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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05352/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto di pantaloni sottratti da una bancarella, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni lievi a un operante di polizia. I motivi dedotti erano tre: 1) vizio di motivazione e violazione degli artt. 120 c.p. e 334 c.p.p., sostenendo che la persona offesa non avesse sporto denuncia-querela per il reato di lesioni e che quindi mancasse la condizione di procedibilità; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla procedibilità del reato aggravato ex art. 625, n. 7, c.p., assumendo che i pantaloni non avessero il valore indicato e che mancasse l'uso di mezzi fraudolenti; 3) violazione dell'art. 546 c.p.p. e degli artt. 62-bis, 133 e 163 c.p., per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e, in subordine, delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo introducesse per la prima volta in sede di legittimità la questione della mancanza di querela, richiedendo accertamenti di fatto non consentiti in cassazione e comunque non corrispondenti ai motivi di appello. Il secondo motivo è stato reputato generico e volto a sollecitare una rivalutazione del merito, a fronte di una motivazione già congrua sulla sussistenza dell'aggravante ex art. 625 n. 7 c.p. Anche il terzo motivo è stato giudicato inammissibile perché la sospensione condizionale non risultava oggetto di impugnazione in appello, mentre sulla mancata concessione delle attenuanti generiche la motivazione di merito era ritenuta adeguata. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, è stata irrogata la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 120 c.p.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'assenza di querela della persona offesa, ma la Corte non ne ha ravvisato applicazione utile nel caso concreto perché la questione era nuova e richiedeva accertamenti di fatto.

  • art. 334 c.p.p.

    Citato dal ricorrente in relazione alla pretesa mancanza di denuncia-querela; la Corte ha escluso la deducibilità in cassazione della questione per difetto di previa devoluzione al giudice di merito.

  • art. 625 n. 7 c.p.

    Norma sulla circostanza aggravante del furto contestata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione dei giudici di merito sulla sua sussistenza.

  • art. 546 c.p.p.

    Invocato per lamentare carenza motivazionale sulla pena; la Corte ha rilevato l'inammissibilità del motivo perché la questione della sospensione condizionale non era stata oggetto di impugnazione in appello.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato per contestare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto il motivo assertivo e generico, con motivazione di merito già adeguata.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato ai fini della dosimetria della pena; la Corte non ha ravvisato vizi nella valutazione di merito.

  • art. 163 c.p.

    Richiamato in tema di sospensione condizionale della pena; la Corte ha escluso la deducibilità della censura per mancata devoluzione in appello.

  • art. 131-bis c.p.

    Menziomato come tema originariamente devoluto in appello, ma non oggetto del ricorso in cassazione come questione decisiva; la Corte evidenzia che in appello si discuteva della causa di non punibilità e della responsabilità.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La deduzione per la prima volta in cassazione di una questione che presuppone accertamenti di fatto, come la mancanza della querela, è inammissibile se non risulta già devoluta al giudice di merito.
  • La verifica della procedibilità del reato non può essere usata in cassazione per introdurre un tema fattuale estraneo ai motivi di appello, quando la questione era già deducibile davanti al giudice di merito.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità quando si limita a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio e dei fatti già esaminati con motivazione congrua dai giudici di merito.
  • La censura sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena è inammissibile se la relativa questione non è stata devoluta in appello; in cassazione non possono essere introdotte questioni nuove.
  • La doglianza sulle attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena deve confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; se resta assertiva e non evidenzia vizi logici o giuridici, è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapinaResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioReati contro la PA
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