Cassazione Civile, Sentenza n. 2961/2021 del 08/02/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione allo stato passivo promossa dal Papalia: il Tribunale aveva ritenuto inammissibile l'opposizione per mancata produzione dell'insinuazione allo stato passivo e dei documenti allegati e per una produzione documentale successiva effettuata senza autorizzazione e fuori udienza. Inoltre il ricorrente censurava la determinazione dei compensi e la mancata applicazione del D.M. 10 marzo 2014 n.55
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità relativa alla notificazione via PEC incompleta, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui la mancanza di pagine nella copia notificata non comporta l'inammissibilità quando l'originale sia tempestivamente depositato e il vizio sia sanabile con nuova notifica; ha poi accolto il primo motivo di ricorso sostanziale, affermando che in opposizione allo stato passivo non è richiesto che l'opponente produca ex novo documenti già presenti nel fascicolo informatico della procedura ma solo che li indichi nell'atto, e che il Tribunale avrebbe dovuto acquisire i documenti custoditi nel fascicolo informatico. Il secondo motivo relativo ai criteri di liquidazione dei compensi è stato ritenuto assorbito. Conseguentemente la Corte ha cassato il decreto impugnato e rinviato la causa al Tribunale di Roma in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 99, comma secondo, n. 4, legge fallimentare
L'art. 99 richiede che l'opponente indichi specificamente i mezzi di prova e i documenti prodotti; non impone l'onere di riprodurre ex novo documenti già depositati nel fascicolo informatico della procedura, bastando la loro indicazione nell'atto e la conseguente acquisizione d'ufficio da parte del Tribunale
art. 93 legge fallimentare
Norma richiamata nella censura sul procedimento di verifica dello stato passivo; la Corte ha valutato la questione unitamente all'art. 99 e alla disciplina dell'accesso al fascicolo informatico
art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, c.p.c.
Fondamento degli accessi per cassazione: il motivo accolto è stato riconducibile all'art. 360 n.3 (violazione di norme processuali o di diritto) mentre la censura per carenza di motivazione (n.4) è stata assorbita
D.M. 10 marzo 2014, n. 55
Citato dal ricorrente in relazione ai criteri di liquidazione dei compensi; la Corte ha ritenuto il motivo relativo ai criteri di liquidazione assorbito e non ha deciso nel merito
D.M. 44/2011, art. 9, comma primo
I documenti trasmessi dal creditore al curatore tramite PEC e inviati telematicamente alla cancelleria del giudice delegato costituiscono parte del fascicolo d'ufficio informatico della procedura e possono essere acquisiti dal Tribunale
Cass. SS.UU., 14 settembre 2016, n. 18121
La mancanza nella copia notificata del ricorso per cassazione, il cui originale risulti tempestivamente depositato, di una o più pagine non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma costituisce vizio della notifica sanabile
Principio applicato: i vizi formali della copia notificata via PEC sono sanabili quando l'atto originale sia depositato e la notifica possa essere rinnovata o il destinatario si sia costituito senza subire pregiudizio
legge n. 53/1994, art. 11
Prevede la nullità delle notificazioni telematiche solo se violate le norme specifiche e in caso di incertezza sulla persona o sulla data; la Corte ne ricava che conta l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario
art. 347, comma 2, c.p.c.
Norma sulla improcedibilità per l'appello (produzione della copia autentica): la Corte ha osservato che tale sanzione non si applica all'opposizione allo stato passivo, trattandosi di procedimento diverso dall'appello
Massime di principio
- Un vizio formale nella copia di un atto notificato via PEC (es. pagine mancanti) non determina automaticamente l'inammissibilità se l'originale risulta depositato: il vizio è sanabile e va considerata la recessività del pregiudizio al diritto di difesa
- Nelle opposizioni allo stato passivo i documenti già inseriti nel fascicolo informatico della procedura non devono essere prodotti ex novo: l'opponente deve indicare i documenti e il Tribunale può acquisirli d'ufficio dal fascicolo
- I vizi di forma della notificazione telematica richiedono la prova di un concreto pregiudizio alla difesa per giustificare sanzioni gravi; la mera irregolarità formale, se l'atto ha raggiunto l'effetto della conoscenza, è inidonea a privare di efficacia l'atto
- La mancata produzione della copia autentica dello stato passivo non comporta automaticamente improcedibilità dell'opposizione, diversamente da quanto previsto per l'appello (art. 347 c.p.c.)
- Se l'intimato si costituisce e difende nel merito non potrebbe configurarsi alcun pregiudizio derivante da notifiche parziali: la costituzione e la difesa nel controricorso possono sanare il vizio notificatorio
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