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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2960/2021 del 08/02/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto del Tribunale di Perugia che aveva liquidato il compenso professionale per l'attività svolta dalla ricorrente nel giudizio promosso contro R.F.I. S.p.a.: la ricorrente chiedeva una liquidazione maggiore (richiesti €50.922,65, liquidati €25.000) deducendo errori nella determinazione del valore della causa (il Tribunale avrebbe parametrato il compenso sulla somma di transazione effettivamente ricevuta da R.F.I. pari a €800.000 invece che sul valore originario della domanda o sul valore della domanda riconvenzionale), mancata valutazione della complessità e urgenza dell'opera, nonché violazione delle norme di riferimento per la liquidazione (art.10 c.p.c. e art.4 D.M. n.55/2014); inoltre la ricorrente sosteneva che la parcella fosse stata previamente vagliata dal curatore e dal comitato dei creditori

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per vizio di notificazione al Fallimento: la notifica del ricorso in cassazione non si è perfezionata per irreperibilità del curatore; la ricorrente non ha riattivato tempestivamente la procedura notificatoria (si è limitata a verifiche documentali effettuate oltre due anni dopo), venendo meno all'obbligo di riattivazione entro un termine "immediato" o, secondo la giurisprudenza consolidata, entro la metà dei termini dell'art.325 c.p.c. (per il ricorso per cassazione, 30 giorni); non si è pertanto pronunciato sul merito delle questioni relative alla misura del compenso. La Corte ha altresì rilevato l'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13 co.1-quater del DPR n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 380-bis cod. proc. civ.

    Citato come fondamento per disporre la trattazione in pubblica udienza per approfondire questioni di ammissibilità e di valore del compenso; non oggetto di interpretazione decisoria sul merito nel provvedimento

  • art. 10 cod. proc. civ.

    Richiamato dalla ricorrente come criterio generale per la determinazione del compenso: il Tribunale deve valutare importanza, natura, difficoltà, valore dell'affare, risultati conseguiti e altre circostanze; la Corte non ha esaminato il merito della presunta violazione a causa dell'inammissibilità procedurale

  • art. 325 cod. proc. civ.

    Utilizzato come riferimento per calcolare il termine "metà dei termini" entro cui il notificante deve riattivare la procedura notificatoria: per il ricorso per cassazione ciò corrisponde a 30 giorni

  • decreto ministeriale n. 55/2014, art. 4 comma 1

    Invocato dalla ricorrente quale norma regolatrice dei criteri di liquidazione dei compensi; la Corte non si è pronunciata su possibile violazione per inefficacia procedurale della notifica

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1-quater

    Richiamato in relazione all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente

  • Cass. Sez. U., 24 luglio 2009, n. 17352

    «In tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere ... di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto...»

    Fornisce il principio secondo cui il notificante può (e deve) riattivare la procedura notificatoria se la prima notifica fallisce per cause non a lui imputabili; la Corte ricorda tuttavia l'evoluzione giurisprudenziale che ha reso l'obbligo più stringente

  • Cass. Sez. U., 15 luglio 2016, n. 14594 (e seguenti pronunce di raccordo)

    «In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art.325 c.p.c.»

    Conferma ed inasprisce il dovere di riattivazione tempestiva della notifica: la mancata riattivazione entro il termine stabilito determina la perdita degli effetti della notifica iniziale e l'inammissibilità dell'atto processuale

Massime di principio

  • Se una notificazione per la cassazione non si perfeziona per cause non imputabili al notificante, è obbligo del notificante riattivare immediatamente la procedura: per il ricorso per cassazione il termine massimo da rispettare è generalmente la metà dei termini ex art.325 c.p.c. (circa 30 giorni), salvo provare circostanze eccezionali.
  • La mancata tempestiva riattivazione della notifica fa decadere gli effetti della notifica originaria e può determinare l'inammissibilità del ricorso senza che il merito venga valutato.
  • Quando si contesta la misura del compenso professionale, la questione del valore della causa può essere determinante: i giudici di merito possono ragionevolmente utilizzare l'importo della transazione come parametro di riferimento, ma tale valutazione dipende dalle circostanze del caso e dalla prova del valore iniziale della domanda e delle domande riconvenzionali; tuttavia, in caso di vizi procedurali gravi il merito non verrà esaminato.
  • Se il destinatario della notifica risulta irreperibile, la parte notificante non deve limitarsi a verifiche documentali tardive ma deve attivare tempestivamente tutte le azioni previste per il completamento della notificazione o, se necessario, chiedere l'intervento del giudice quando la riattivazione non sia possibile con tempestività ragionevole.
  • Per difendere efficacemente un'impugnazione è fondamentale curare le formalità processuali (corretta e tempestiva notificazione) poiché l'inosservanza di tali formalità può risultare più dannosa della debolezza della posizione sostanziale.

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