Cassazione Civile, Sentenza n. 2909/2021 del 08/02/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Disputa sull'esecuzione del giudicato formato in favore di CAVECON/GRECO: ANAS aveva revocato l'aggiudicazione iniziale all'ATI Consorzio Stabile Grandi Opere per irregolarità contributive e aveva affidato l'appalto a CAVECON. Il Consorzio impugnò, il TAR accolse, poi l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato riformò respingendo il ricorso del Consorzio e riconoscendo in parte il diritto al risarcimento di CAVECON/GRECO nei confronti di ANAS. CAVECON e GRECO chiesero ottemperanza (con ordine di aggiudicazione o, in subordine, risarcimento). L'Adunanza plenaria dichiarò improcedibile la domanda di aggiudicazione per il sopravvenuto compimento dei lavori e dichiarò difetto di giurisdizione (o inammissibilità della domanda in ottemperanza) rispetto alla domanda di risarcimento promossa nei confronti del Consorzio privato, ritenendo che la domanda contro l'altra parte privata non rientrasse fra quelle proponibili in sede di ottemperanza. ANAS impugnò tale rifiuto di giurisdizione in Cassazione sostenendo che il Consiglio di Stato avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda di condanna del Consorzio soccombente.
La decisione
La Corte di Cassazione, a sezioni unite, ha dichiarato il ricorso di ANAS inammissibile. Ha ritenuto che la decisione dell'Adunanza plenaria fosse fondata su valutazioni di natura processuale (tempestività e ritualità della domanda in sede di ottemperanza) e che eventuali errori inerenti all'interpretazione del giudicato o all'esercizio del giudizio di ottemperanza costituiscano limiti interni della giurisdizione amministrativa non sindacabili in Cassazione. In conseguenza, il ricorso non poteva essere qualificato come sindacato di giurisdizione e è stato pertanto dichiarato inammissibile. ANAS è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio (e è stata rilevata la possibile obbligazione supplementare per contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR 115/2002).
Norme richiamate
art. 103 Cost.
in base agli artt. 103 Cost. e 7 c.p.a. il giudice amministrativo ha giurisdizione solo per controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione o un soggetto ad essa equiparato
Limite di giurisdizione: il giudice amministrativo opera solo quando è parte una P.A. o soggetto equiparato; le pretese verso altra parte privata esulano dalla giurisdizione amministrativa in ottemperanza
art. 7 c.p.a.
Richiamato insieme all'art. 103 Cost. per ribadire che la giurisdizione amministrativa presuppone la presenza di una P.A. come parte del processo
art. 112, comma 3, c.p.a.
Individua le domande proponibili in sede di ottemperanza; la Corte ha ritenuto che la domanda di condanna diretta contro un'altra parte privata non rientri tra quelle proponibili in ottemperanza
art. 13, d.P.R. n. 115/2002
Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per un ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente, se dovuto
artt. 360 n.1 e 362 c.p.c. (richiamati nel motivo)
Norme processuali citate dall'ANAS per dedurre violazione di giurisdizione e rimedi impugnatori; la Corte ha ritenuto che le censure attengano a error in procedendo/in iudicando e quindi non idonee a configurare rifiuto di giurisdizione
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (sez. un.)
Cass. sez. un., 26 dicembre 2016, n. 26274; Cass., sez. un., 30 maggio 2018, n. 13699
Principio secondo cui gli errori inerenti al giudizio di ottemperanza sono interni alla giurisdizione amministrativa e non sindacabili in Cassazione; distingue sindacato ammissibile (limiti esterni della giurisdizione) da sindacato inammissibile (valutazioni interpretative interne)
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza amministrativa consente di chiedere l'esecuzione del giudicato nei confronti della pubblica amministrazione, ma non è lo strumento idoneo per ottenere condanne dirette di un'altra parte privata beneficiaria dell'atto impugnato; per tali pretese occorre il giudizio ordinario (civile).
- La tempestività e la ritualità della domanda in sede di ottemperanza sono determinanti: se la P.A. non formula e non notifica correttamente la domanda di condanna nei confronti della controparte privata, il giudice di ottemperanza può ritenere la domanda inammissibile o irricevibile per ragioni processuali.
- Gli errori nella interpretazione del giudicato o nell'esercizio del potere di ottemperanza costituiscono 'limiti interni' alla giurisdizione amministrativa e non sono sindacabili in Cassazione; la Corte di legittimità può intervenire solo quando sia posta in discussione la possibilità stessa di adire il rimedio (limiti esterni della giurisdizione).
- Quando si cerca il risarcimento del danno derivante dall'impossibilità di ottenere esecuzione in forma specifica del giudicato nei confronti di un privato, la parte danneggiata deve valutare la via processuale corretta (giudizio ordinario) o sollecitare espressamente la P.A. a proporre la domanda nei modi e nei termini dovuti.
- In sede di contraddittorio, le eccezioni di ingiustificato arricchimento o di responsabilità concorrente sollevate dalla P.A. in memoria difensiva non sono automaticamente idonee a costituire una domanda processuale attiva nei confronti della controparte privata; è necessaria una domanda formalmente proposta e tempestivamente notificata
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