Cassazione Penale, Sentenza n. 46868/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 24/05/2021 che confermava il sequestro con oscuramento di numerosi post Facebook ritenuti diffamatori. Le censure sostenevano: illegittimità del sequestro per difetto di responsabilità personale (Savino era amministratore di un blog/testata e non può essere equiparato alla pubblicazione a mezzo stampa; menzionata responsabilità ex art.57 c.p.), mancato concorso per omissione per assenza di posizione di garanzia, incompetenza territoriale (luogo dove i terzi percepiscono l'espressione offensiva), insufficiente prova circa l'identificazione dell'autore dei post, assenza di dolo per calunnia/diffamazione, scriminanti del diritto di cronaca e critica per la qualità di direttore di testate e dirigente sindacale, violazione del principio di corrispondenza tra imputazione e decisione (art.522 c.p.p.) per un presunto riferimento a un sequestro successivo, ne bis in idem con precedente annullamento della misura cautelare (domanda relativa a altro procedimento), difetto dei requisiti per la misura cautelare reale (mancanza di gravi indizi e esigenze cautelari) e censure relative a fatti di minaccia non valutati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che molte delle doglianze siano riferite a un diverso e successivo decreto di sequestro (ottobre 2021) e non all'ordinanza impugnata (depositata il 9/6/2021), perciò il ricorso è generico e non attacca in modo specifico le ragioni del provvedimento impugnato. La Corte ha confermato inoltre il principio che il ricorso avverso misure reali è ammesso solo per violazione di legge e che le censure sulla motivazione sono ammissibili solo se evidenziano l'assenza totale o l'insufficienza dei minima requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamata nella doglianza del ricorrente come norma che potrebbe attribuire responsabilità per pubblicazioni; la Corte non ha ritenuto che la mera qualità di amministratore/testata produca automaticamente l'esonero dalla responsabilità senza valutazione specifica del fatto.
Articolo richiamato fra le norme contestate dal ricorrente; la Corte ha ritenuto le censure generiche e non fondate rispetto all'ordinanza impugnata.
Norma sulla diffamazione: il Gip e il Tribunale del riesame avevano ritenuto sussistente il fumus di diffamazione rispetto ai post oscurati.
Richiamato dal ricorrente tra i capi non contestati con il primo sequestro; la Corte segnala che tale indicazione non era pertinente al provvedimento impugnato.
Citato nel ricorso ma non pertinente al primo decreto oggetto dell'impugnazione; la Corte ha rilevato l'irrilevanza rispetto al provvedimento impugnato.
art. 178, comma 1, lett. a) e c) cod. proc. pen.
Richiamate come presunte violazioni formali (nullità); la Corte ha ritenuto le eccezioni infondate perché fondate su provvedimenti diversi da quello impugnato.
Invocato dal ricorrente per violazione del principio di corrispondenza tra imputazione e decisione: la Corte ha escluso la violazione, rilevando la corretta corrispondenza tra il provvedimento impugnato e gli atti a esso riferiti.
art. 321 e 322 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente in relazione alla presunta carenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari; la Corte ha giudicato le censure generiche e non specificamente argomentate rispetto al provvedimento impugnato.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiesta di motivazione nel ricorso: la Corte ricorda i limiti della enunciazione del motivo in cassazione e applica le regole sulla necessaria correlazione con la motivazione impugnata.
art. 23, comma 8, dl. 127/2020
Men che la requisitoria e le conclusioni scritte del P.G. sono state depositate ai sensi di tale norma; non incide sull'ammissibilità del ricorso.
art. 616 cod. proc. pen. (mod. L. 23/6/2017 n.103)
Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento e per il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, disposta dalla Corte in ragione dell'inammissibilità del ricorso e della colpa nella determinazione della causa.
Corte Cost. 13/6/2000 n.186 (giurisprudenza richiamata)
Richiamata dalla Corte di Cassazione in tema di condanna alla Cassa delle ammende come principio di riferimento per la determinazione equitativa della somma.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso misure cautelari reali è ammesso principalmente per violazioni di legge; le doglianze sulla motivazione sono ammissibili solo se evidenziano l'assenza totale o l'insufficienza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza dell'atto impugnato.
- Il ricorrente deve criticare in modo specifico e argomentato il provvedimento effettivamente impugnato: censure riferite a provvedimenti diversi o successivi sono inammissibili e rendono il motivo generico.
- La cronologia e l'oggetto del provvedimento sono essenziali: un sequestro successivo non può essere ritenuto valutato in un'ordinanza anteriore; occorre collegare chiaramente le censure ai singoli atti e alle loro date.
- La qualità di direttore di testata o di rappresentante sindacale non garantisce automaticamente la scriminante del diritto di cronaca/critica: è necessaria una specifica verifica del rispetto dei limiti della cronaca e dell'assenza di elementi costitutivi del reato (es. dolo della diffamazione).
- Il ne bis in idem rileva solo se si tratta degli stessi fatti e della medesima identità materiale e giuridica; la mera vicinanza o connessione di procedimenti non è sufficiente a farlo valere.
- Per le misure su contenuti pubblicati online (oscuramento/sequestro post), il giudice valuta il fumus del reato (es. diffamazione) e il periculum in mora; l'eventuale responsabilità dell'amministratore/gestore deve essere specificamente dimostrata e non può essere esclusa per mero riferimento alla natura della piattaforma.
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