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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24319/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano il decreto di conferma della misura di prevenzione (sorveglianza speciale per G. Pontoriero) e la confisca preventiva di immobili, quote societarie e rapporti finanziari. Le censure riguardano: (i) la carenza o illogicità della motivazione circa la sussistenza e l'attualità della pericolosità qualificata e generica del proposto; (ii) la mancata indicazione / quantificazione dei profitti illeciti e l'errata applicazione dei criteri di sproporzione tra redditi e acquisti; (iii) l'illegittima estensione della confisca a beni acquisiti molto anteriormente al periodo di pericolosità, mediante ricorso alla nozione di impresa "mafiosa" o azienda "radicalmente illecita"; (iv) la presunta applicazione retroattiva di norme peggiorative; (v) la violazione dei diritti di terzi intestatari (moglie e figlia) che rivendicano la titolarità e la lecita provenienza dei beni loro intestati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e, quanto al merito quando necessario, manifestamente infondati. Ha ritenuto legittima la ricostruzione della pericolosità (sia qualificata che generica) operata dai giudici di merito sulla base di pregressi procedimenti penali, di condotte fiscali sistematiche e di fatti più recenti (anche del 2019). Ha confermato la sussistenza della sproporzione patrimoniale e la legittimità della confisca preventiva estesa al complesso aziendale e a beni formalmente intestati a terzi perché risultanti funzionali ad attività illecite. Ha escluso il vizio di motivazione idoneo a fondare la cassazione, richiamando il limite del sindacato in sede di legittimità nei procedimenti di prevenzione (ricorso ammesso solo per violazione di legge o motivazione inesistente/meramente apparente). Ha inoltre confermato la possibilità di applicare la disciplina patrimoniale vigente al momento della decisione (natura preventiva della confisca) e ha ritenuto inadeguate le allegazioni dei terzi per provare la piena titolarità e la lecita provenienza dei cespiti.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011 (codice antimafia)

    artt. 1, 4, 10, 24 e disposizioni correlate

    La Corte conferma che le misure di prevenzione patrimoniali e personali si basano sui requisiti di pericolosità dettati dal codice; il sindacato di legittimità sulle motivazioni è limitato (ricorso per cassazione ammesso principalmente per violazione di legge o motivazione inesistente/meramente apparente).

  • Protocollo addizionale alla CEDU (art. 1)

    Richiamato in relazione al principio di legittimità del trattamento patrimoniale e al rispetto delle garanzie (invocato dai ricorrenti per contestare retroattività o carenza di base legale); Corte ritiene compatibile l'applicazione della normativa di prevenzione nella sua natura non penale.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 7 e art. 1 Prot. add.)

    Usata come riferimento per le censure di retroattività e base legale; la Corte ricorda che la confisca di prevenzione ha natura di misura di sicurezza non sanzione penale, consentendo l'applicazione della disciplina vigente al momento della decisione.

  • Legge 27 dicembre 1956, n. 1423

    Richiamata per il principio procedurale secondo cui il ricorso in cassazione nei procedimenti di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge (limiti al sindacato sulla motivazione).

  • Legge n. 575 del 1965

    Quadro normativo storico delle misure di prevenzione; la Corte fa riferimento alla sua evoluzione e all'applicabilità delle misure patrimoniali anche a cespiti acquisiti anteriormente all'entrata in vigore di talune modifiche legislative.

  • Decreto-legge n. 92 del 2008 e legge n. 94 del 2009

    Richiamati dai ricorrenti per censurare un presunto mutamento peggiorativo non prevedibile; la Corte richiama la giurisprudenza (Sezioni Unite) che qualifica la confisca di prevenzione come misura di sicurezza, consentendo l'applicazione della normativa vigente alla decisione.

  • Legge n. 646 del 1982

    Evocata come momento storico di introduzione degli strumenti di prevenzione patrimoniale; la Corte ritiene possibile l'accertamento di acquisizioni anche anteriori a quella data se ricorrono i presupposti.

  • Art. 200 cod. pen.

    Richiamato implicitamente in relazione alla natura delle misure di sicurezza e alla applicabilità della legge vigente al momento della decisione (non operativa la regola di irretroattività penale ove l'istituto sia di natura preventiva).

  • Legge n. 161 del 2017

    La Corte indica che va applicata ratione temporis, tenendo conto della normativa vigente al momento della presentazione della proposta di prevenzione.

  • d.lgs. n. 74 del 2000 (reati tributari)

    Norme sui reati fiscali richiamate perché le condotte fiscali sistematiche e l'elevata evasione costituivano elemento significativo ai fini della pericolosità generica e della sproporzione patrimoniale.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione il sindacato della Cassazione sulla motivazione è limitato: è ammessa la censura per violazione di legge o per motivazione inesistente o meramente apparente, non una piena revisione di merito.
  • Il giudice della prevenzione può fondare il proprio giudizio anche su sentenze penali pregresse e su valutazioni autonome dei fatti (autonomia del giudizio di prevenzione); la perimetrazione temporale della pericolosità è valutazione di merito.
  • La confisca di prevenzione è considerata misura di natura preventiva/sicurezza e non sanzione penale; perciò la disciplina applicabile è quella vigente al momento della decisione e non è in sé soggetta al limite della irretroattività penale.
  • Per la confisca preventiva è possibile estendere l'ablazione all'intero complesso aziendale e a beni formalmente intestati a terzi quando sia dimostrata l'uso strumentale delle società/beni per attività illecite e l'impossibilità di separare con certezza l'attività lecita da quella di reimpiego.
  • Spetta all'autorità che propone la misura provare la sproporzione patrimoniale; tuttavia il proposto ha l'onere di allegare e dimostrare, con elementi concreti, la lecita provenienza dei beni per contrastare la presunzione di illecito.
  • Il terzo intestatario di beni sottoposti a confisca ha interesse a impugnare ma deve allegare fatti concreti e prove che dimostrino la sua esclusiva titolarità e la lecita provenienza; eccezioni generiche o ricorsi "adesivi" sono inammissibili o privi di efficacia.
  • La valutazione della sussistenza di un "impresa mafiosa" o di una impresa "inquinata" da profitti illeciti richiede accertamenti sull'interconnessione tra flussi personali e societari; se comprovata, giustifica l'estensione della confisca anche a cespiti anteriori.
  • Mutamenti giurisprudenziali che ampliano la portata delle misure patrimoniali non sempre legittimano una censura per violazione del principio di non retroattività se l'istituto è qualificato come misura preventiva.

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