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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03946/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo dedotto non introducesse reali censure di legittimità ma una diversa valutazione del materiale probatorio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari che lo aveva ritenuto responsabile del reato di calunnia. Nell'unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa ricostruzione dei fatti e delle prove già esaminate dal giudice di merito. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze erano in realtà mere contestazioni di fatto e si risolvevano in una rilettura del compendio probatorio, già affrontata e disattesa dalla Corte territoriale con motivazione non manifestamente illogica.

Norme richiamate

  • art. 368 c.p.

    Richiamato solo come titolo del reato di calunnia oggetto della contestazione; non viene svolta un'analisi autonoma della norma, ma si conferma la valutazione di responsabilità già operata nei giudizi di merito.

  • art. 606 c.p.p.

    È evocato implicitamente dal riferimento al vizio di motivazione e alla violazione di legge nel ricorso per cassazione; la Corte ribadisce che non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera rivalutazione del fatto e delle prove.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio, quando la ricostruzione alternativa proposta sia già stata esaminata e motivatamente disattesa dal giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione è deducibile solo se la motivazione impugnata presenti reali profili di illogicità o contraddittorietà rilevanti in sede di legittimità; non basta contrapporre una diversa lettura dei fatti.
  • Il ricorso è inammissibile quando le censure, pur formalmente formulate come violazione di legge o vizio motivazionale, si riducano a doglianze di merito prive di specifica attitudine a scardinare la motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieCalunniaImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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