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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2936/2021 del 08/02/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Disputa sulla rivendicazione di denaro contante affidato da clienti a North East Services (NES) per conteggio e confezionamento. Il giudice di merito aveva riconosciuto a Unieuro una rivendica parziale su una massa di denaro rinvenuta nei caveau di NES, ritenendo che i valori dei clienti fossero stati custoditi separatamente dal patrimonio di NES ma materialmente commisti fra loro, dando origine a una comunione indivisa regolata dall'art. 939 c.c.; NES propose ricorso per cassazione sostenendo, tra l'altro, che le cose fungibili non sono rivendicabili, che il contratto trasferiva la proprietà del denaro al gestore, e che il Tribunale avrebbe pronunciato oltre i limiti della domanda.

La decisione

La Cassazione ha respinto il ricorso principale proposto da NES e ha accolto il ricorso incidentale di Unieuro in parte qua. La Corte ha confermato i principi che permettono la rivendica di cose fungibili quando sia possibile individuare una massa distinta e separata dal patrimonio del depositario e che il trasferimento di proprietà delle cose fungibili dipende dal contenuto concreto del rapporto contrattuale (es.: facoltà di servirsi). Tuttavia la Corte ha censurato il metodo applicato dal Tribunale nel riparto della massa rinvenuta (attribuendo una percentuale sul totale anziché restituire la consistenza dovuta al singolo rivendicante), dichiarando che la quantificazione doveva mirare a restituire l'ammontare dovuto al richiedente prima di operare eventuali riparti tra più comunisti. Il provvedimento impugnato è cassato in parte e la causa rinviata al Tribunale di Treviso in diversa composizione per nuovo esame conforme ai principi indicati; decisione sulle spese demandata al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 103, legge fallimentare

    L'azione di rivendica in sede concorsuale è ammessa anche per beni fungibili quando esista un'entità materiale individuabile separata dal patrimonio della procedura; serve per escludere tali beni dall'attivo concorsuale e ottenere la restituzione della porzione di proprietà spettante.

  • art. 1782 cod. civ.

    Il deposito di cose fungibili trasferisce la proprietà al depositario solo se al depositario è concessa la facoltà di servirsi della cosa; in assenza di tale facoltà il deposito è regolare e la proprietà resta al depositante.

  • art. 1766 cod. civ.

    La restituzione nel deposito regolare deve avvenire 'in natura' interpretata come restituzione di cose dello stesso genere, qualità e quantità (non necessariamente gli identici pezzi materiali).

  • art. 939 cod. civ.

    In caso di commistione di beni materiali omogenei appartenenti a più persone, si forma una massa comune; se non è possibile attribuire parti determinate, la proprietà diventa comune in proporzione al valore delle cose spettanti a ciascuno.

  • art. 940 cod. civ.

    Norma richiamata dalla ricorrente circa la possibile applicazione alla trasformazione della cosa altrui in res nova (non valutata dalla Corte per mancato esame in primo grado); la Corte ha ritenuto la questione inammissibile perché non affrontata dal giudice di merito.

  • art. 93, comma 3, n.2, legge fallimentare

    Per la descrizione della res rivendicata nell'opposizione allo stato passivo è sufficiente indicare il genere, la qualità e la quantità per le cose fungibili; non è necessaria l'indicazione di tratti individualizzanti.

  • art. 1362, 1363 cod. civ.

    Principi di interpretazione contrattuale: la volontà delle parti si desume dalle clausole contrattuali e dal loro comportamento; il contenuto concreto del rapporto contrattuale è determinante per stabilire se la proprietà delle cose fungibili è rimasta al mandante o sia passata al ricevente.

Massime di principio

  • La rivendicazione di cose fungibili (es. denaro) è ammissibile se esiste un'entità materiale individuabile separata dal patrimonio del gestore; non è esclusa dalla sola natura fungibile del bene.
  • Il passaggio di proprietà delle cose fungibili dipende dal contenuto concreto del contratto: se al depositario non è riconosciuta la facoltà di servirsi del bene, la proprietà resta al depositante (art. 1782 c.c.).
  • La restituzione per beni fungibili deve essere intesa come restituzione per pari genere, qualità e quantità (art. 1766 c.c.); non è richiesta la restituzione degli stessi pezzi materiali.
  • In caso di commistione tra beni di più clienti, si può configurare una massa comune ex art. 939 c.c.; ciascun cliente può rivendicare la propria quota, e il giudice deve prima soddisfare la rivendica nella misura dovuta a ciascuno prima di ripartire eventuali perdite tra i comunisti.
  • Nel giudizio fallimentare la domanda di rivendica mira ad escludere beni dall'attivo concorsuale e dunque non va confusa con l'insinuazione di credito: l'accertamento del diritto di proprietà è essenziale.
  • Il giudice che quantifica la quota spettante al rivendicante deve evitare di operare riparti che attribuiscano alla procedura somme riconosciute come non sue; la rideterminazione della consistenza della massa deve seguire l'ordine logico: accertamento del diritto individuale, restituzione nelle modalità possibili, e solo poi eventuale riparto delle carenze.

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