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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34487/2026 del 25/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 4 dicembre 2025 della Corte d’appello di Catanzaro, che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, mantenendo l’affermazione di responsabilità e assorbendo nel danneggiamento il reato di minaccia (art. 612 c.p.) riferito al 23 marzo 2019, con conseguente rideterminazione della pena. Con il primo motivo contestava la legittimazione della persona che aveva presentato querela per il danneggiamento. Con il secondo e il terzo lamentava la nullità del decreto di citazione a giudizio per l’erronea individuazione della persona offesa e l’omessa pronuncia sulla relativa censura. Con il quarto deduceva difetto di correlazione tra accusa e sentenza quanto alle aggravanti del danneggiamento, ritenute insussistenti. Con il quinto denunciava vizi nelle notifiche dei testimoni. Con il sesto censurava la motivazione sull’affermazione di responsabilità, sollecitando una diversa valutazione delle prove. Con il settimo contestava la determinazione della pena, il diniego delle attenuanti generiche e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è manifestamente infondato: per il danneggiamento la querela può essere presentata anche da chi abbia sulla cosa un rapporto di fatto di origine lecita e ne tragga utilità; la querela del comodatario era quindi valida. Il secondo e il terzo motivo sono manifestamente infondati e comunque proposti fuori dai casi consentiti, perché l’imputato non può eccepire la nullità derivante dall’omessa citazione della persona offesa, disposizione destinata a tutelare l’eventuale costituzione di parte civile di quest’ultima. Il quarto e il quinto motivo sono generici: il capo d’imputazione descriveva l’esposizione del bene alla pubblica fede e il ricorrente non aveva specificato quale invalidità riguardasse le notifiche dei testimoni. Il sesto motivo non è consentito, poiché chiedeva una rivalutazione del materiale probatorio riservata al giudice di merito. Il settimo è inammissibile e manifestamente infondato: la pena e le richieste di attenuanti generiche e di particolare tenuità erano state motivate dalla Corte d’appello con riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Non è stata disposta la rifusione delle spese di assistenza alla parte civile per il grado di cassazione, non avendo questa fornito un contributo utile alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 635 c.p.

    il diritto di querela per il reato previsto dall'art. 635 cod. pen. spetta anche a chi che abbia solo un rapporto di fatto di origine non illegale con la cosa danneggiata, in quanto la tutela accordata dalla indicata previsione incriminatrice si riferisce a qualunque soggetto che, per un qualsiasi titolo giuridico, utilizzi il bene interessato o comunque ne riceva una utilità

    La legittimazione a proporre querela per danneggiamento non è limitata al proprietario: è sufficiente un rapporto lecito con la cosa, fondato anche su un titolo di fatto, quando il soggetto la utilizzi o ne ricavi utilità.

  • art. 178 c.p.p.

    la nullità derivante dall'omessa citazione della persona offesa ex art. 178 cod. proc. pen. non può essere eccepita dall'imputato, poiché egli manca di interesse all'osservanza della disposizione violata, il cui unico scopo è quello di consentire l'eventuale costituzione di parte civile al destinatario della citazione

    L’imputato non è legittimato a eccepire la nullità per omessa citazione della persona offesa, poiché la relativa garanzia tutela l’interesse di quest’ultima a poter valutare la costituzione di parte civile.

  • art. 132 c.p.

    la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.

    La determinazione della pena, inclusa la pena base e l’incidenza delle circostanze, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito, da esercitare secondo i criteri legali e con motivazione adeguata.

  • art. 133 c.p.

    la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.

    I criteri dell’art. 133 c.p. guidano la discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena; in cassazione non è sufficiente prospettare una diversa valutazione se la motivazione impugnata è congrua.

  • art. 612 c.p.

    in parziale riforma della decisione di primo grado, con la quale è stata affermata la responsabilità penale del predetto, ha ritenuto assorbito il reato di cui all'art. 612 cod. pen. in data 23 marzo 2019 nel delitto di danneggiamento e rideterminato la pena

    La sentenza riferisce che il reato di minaccia contestato per il 23 marzo 2019 era stato ritenuto assorbito nel delitto di danneggiamento; il testo non espone ulteriori criteri interpretativi sull’art. 612 c.p.

  • art. 131-bis c.p.

    il settimo motivo, che contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio, il diniego delle attenuanti generiche e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato

    La censura sul diniego della particolare tenuità non consente di ottenere in cassazione una diversa valutazione di merito quando la decisione impugnata ha assolto congruamente l’onere motivazionale sugli elementi rilevanti.

Massime di principio

  • Ai fini della querela per danneggiamento, la legittimazione può spettare anche a chi non sia proprietario, purché abbia sulla cosa un rapporto di fatto di origine lecita e la utilizzi o ne ricavi utilità; il comodatario può quindi presentare validamente querela.
  • L’imputato non può eccepire la nullità derivante dall’omessa citazione della persona offesa quando la disposizione violata è diretta a consentire a quest’ultima l’eventuale costituzione di parte civile e l’imputato non ha interesse a far valere tale garanzia.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova lettura delle prove o la sostituzione dei parametri di ricostruzione dei fatti adottati dal giudice di merito con quelli ritenuti più plausibili dal ricorrente.
  • La graduazione della pena, compresa la determinazione della pena base e l’applicazione degli aumenti o delle diminuzioni per circostanze, è riservata alla discrezionalità del giudice di merito, soggetta ai criteri degli artt. 132 e 133 c.p.; una motivazione congrua sugli elementi decisivi o rilevanti non è sindacabile in cassazione mediante una mera richiesta di diversa valutazione.
  • Sono generici i motivi di ricorso che non indicano in modo specifico il vizio denunciato o trascurano dati espressamente riportati nell’imputazione.

Come è indicizzato

MaterieDanneggiamentoImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale

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