Cassazione Penale, Ordinanza n. 13682/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Brescia aveva respinto la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali, detenzione domiciliare e semilibertà. Nel ricorso e nella successiva memoria difensiva ha dedotto: l'erronea valutazione della mancata collaborazione con l'UEPE; l'illegittimità costituzionale dell'art. 47 ord. pen. e dell'art. 666 c.p.p. nella parte in cui consentirebbero un rigetto automatico delle misure alternative per la sola mancata collaborazione del condannato; l'incompatibilità della sospensione del provvedimento con la proposta di inammissibilità; e il pregiudizio al percorso di risocializzazione derivante dalla conferma del diniego delle misure.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure sulla valutazione della mancata collaborazione e manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale prospettata. Ha osservato che la mancata fornitura di informazioni esatte sulla situazione sociale, familiare e lavorativa può essere valutata negativamente dal Tribunale di sorveglianza ai fini della concessione della misura, trattandosi di un elemento di fatto che il giudice deve apprezzare. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La norma sulle misure alternative non impedisce al giudice di valorizzare negativamente la mancata collaborazione del condannato con l'UEPE nella valutazione sulla concessione dell'affidamento in prova.
La disciplina procedurale richiamata non è incostituzionale per il solo fatto di consentire il rigetto della richiesta alla luce della valutazione giudiziale della condotta collaborativa del condannato.
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 3 Cost.
La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente inammissibile anche con riferimento a questa disposizione.
art. 37 Cost.
La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente inammissibile anche con riferimento a questa disposizione.
Massime di principio
- Nella decisione sulle misure alternative alla detenzione, la mancata collaborazione del condannato con l'UEPE non determina un automatismo ostativo, ma costituisce un elemento di fatto che il tribunale di sorveglianza può e deve valutare negativamente insieme agli altri dati rilevanti.
- Se il condannato, dopo aver richiesto l'affidamento in prova, non fornisce informazioni esatte sulla propria situazione sociale, familiare e lavorativa utili alla predisposizione del programma di intervento, tale condotta può legittimare il diniego della misura perché denota assenza di volontà collaborativa.
- La questione di legittimità costituzionale che si limita a contestare la possibilità per il giudice di valorizzare negativamente la mancata collaborazione, senza superare la consolidata giurisprudenza di legittimità, può essere dichiarata manifestamente inammissibile.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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