Cassazione Penale, Ordinanza n. 27034/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., poiché proposto avverso una sentenza di concordato in appello con censure concernenti motivi rinunciati. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La Corte di appello aveva applicato, con sentenza ex art. 599-bis c.p.p., la pena concordata di un anno e sette mesi di reclusione per il delitto di tentata rapina aggravata. L'imputato, tramite difensore, proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), c.p.p. per asserita mancanza di motivazione sulla sussistenza di cause di assoluzione, lamentando in sostanza l'omessa valutazione di profili attinenti alla responsabilità. La Corte rilevava però che, in sede di concordato in appello, l'imputato aveva rinunciato ai motivi relativi alla sussistenza del reato e alla sua commissione, sicché le doglianze introdotte in cassazione investivano motivi non più deducibili.
Norme richiamate
sentenza ex art. 599 - bis cod. proc. pen.
la decisione di appello era resa in forma di concordato sulla pena tra le parti.
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
il ricorrente ha dedotto vizi di violazione di legge e mancanza di motivazione, ma tali censure erano riferite a questioni rinunciate in sede di concordato.
riassunti ex art.173 disp. att. cod. proc. pen.
la difesa ha riassunto i motivi di ricorso nei termini previsti dalle disposizioni attuative.
dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc.pen.
il ricorso avverso sentenza di concordato in appello, quando investe motivi rinunciati, è definito inammissibilmente senza necessità di trattazione ordinaria.
l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.
le censure prospettate non sono scrutinabili perché incompatibili con la rinuncia ai motivi operata in appello.
per il disposto dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento ... di euro 3.000,00
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso sentenza resa a seguito di concordato in appello non possono essere dedotte censure che investano motivi espressamente rinunciati dall'imputato in sede di accordo.
- La rinuncia in appello ai motivi concernenti la sussistenza del reato e la responsabilità preclude la successiva deduzione, in cassazione, di vizi di motivazione relativi all'affermazione di colpevolezza.
- L'impugnazione proposta contro una sentenza di concordato in appello su questioni non più deducibili è dichiarata inammissibile de plano.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono, salvo i casi di esclusione di colpa, le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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