Sentenza n. 3706/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la revocazione della sentenza del Cons. Stato, sez, VI, 10 dicembre 2024, n. 9929, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato che aveva respinto l’appello contro la sentenza del TAR Friuli-Venezia Giulia, relativa alla gestione sostitutiva di un’associazione di riserva di caccia e alla nomina del commissario
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per revocazione la sentenza del Consiglio di Stato, deducendo un errore di fatto ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. Secondo la prospettazione, la sentenza revocanda avrebbe erroneamente ritenuto che i dati relativi ai capi abbattuti o rinvenuti morti fossero stati riportati integralmente dalla Riserva di caccia, mentre una parte sarebbe stata inserita dal Distretto venatorio dopo le verifiche della propria Commissione. Tale circostanza sarebbe desumibile dall’esame visivo dei registri degli abbattimenti, nei quali le colonne di verifica risultavano compilate con strumenti e colori diversi. In via rescissoria è stata dedotta la fondatezza del secondo motivo dell’appello originario, con richiesta di annullamento degli atti regionali relativi alla gestione sostitutiva e alla nomina del commissario.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. L’errore di fatto revocatorio consiste esclusivamente in una svista percettiva, immediatamente rilevabile, relativa all’esistenza o inesistenza materiale di un fatto documentalmente risultante dagli atti; non comprende l’erronea interpretazione o valutazione del contenuto dei documenti, né l’errore nel ragionamento decisorio. Nel caso concreto, il ricorrente ha proposto una lettura alternativa dei registri degli abbattimenti e della relazione annuale, contestando la valutazione compiuta nella sentenza revocanda su un punto controverso della causa, già oggetto di approfondimento istruttorio. La censura, pertanto, avrebbe potuto integrare al più un error in iudicando, non deducibile mediante revocazione. Inoltre, la pretesa circostanza non era decisiva: il contenuto dei registri non risultava contestato e la sentenza revocanda aveva considerato anche l’attività di verifica successivamente svolta dal Distretto, ritenendo comunque imputabile alla Riserva la condotta posta a fondamento del commissariamento. Le spese sono state poste integralmente a carico del ricorrente, nella misura di € 4.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Il ricorso per revocazione nel processo amministrativo è ammesso nei casi tassativamente previsti dalla disciplina richiamata.
art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.
errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
L’errore revocatorio è limitato alla falsa percezione materiale degli atti processuali, tale da far ritenere esistente un fatto documentalmente escluso o inesistente un fatto documentalmente provato; non ricomprende l’errore di valutazione, interpretazione o ragionamento.
La soccombenza giustifica la condanna alle spese del giudizio amministrativo.
La parte soccombente deve rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.
Massime di principio
- L’errore di fatto deducibile con la revocazione consiste esclusivamente in una svista percettiva immediatamente rilevabile nella lettura materiale degli atti processuali, che abbia condotto il giudice a fondare la decisione sull’esistenza di un fatto documentalmente escluso o sull’inesistenza di un fatto documentalmente provato.
- Non costituisce errore di fatto revocatorio la contestazione dell’interpretazione o della valutazione del contenuto di documenti, prove, domande o difese, poiché tale censura investe l’attività di giudizio e integra, al più, un error in iudicando.
- L’errore revocatorio non può riguardare un punto controverso della causa sul quale la sentenza si sia pronunciata, anche implicitamente, né può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
- L’errore dedotto in revocazione deve essere decisivo: la revocazione non è ammissibile quando, anche eliminando la presunta svista, la decisione resterebbe fondata su autonome ragioni sufficienti.
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