probatorie differenti operate nei due riti (abbreviato vs ordinario). La Cassazione ha confermato che la revisione per contrasti tra giudicati richiede un vero errore di fatto e non la semplice diversa valutazione del medesimo materiale probatorio. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 630 c.p.p.

    La revisione per "inconciliabilità" richiede l'esistenza di un errore di fatto sui fatti posti a fondamento della sentenza di condanna; non è ammessa per una diversa valutazione probatoria del medesimo fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per l'irrogazione della sanzione pecuniaria (versamento alla cassa delle ammende) in caso di inammissibilità del ricorso, salvo mancanza di colpa nella determinazione del motivo di inammissibilità.

  • art. 703 c.p.

    Norma del codice penale richiamata nella vicenda originaria come contravvenzione addebitata; riportata nella ricostruzione dei reati posti a base della sentenza di condanna.

  • Sentenza Corte Cost. n. 186/2000

    Citata in relazione al principio secondo cui la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p. non è dovuta solo se emerge l'assenza di profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità; qui tale assenza non è stata ricondotta.

  • Giurisprudenza della Cassazione

    Sez. 5, n. 633 del 06/12/2017; Sez. 1, n. 15088 del 08/01/2021; Sez. 3, n. 13032 del 18/12/2013

    Principi richiamati: la revisione per contrasto fra giudicati rileva solo se riguarda il fatto stabilito, non una diversa valutazione; inoltre le diverse conseguenze tra riti (abbreviato vs ordinario) possono giustificare valutazioni probatorie opposte.

Massime di principio

  • La revisione ex art. 630 lett. a) c.p.p. richiede un errore di fatto reale sugli elementi fattuali della condanna; non è percorso idoneo per contestare una diversa valutazione delle stesse prove compiuta da un altro giudice.
  • Le divergenze tra decisioni rese in riti differenti (es. rito abbreviato vs giudizio ordinario) sono spesso giustificate dalle diverse modalità di formazione della prova e non costituiscono di per sé motivo di revisione.
  • Quando la prova consiste in intercettazioni con nomi o riferimenti generici, l'attribuzione di identità (cognomi) è una valutazione probatoria che richiede riscontri fattuali: la mera assenza del cognome nell'audio non dimostra automaticamente un errore di fatto se il giudice ha motivato l'attribuzione su altri elementi.
  • La Corte di legittimità non rivaluta liberamente il materiale probatorio nel giudizio di revisione; verifica esclusivamente l'esistenza di un errore di fatto incompatibile con la precedente statuizione.
  • In caso di ricorso inammissibile è possibile la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo dimostrare l'assenza di colpa nella presentazione del motivo.

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